Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1472

    Regolamento (CE) n. 1472/98 della Commissione del 9 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    GU L 194 del 10.7.1998, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1472/oj

    31998R1472

    Regolamento (CE) n. 1472/98 della Commissione del 9 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 10/07/1998 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 1472/98 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 758/98 (3), stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

    considerando che, in occasione della suddetta modifica, è stata anticipata la data entro la quale devono essere comunicati i programmi; che, di conseguenza, occorre modificare anche la data di applicazione del tasso di conversione agricolo per tali programmi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.

    (3) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 5.

    Top