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Document 31998R1595
Commission Regulation (EC) No 1595/98 of 23 July 1998 amending Regulation (EC) No 2603/97 laying down the detailed implementing rules for imports of rice originating in the ACP countries or the overseas countries and territories (OCT) and laying down specific detailed rules on the partial reimbursement of import duties levied on rice originating in the ACP countries
Regolamento (CE) n. 1595/98 della Commissione del 23 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP
Regolamento (CE) n. 1595/98 della Commissione del 23 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP
GU L 208 del 24.7.1998, p. 21–24
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003; abrog. impl. da 32003R0638
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 4 | 27/07/1998 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 2.1 | 27/07/1998 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 7 | 27/07/1998 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 5.5 | 27/07/1998 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 12 | 27/07/1998 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 3.1 | 27/07/1998 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31999R1024 | modifica | articolo 2.3 | 22/05/1999 | |
Implicitly repealed by | 32003R0638 | 01/04/2003 |
Regolamento (CE) n. 1595/98 della Commissione del 23 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1998 pag. 0021 - 0024
REGOLAMENTO (CE) N. 1595/98 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati ACP (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione (2) ha fissato le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione del riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento che attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione degli Stati ACP in conseguenza della revisione intermedia della Quarta Convenzione di Lomé, occorre apportare le modifiche necessarie al regolamento in parola; considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998 prevede una nuova riduzione dei dazi doganali applicabili al riso originario dei paesi ACP; che tale riduzione è subordinata alla riscossione, da parte del paese ACP esportatore, di una tassa all'esportazione corrispondente alla diminuzione del dazio doganale; che, in applicazione dell'articolo 34 del suddetto regolamento, la riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996; considerando che occorre tener presente che il rimborso parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 è attuato in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (4), e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (6); considerando che, per motivi di chiarezza e di semplicità amministrativa, sembra giustificato indicare il metodo di calcolo dell'ammontare del rimborso; che è inoltre necessario, in applicazione dell'articolo 880 del regolamento (CE) n. 2454/93, specificare l'attestato da presentare per fissare la riscossione della tassa all'esportazione del paese d'origine; considerando che, tenuto conto dell'esperienza, occorre adeguare la periodicità delle comunicazioni degli Stati membri relative ai quantitativi immessi in libera pratica nel quadro di tali regimi d'importazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti: - gennaio: 41 668 tonnellate, - maggio: 41 666 tonnellate, - settembre: 41 666 tonnellate.» 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti: - gennaio: 10 000 tonnellate, - maggio: 10 000 tonnellate, - settembre: -.» 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, gli importi dei dazi doganali sono calcolati settimanalmente, ma vengono fissati ogni due settimane dalla Commissione.» 4) All'articolo 5, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.» 5) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. I quantitativi riportati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC da 1006 20 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006. 2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 per i quali non sono richiesti titoli nell'ambito di un lotto sono riportati al lotto successivo.» 6) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I, le seguenti informazioni: - entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, la data di rilascio, il numero del titolo rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo; - entro due mesi dalla scadenza della durata di validità di ciascun titolo, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.» Articolo 2 1. Per i quantitativi di riso originari dei paesi ACP, immessi in libera pratica attraverso titoli richiesti e rilasciati tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento, viene rimborsato, in applicazione dell'articolo 236 del regolamento (CE) n. 2913/92, un importo per tonnellata pari: - per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00, per il risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 e per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, al 15 % del dazio doganale intero applicabile ai paesi terzi il giorno di presentazione della domanda del titolo d'importazione; - per il riso lavorato e semilavorato di cui al codice NC 1006 30, al 15 % dell'importo risultante dalla differenza tra il dazio doganale intero applicabile ai paesi terzi il giorno di presentazione della domanda del titolo d'importazione e l'importo di 16,78 ECU. 2. La domanda di rimborso è presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e degli articoli 878, 879 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93. 3. La domanda di rimborso è accompagnata: a) dal titolo d'importazione o da una copia certificata conforme, b) dalla dichiarazione di immissione in libera pratica, o da una copia certificata conforme, relativa all'importazione in questione, e c) dall'attestato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione, previsto all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e presentato conformemente al modello che figura in allegato. Detto attestato è fornito solo su presentazione della prova che le autorità doganali dello Stato ACP esportatore hanno riscosso una tassa all'esportazione complementare, pari all'importo fissato in conformità al paragrafo 1 per i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nella Comunità. Tale prova è costituita dalla presentazione dell'originale di un certificato di circolazione delle merci EUR 1 recante, nella casella 7, una delle diciture seguenti: Importo in valuta nazionale: - Tasa complementaria percibida a la exportación del arroz; Certificado utilizado para la importación: EUR 1 n° - Særafgift, der opkræves ved eksport af ris; Certificat, der anvendes ved import: EUR.1 nr. - Bei der Ausfuhr von Reis erhobene ergänzende Abgabe; Für die Einfuhr verwendete Bescheinigung: EUR 1 - Óõìðëçñùìáôéêüò öüñïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý 7 Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åéóáãùãÞ: EUR 1 áñéè. - Complementary charge collected on export of rice; Certificate used for the import: EUR 1 No - Taxe complémentaire perçue à l'exportation du riz; Certificat utilisé pour l'importation: EUR 1 n° - Tassa complementare riscossa all'esportazione del riso; Certificato usato per l'importazione: EUR 1 n. - Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing; Voor de invoer gebruikt certificaat: EUR 1 nr. - Imposição complementar cobrada na exportação do arroz; Certificado utilizado para a importação: EUR 1 nº - Riisin viennin yhteydessä perittävä täydentävä maksu. Tuonnissa käytettävä todistus: EUR-1 N:o - Särskild avgift för risexport; Certifikat som använts för importen: EUR 1 nr (Firma e timbro dell'ufficio). 4. Qualora la tassa complementare riscossa dal paese esportatore sia inferiore all'importo indicato al paragrafo 1, il rimborso è limitato all'importo effettivamente riscosso. 5. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato sul o sui mercati dei cambi più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale. Articolo 3 I quantitativi che hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono immessi in libera pratica dopo tale data beneficiano dei dazi doganali determinati in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/97, a condizione che l'importatore presenti alle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica la prova della riscossione della tassa all'esportazione complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (2) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22. (3) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (4) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1. (5) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (6) GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3. ALLEGATO Domanda di attestato e attestato concernenti il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP - Regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998 >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>