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Document 31998R1705

Regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio del 28 luglio 1998 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (unita) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

GU L 215 del 1.8.1998, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002; abrogato da 32003R0146

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1705/oj

31998R1705

Regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio del 28 luglio 1998 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (unita) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 01/08/1998 pag. 0001 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1705/98 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1998 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

viste le posizioni comuni 97/759/PESC (1) e 98/425/PESC (2) definite dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relative all'Angola e volte a indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace, alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997), 1 130 (1997), 1 173 (1998) e 1 176 (1998),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997) e 1 173 (1998) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso che tutti gli Stati dovrebbero adottare determinate misure per quanto riguarda le loro relazioni economiche con l'Angola al fine di indurre la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito degli «Acordos de Paz», del protocollo di Lusaka e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza;

considerando che alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato e che, pertanto, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, essendo inteso che ai fini del presente regolamento si considera che tale territorio comprende i territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni indicate in detto trattato;

considerando che il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'adozione di dette risoluzioni;

considerando che, pertanto, la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e di cui sono firmatari la Comunità e l'Angola, non osta all'attuazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza;

considerando che i dati contenuti negli allegati del presente regolamento riguardanti alcune zone dell'Angola che ancora non ricadono sotto l'amministrazione dello Stato, i punti di ingresso in Angola delle forniture di petrolio, prodotti petroliferi, aeromobili e parti di aeromobili, gli aeromobili registrati in Angola e le località dell'Angola in cui sono autorizzati il decollo e l'atterraggio, dovrebbero basarsi sui dati forniti dal governo angolano al comitato istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) del Consiglio di sicurezza (il «detto comitato») e notificati da detto comitato agli Stati membri delle Nazioni Unite;

considerando che le risoluzioni predette prevedono alcune deroghe alle restrizioni imposte, previa approvazione di detto comitato;

considerando che l'approvazione di detto comitato dovrebbe essere ottenuta attraverso le autorità nazionali competenti degli Stati membri, i cui nomi ed indirizzi dovrebbero pertanto essere messi a disposizione e allegati al presente regolamento;

considerando che, per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata a integrare e/o a modificare gli allegati del presente regolamento sulla base di informazioni pertinenti notificate dal comitato del Consiglio di sicurezza o, nel caso dell'allegato VIII, dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate a far rispettare le disposizioni del presente regolamento riguardo al congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie;

considerando che è necessario che gli Stati membri e la Commissione si comunichino le misure adottate ai sensi del presente regolamento e si scambino ogni altra informazione attinente al presente regolamento;

considerando che, per garantire trasparenza e semplicità, è opportuno che l'interruzione di determinate relazioni economiche con l'Angola sia disciplinata da un solo strumento giuridico;

considerando che, pertanto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2229/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace (3), dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento e che detto regolamento andrebbe abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Commercio e prestazione di servizi

Articolo 1

È vietato:

1) importare, direttamente o indirettamente, nel territorio della Comunità diamanti originari o provenienti dall'Angola che non siano accompagnati da un certificato di origine rilasciato dal governo di unità e di riconciliazione nazionale;

2) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunità, nel territorio dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi da quelli elencati nell'allegato IV;

3) vendere o fornire attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

4) vendere o fornire mezzi motorizzati, incluse imbarcazioni, o componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III, a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

5) fornire o rendere disponibili in qualsiasi forma aeromobili o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso i punti d'ingresso elencati nell'allegato IV;

6) fornire servizi di trasporto terrestre o marittimo a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

7) fornire servizi tecnici e di manutenzione e certificati di navigabilità, pagare nuove richieste di indennizzo in base a contratti di assicurazione esistenti o stipulare o rinnovare contratti di assicurazione diretta per quanto riguarda qualsiasi aeromobile registrato in Angola diverso da quelli elencati nell'allegato VI, o per quanto riguarda qualsiasi aeromobile entrato nel territorio dell'Angola attraverso punti d'ingresso diversi da quelli elencati nell'allegato IV;

8) consentire a qualsiasi aeromobile di decollare dal territorio della Comunità, atterrarvi o sorvolarlo, qualora sia decollato da una località del territorio angolano diversa da quelle elencate all'allegato IV, o debba atterrarvi;

9) aprire uffici dell'UNITA o mantenerli operativi.

TITOLO II

Congelamento di fondi

Articolo 2

1. Sono congelati i fondi e le risorse finanziarie che si trovano al di fuori del territorio dell'Angola appartenenti alla «União Nacional para a Indipendência Total de Angola» (UNITA) o ad alti funzionari di quella organizzazione o a membri adulti delle loro famiglie elencati nell'allegato VII.

2. Nessun fondo e nessuna risorsa finanziaria deve essere messa a disposizione, né direttamente né indirettamente, dell'UNITA o di alti funzionari di quella organizzazione o di membri adulti delle loro famiglie.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) per «fondi e risorse finanziarie» si intendono fondi e attività finanziarie di qualsiasi tipo, compresi contanti, liquidità, interessi, dividendi, altre forme di reddito da azioni, obbligazioni, titoli di debito o altri titoli e interessi maturati su tali attività e fondi derivati o generati da diritti su beni immobili sia dell'UNITA, sia di alti funzionari di quella organizzazione, sia di membri adulti delle loro famiglie i cui nomi sono elencati nell'allegato VII;

b) per «congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie» si intende l'impedimento di qualsiasi modifica di volume, importo, ubicazione, proprietà, possesso, natura, destinazione o altro, che rendesse possibile l'impiego dei fondi e delle risorse finanziarie in questione.

Articolo 3

Fatte salve le norme comunitarie in materia di segretezza, le autorità nazionali competenti degli Stati membri di cui all'allegato VIII hanno la facoltà di esigere che banche, istituti finanziari e altri organismi e persone forniscano tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 2.

TITOLO III

Deroghe e disposizioni generali

Articolo 4

Il divieto delle operazioni e delle attività di cui agli articoli 1 e 2 non si applica ai casi di emergenza medica o ai voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessità, purché, attraverso le autorità nazionali competenti di cui all'allegato VIII, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) abbia dato la propria approvazione.

Articolo 5

È vietato partecipare consapevolmente e di proposito ad azioni le cui finalità o le cui conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui all'articolo 1 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere da eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

In attesa dell'adozione di eventuali norme a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento vengono inflitte le sanzioni determinate dagli Stati membri allo scopo di dare efficacia all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2229/97.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti a loro disposizione in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi in materia di applicazione o sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Si autorizza la Commissione europea ad integrare e/o a modificare gli allegati sulla base delle informazioni e notifiche fatte dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, del governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, degli Stati membri.

Tali integrazioni o modifiche fatte ai sensi del primo comma vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2229/97 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 309 del 12. 11. 1997, pag. 8.

(2) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 1.

(3) GU L 309 del 12. 11. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Altri articoli, apparecchi o servizi per l'estrazione mineraria o servizi minerari.

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Punti di ingresso di cui all'articolo 1, punti 2, 5, 7 e 8:

Gli aeroporti di:

Luanda, e

Katumbela (provincia di Benguela)

e

i porti di:

Luanda,

Malongo (provincia di Cabinda),

Lobito (provincia di Benguela) e

Namibe (provincia di Namibe).

ALLEGATO V

Zone dell'Angola alle quali non è stata ancora estesa l'amministrazione statale:

Andulo

Bailundo

Mungo

Nharea

ALLEGATO VI

Aeromobili di cui all'articolo 1, punto 7

ALLEGATO VII

Elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127(1997):

ALLEGATO VIII

Nomi e indirizzi delle competenti autorità nazionali di cui agli articoli 3 e 4 (da correggere, se del caso)

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tél.: (32 2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32 2) 501 83 20

c) Service transports (B.42),

Tél.: (32 2) 501 37 62

Télécopieur: (32 2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4° division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32 2) 206 58 16/27

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 233 75 18

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Tagensvej 137

DK-2000 Copenhagen N

Tlf. (45) 35 86 86 86/35 86 84 91 /35 86 84 85

Fax (45) 35 86 86 87

Ministry of Foreign Affairs

Department of Southern Africa (S.7)

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Copenhagen K

Tlf. (45) 33 92 00 00/33 92 09 09/33 92 09 26

Fax (45) 32 54 05 33/33 92 18 02

Central Customs and Tax Administration

Commercial Department

Østbanegade 123

Tlf. (45) 35 29 73 00

Fax (45) 35 43 47 20

GERMANIA

Bundesausfuhramt (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt

Bundesamt für Verkehr

Ref. LR 13

Postfach 200 100

D-53170 Bonn

GRECIA

Ministry of Foreign Affairs

Ambassador Nikolaos Chatoupis

Directorate A7

Tel. (00301) 361 00 12 and

Fax 361 00 96, 645 00 49

Zalokosta 1

106 71 Athens

Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director Th. Vlassopoulos

Tel. 32 86 401-3

Fax 32 86 404

Directorate of Procedure of External Trade Directors:

I. Tseros

Tel. 32 86 021, 23 and

Fax 32 86 059

A. Iglessis

Tel. 32 86 051 and

Fax 32 86 094

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

SPAGNA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33 1) 44 74 48 93

Télécopieur: (33 1) 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tél.: (33 1) 43 17 59 68

Télécopieur: (33 1) 43 17 46 91

IRLANDA

Department of Public Enterprise

Aviation Regulation and International Affairs Division

44 Kildare Street

Dublin 2

Tel. (353 1) 604 10 50

Fax (353 1) 670 74 11

ITALIA

Ministero degli Affari esteri - Roma

D.G.A.E.-Uff. X

Tel. 0039 6-36 91 37 50

Fax 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero - Roma

Gabinetto

Tel. 0039 6-59 93 23 10

Fax 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti - Roma

Gabinetto

Tel. 0039 6-44 26 71 16/84 90 40 94

Fax 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

OLANDA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Tel.: (0031-70) 348 42 06

Fax: (0031-70) 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)

Radetzkystraße 2

A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. 01-40420

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

A/C Mónica Lisboa

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1300 Lisboa

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö

PL 176

00161 Helsinki

Utrikesministeriet

PB 176

00161 Helsingfors

SVEZIA

Riksåklagaren

Box 16370

S-103 27 Stockholm

Tfn: (0046-8) 453 66 00

Fax: (0046-8) 453 66 99

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S-103 39 Stockholm

Tfn: (0046-8) 405 10 00

Fax: (0046-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel. (44 171) 215 6740

Fax (44 171) 222 0612

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