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Document 31998R1706

Regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90

GU L 215 del 1.8.1998, p. 12–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2002; abrogato da 32002R2286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1706/oj

31998R1706

Regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 01/08/1998 pag. 0012 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 1706/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in prosieguo denominata «convenzione», è stata conclusa per una durata di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990; che è stata tuttavia prevista la possibilità di modificarne le disposizioni nell'ambito di una revisione intermedia;

(2) considerando che, in applicazione della facoltà suddetta, il 4 novembre 1995 è stato firmato a Maurizio un accordo che modifica detta convenzione;

(3) considerando che occorre adottare, a titolo di misure transitorie applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo suddetto, disposizioni che consentano un'applicazione anticipata di alcune di tali modifiche della convenzione;

(4) considerando che la lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione prevede che i prodotti originari degli Stati ACP:

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato CE, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato CE

oppure

- soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

siano importati nella Comunità in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, secondo le seguenti disposizioni:

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie in vigore al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

ii) per i prodotti diversi da quelli di cui al punto i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita;

(5) considerando che la lettera d) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione prevede che il regime di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo entri in vigore contemporaneamente alla convenzione e rimanga applicabile per tutta la durata di quest'ultima;

(6) considerando che, secondo la decisione 97/683/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che approva l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e gli Stati ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE riguardante la dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui al punto ii) della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 (3) e all'articolo 1, lettera j), della decisione n. 6/95 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 1995, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stato convenuto di applicare agli Stati ACP firmatari dell'accordo sulla revisione intermedia della convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e quindi prima dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, il regime di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 riguardante gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari;

(7) considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione istituiscono regimi di scambi con i paesi terzi;

(8) considerando che, da una parte, i suddetti regimi di scambi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali; che, dall'altra, questi regimi comportano l'applicazione di dazi doganali composti, per quanto riguarda talune carni e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, da un'aliquota ad valorem e da un'aliquota specifica, nonché l'applicazione di altre misure per l'importazione di prodotti della pesca, di alcuni ortofrutticoli e dei grassi; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP a norma della lettera a) del paragrafo 2 dell'accordo 168 della convenzione possono essere rispettati se si esonerano totalmente o parzialmente i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dai dazi doganali;

(9) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di dazi all'importazione è quella che figura all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale (4);

(10) considerando che occorre precisare che i vantaggi derivanti dalla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione sono accordati soltanto ai prodotti originari a norma del protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è allegato alla convenzione e la cui applicazione anticipata è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 714/90 (5);

(11) considerando che, a seconda dei casi, occorre inoltre subordinare detti vantaggi a talune condizioni nonché limitarli a determinati quantitativi annuali e pluriennali;

(12) considerando che i vantaggi derivanti dalla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione sono calcolati sulla base delle aliquote della tariffa doganale comune e secondo le regole che la disciplinano; che, tuttavia, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo qualora, per i prodotti in causa, non esista alcun dazio convenzionale o qualora il dazio autonomo sia inferiore a quello convenzionale;

(13) considerando che sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati; che occorre prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 168, paragrafo 2, della convenzione, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti;

(14) considerando che occorre precisare che sono applicabili le clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune;

(15) considerando che, nel quadro dei negoziati per la revisione intermedia della convenzione di Lomé, è stato convenuto che le modifiche del regime saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996; che è quindi necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (6), a decorrere da questa stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato.

2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 importati dagli Stati ACP sono quelle contenute nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione ACP-CE.

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (7), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali ad valorem.

Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 e 1602 90 61 originari di uno Stato ACP superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 e il 1974, in cui sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

In tal caso, la Commissione presenta una relazione al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il regime da applicare alle importazioni in questione. I dazi doganali applicabili all'importazione di preparazioni omogeneizzate di carni bovine, fegati di bovini, sangue di bovini di cui ai codici NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 ed ex 1602 90 10 sono diminuiti del 16 %.

Articolo 3

Le aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali), applicate ai prodotti originari degli Stati ACP e contemplate all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, sono diminuite, nei limiti fissati per paese e nel limite globale di cui all'articolo 4, del 92 % delle aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali) in vigore alla data dell'importazione.

Articolo 4

1. La diminuzione delle aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali) di cui all'articolo 3 verte, per anno civile e per paese, sui seguenti quantitativi espressi in carne bovina disossata:

>SPAZIO PER TABELLA>

La diminuzione si applica ad un importo di 52 100 tonnellate, sul quale sono imputati i quantitativi esportati dal paese in questione, entro i limiti delle quote annuali sopra indicate.

Se le consegne non superano tale importo, si applica la procedura di cui al paragrafo 2.

2. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annuale di cui al paragrafo 1 o, in caso di diminuzione, prevedibile o accertata, delle esportazioni in seguito a calamità quali siccità, cicloni o malattie degli animali, non desiderasse beneficiare della possibilità di una consegna durante l'anno in corso o l'anno successivo, può essere decisa, dietro sua richiesta, presentata non oltre il 1° settembre di ogni anno e secondo la procedura di cui all'articolo 30, una ripartizione diversa tra gli Stati interessati dei quantitativi di cui al paragrafo 1, entro il limite di 52 100 tonnellate.

TITOLO II

Ovini, caprini e relative carni

Articolo 5

1. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (8), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali ad valorem.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, applicabili all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, e delle carni della specie ovina e caprina, diverse da quelle della specie ovina domestica, dei codici NC 0204, 0210 90 11 e 0210 90 19, non sono applicati nel limite di un contingente annuo di 100 tonnellate;

b) gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, applicabili all'importazione di carni della specie ovina domestica dei codici NC 0204, 0210 90 11 e 0210 90 19, sono diminuiti del 65 % nel limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile, da imputare sui quantitativi previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

3. I dazi doganali applicabili all'importazione di preparazioni omogeneizzate di carni ovine e caprine, di fegati di ovini e caprini e di sangue di ovini e caprini dei codici NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 e ex 1602 90 10 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO III

Pollame e carni di pollame

Articolo 6

1. Le aliquote specifiche dei dazi doganali applicabili all'importazione di pollame vivo, grasso e frattaglie di pollame dei codici NC 0105, 0209 00 90, 0210 90 71, 0210 90 79 e 1501 00 90 sono diminuite del 16 %.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione di carne di pollame di cui al codice NC 0207 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 400 tonnellate per anno civile.

3. I dazi doganali applicabili all'importazione delle preparazioni o delle conserve di carne o di frattaglie dei codici NC 1602 31, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90 e 1602 39 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile.

TITOLO IV

Prodotti lattiero-caseari

Articolo 7

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di latte e di crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, di cui al codice NC 0402, e dei formaggi e latticini di cui al codice NC 0406 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 1 000 tonnellate, per anno civile, per ciascuno dei codici NC 0402 e 0406.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0401, da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 10, 0404 90, 0405, 1702 11 00, 1702 19 00, 2106 90 51, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 39, 2309 10 59, 2309 10 70, 2309 90 35, 2309 90 39, 2309 90 49, 2309 90 59 e 2309 90 70 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO V

Uova

Articolo 8

I dazi doganali applicabili all'importazione di uova di volatili di cortile dei codici NC 0407 00 11, 0407 00 19, 0407 00 30 nonché di uova di volatili e tuorli dei codici NC 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO VI

Animali vivi della specie suina e carni suine

Articolo 9

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di animali vivi della specie suina domestica diversi dai riproduttori di razza pura dei codici NC 0103 91 10, 0103 92 11 e 0103 92 19, di strutto ed altri grassi di maiale dei codici NC 1501 00 11 e 1501 00 19, di preparazioni e conserve, di frattaglie o di sangue di suini dei codici NC 1602 10 00, 1602 20 90, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49, ex 1602 90 10 e 1602 90 51, e di paste alimentari farcite del codice NC 1902 20 30 sono diminuiti del 16 %.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione di carni fresche o refrigerate di animali della specie suina dei codici NC 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, ad eccezione dei filetti «mignon» presentati da soli, 0203 19 59, delle carni congelate dei codici 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55, ad eccezione dei filetti «mignon» presentati da soli, e 0203 29 59, di frattaglie commestibili della specie suina domestica dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31 e 0206 41 91, 0206 49 91, di lardo e grasso di maiale dei codici NC 0209 00 11, 0209 00 19, 0209 00 30, e di carni e frattaglie commestibili, comprese le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie della specie suina domestica, dei codici NC da 0210 11 11 a 0210 11 39 e dei codici 0210 12 11, 0210 12 19, da 0210 19 10 a 0210 19 89 e 0210 90 39 sono diminuiti del 50 % entro il limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile.

3. I dazi doganali applicabili all'importazione di salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue di suini di cui al codice NC 1601 00 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile.

TITOLO VII

Pesca

Articolo 10

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (9), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

TITOLO VIII

Grassi

Articolo 11

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (10), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

TITOLO IX

Cereali

Articolo 12

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di granturco dei codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005 10 90 e 1005 90 00 sono diminuiti di 1,81 ECU per tonnellata.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione di sorgo del codice NC 1007 00 sono diminuiti del 60 % entro il limite di un massimale di 100 000 tonnellate per anno civile.

3. L'importazione di miglio del codice NC 1008 20 00 è ammessa in esenzione dai dazi doganali entro il limite di un massimale di 60 000 tonnellate per anno civile.

4. Se, nel corso di un anno determinato, vengono raggiunti i massimali fissati conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può reintrodurre con un regolamento, fino al termine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali normali, diminuiti del 50 %.

5. I dazi doganali applicabili all'importazione di farine di frumento e di segala dei codici NC 1101 00 e 1102 10 00, di semole e semolini di frumento dei codici NC 1103 11 e di agglomerati di frumento del codice NC 1103 21 00, sono diminuiti del 16 %.

6. I dazi doganali applicabili all'importazione di frumento, segala, orzo e avena dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 e 1004 00 00 e di grano saraceno, scagliola, triticale e altri cereali del codice NC 1008 sono diminuiti del 50 % nel limite di un contingente di 15 000 tonnellate per anno civile.

TITOLO X

Riso

Articolo 13

1. Entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 14, i dazi doganali applicabili all'importazione di riso del codice NC 1006 corrispondono, per tonnellata di prodotto:

a) per il risone diverso da quello destinato alla semina dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, ai dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, diminuiti del 65 % e di un importo di 4,34 ECU;

b) per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, al dazio fissato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (11) e del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione (12) recante modalità d'applicazione di detto regolamento, diminuito del 65 % e di un importo di 4,34 ECU;

c) per il riso semilavorato e lavorato del codice NC 1006 30, al dazio fissato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96, diminuito di un importo di 16,78 ECU e successivamente diminuito del 65 % e di un importo di 6,52 ECU;

d) per le rotture di riso del codice NC 1006 40 00, al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 65 % e di un importo di 3,62 ECU.

2. Il paragrafo 1 è applicabile soltanto alle importazioni per cui l'importatore fornisce la prova che il paese esportatore ha riscosso una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla diminuzione di cui al suddetto paragrafo.

Articolo 14

1. La diminuzione dei dazi doganali di cui all'articolo 13 è limitata, per ciascun anno civile, a un quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e a un quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00.

La conversione dei quantitativi riferentesi ad altri stadi di elaborazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (13).

2. In funzione della data in cui il presente regolamento cessa di produrre effetti i quantitativi di cui al paragrafo 1, espressi per anno civile, sono calcolati pro rata temporis.

TITOLO XI

Prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Articolo 15

1. I seguenti prodotti sono ammessi all'importazione in esenzione dei dazi doganali:

- prodotti del codice NC 0714 10 91,

- patate dolci del codice NC 0714 20 10,

- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici di arrow-root del codice NC ex 0714 90 19,

- farine e semolini di arrow-root del codice NC ex 1106 20,

- fecola di arrow-root del codice NC ex 1108 19 90,

- alimenti per cani e gatti dei codici NC 2309 10 11 e 2309 10 31.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti enumerati qui di seguito sono così diminuiti:

- di 6,19 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19, escluse le radici di arrow-root,

- di 8,38 ECU per tonnellata per i prodotti del codice NC 0714 10 10,

- di 7,98 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC ex 1106 20 10, escluse le farine e i semolini di arrow-root,

- del 50 % per i prodotti dei codici NC 1108 14 00 e 1108 19 90, escluse la fecola di arrow-root,

- di 29,18 ECU per tonnellata per i prodotti del codice NC ex 1106 20 90, farine e semolini di sago, radici o tuberi del codice NC 0714, eccetto quelli denaturati, escluse le farine e i semolini di arrow-root.

3. Per gli altri prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (14) e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono diminuiti come segue:

- di 7,3 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 21 00, 1103 29 10, 1103 29 20, 1103 29 30, 1103 29 40, 1104 11 90, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 30, 1104 19 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 21 50 e 1104 30,

- di 3,6 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 90, 1102 30 00, 1102 90 90, 1103 13 90, 1103 14 00, 1103 19 90, 1103 29 50, 1103 29 90, 1104 11 10, 1104 12 10, 1104 21 10, 1104 21 30, 1104 21 90, 1104 21 99, 1104 22, 1104 23 e 1104 29,

- di 24,8 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00 e 1108 19 90,

- di 37,2 ECU per tonnellata per l'amido di riso del codice NC 1108 19 10,

- di 219 ECU per tonnellata per il glutine di frumento del codice NC 1109 00 00 e i residui della fabbricazione degli amidi di granturco del codice NC 2303 10 11,

- di 117 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 91 e 1702 90 75,

- di 81 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79 e 2106 90 55,

- di 7,2 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40,

- di 10,90 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 2309 10 13, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53.

TITOLO XII

Ortofrutticoli

Articolo 16

1. I prodotti sottoelencati sono ammessi all'importazione in esenzione dei dazi doganali:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prodotti sotto elencati sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 17

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati sono ridotti nei limiti indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 superano il quantitativo di riferimento, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 30 e tenuto conto di un bilancio annuo degli scambi di tale prodotto, di imporre per il prodotto considerato un massimale per un volume pari al quantitativo di riferimento.

Se nel corso di un anno determinato viene raggiunto un massimale fissato in base al primo comma, la Commissione può reintrodurre con un regolamento, fino al termine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 18

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sottoelencati sono diminuiti del 16 %:

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO XIII

Zucchero

Articolo 19

1. I dazi doganali applicabili all'importazione delle melasse del codice NC 1703 sono ridotti a zero nel limite di un contingente di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti dei codici NC 1212 91 20, 1212 91 80, 1212 92 00, 1702 20 10, 1702 20 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 90, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80, 1702 90 99, 2106 90 30 et 2106 90 59 sono diminuiti del 16 %.

Tuttavia tale diminuzione non è applicata nei casi in cui la Comunità, in base agli impegni assunti nel quadro dell'Uruguay Round, applica dazi supplementari.

TITOLO XIV

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Articolo 20

1. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (15), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

2. Inoltre, gli elementi specifici dei dazi doganali non sono applicabili per i prodotti dei codici NC in appresso:

2007 10 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2007 99 51, 2007 99 55, 2007 99 58, ex 2008 20, ex 2008 30, ex 2008 40, ex 2008 80, ex 2008 92, ex 2008 99, 2009 20 11, 2009 20 91, ex 2009 40, ex 2009 80 et ex 2009 90.

TITOLO XV

Vino

Articolo 21

I prodotti sottoelencati sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali:

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO XVI

Tabacco greggio

Articolo 22

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (16), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

Articolo 23

Qualora dovessero manifestarsi gravi perturbazioni in seguito ad un incremento considerevole delle importazioni in esenzione da dazio doganale dei prodotti del codice NC 2401, originari degli Stati ACP, o qualora dette importazioni dovessero causare difficoltà ovvero, alterare la situazione economica di una regione della Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare fatto salvo l'articolo 32, misure destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

TITOLO XVII

Patate preparate o conservate

Articolo 24

I dazi doganali applicabili all'importazione di patate preparate o conservate, non congelate, diverse da quelle sotto forma di farina, semolino o fiocchi, dei codici NC 2005 20 20 e 2005 20 80, sono diminuiti del 16 %.

TITOLO XVIII

Talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

Articolo 25

1. Le merci di cui all'allegato B, tabella 1, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (17), sono ammesse all'importazione in esenzione delle aliquote ad valorem dei dazi doganali.

2. Inoltre, la riscossione dell'elemento agricolo o dell'aliquota specifica del dazio doganale è sospesa per i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO XIX

Altre organizzazioni comuni di mercato

Articolo 26

I prodotti di cui ai regolamenti sotto elencati sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali:

- regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (18),

- regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell'allegato II del trattato (19),

- regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (20),

- regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (21),

- regolamento (CE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (22),

- regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (23).

TITOLO XX

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 27

1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, i dazi doganali non sono applicabili all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti sotto elencati originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 nel dipartimento d'oltremare della Réunion.

3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25 000 tonnellate nel corso di un anno, e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della comunicazione della misura stessa. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. Il presente articolo è applicabile ai prodotti destinati al consumo nei dipartimenti d'oltremare. Se necessario, per garantire il conseguimento di questo obiettivo possono essere adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 30.

5. Entro il limite di un contingente annuo di 2 000 tonnellate, per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 non si applica il dazio doganale.

6. Entro il limite di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il dazio doganale fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 non è applicato all'importazione nel dipartimento d'oltremare della Réunion di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie dei paesi ACP.

TITOLO XIX

Disposizioni generali e finali

Articolo 28

Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote dei dazi doganali della tariffa doganale comune.

Articolo 29

Nella misura in cui il regime d'importazione definito nel presente regolamento preveda limitazioni quantitative, le importazioni dei rispettivi prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare sono imputate sui quantitativi stabiliti. L'esaurimento di detti quantitativi non può tuttavia ostacolare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione originari degli Stati ACP entro il limite dei quantitativi globali definiti nel presente regolamento.

Articolo 30

1. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Per quanto concerne le carni e il riso, dette modalità riguardano in particolare:

a) la base di calcolo e al periodo di riferimento da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo di cui sono ridotti i dazi all'importazione;

b) le norme per la fissazione dell'importo corrispondente che il paese esportatore deve riscuotere;

c) il rilascio dei titoli d'importazione e/o l'instaurazione di un sistema di titoli d'importazione;

d) le prove ammesse e le misure di controllo.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le modalità di applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 17, nonché le modificazioni e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modificazioni della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e gli Stati ACP, sono adottati dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. La Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

5. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione di tali contingenti e massimali tariffari e quantitativi di riferimento sollevate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

6. Non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi sulle importazioni dei prodotti interessati.

Articolo 31

In funzione delle necessità dello sviluppo economico dei dipartimenti francesi d'oltremare, il Consiglio, deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 43 del trattato, può modificare il regime di accesso ai mercati di questi dipartimenti per i prodotti oggetto del presente regolamento.

Articolo 32

1. Le clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte a seguito dell'attuazione della politica agricola comune sono applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati ACP, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CE (24), si applicano, in modo complementare, all'attuazione delle clausole di salvaguardia in base al capitolo 1 della terza parte della convenzione fino al 29 febbraio 2000.

Articolo 33

Il regolamento (CEE) n. 715/90 è abrogato.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 17.

(2) Parere espresso il 13 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 30.

(4) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

(5) GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 1.

(6) GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(7) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13).

(8) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25).

(9) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

(10) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

(11) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16).

(12) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

(13) GU L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41).

(14) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/96 (GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125).

(15) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1).

(16) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11).

(17) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(18) GU L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(19) GU L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 (GU L 26 del 2. 2. 1996, pag. 13).

(20) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(21) GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 1).

(22) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16).

(23) GU L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1).

(24) GU L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI ACP DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Angola

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Camore

Congo

Côte d'Ivoire

Gibuti

Dominica

Eritrea

Etiopia

Figi

Gabon

Gambia

Gana

Grenada

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

Giamaica

Kenya

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Maurizio (isola)

Mauritania

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Uganda

Papua-Nuova Guinea

Repubblica centraficana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica dominicana

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa occidentale

Sao Tomé e Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Salomone (isole)

Somalia

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania

Ciad

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Vanuatu

Zambia

Zimbabwe

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