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Document 31998R1256

    Regolamento (CE) n. 1256/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione effettiva di cotone non sgranato, l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo e la maggiorazione dell'aiuto

    GU L 173 del 18.6.1998, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1256/oj

    31998R1256

    Regolamento (CE) n. 1256/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione effettiva di cotone non sgranato, l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo e la maggiorazione dell'aiuto

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 18/06/1998 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 1256/98 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione effettiva di cotone non sgranato, l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo e la maggiorazione dell'aiuto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96 (4), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1996/1997 al livello indicato in appresso;

    considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87, qualora la produzione reale fissata per la Grecia, e la Spagna superi il quantitativo massimo garantito, il prezzo di obiettivo è ridotto negli Stati membri nei quali la produzione supera il quantitativo nazionale garantito; che il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il superamento del quantitativo nazionale garantito venga constatato sia in Spagna che in Grecia, oppure in uno solo di questi Stati membri che nella fattispecie il superamento si è verificato sia in Grecia che in Spagna; che di conseguenza, conformemente a quanto disposto all'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al quantitativo nazionale garantito è calcolato, in ciascuno Stato membro, in percentuale del quantitativo nazionale garantito di detto Stato membro ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;

    considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1964/87, ove siano soddisfatte determinate condizioni, si applica una maggiorazione dell'importo dell'aiuto negli Stati membri nei quali la produzione effettiva è superiore al quantitativo nazionale garantito; che le modalità di calcolo di tale maggiorazione sono stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97 (6);

    considerando che le suddette condizioni sono soddisfatte per la campagna 1997/1998; che occorre quindi fissare l'importo della maggiorazione dell'aiuto applicabile a ciascuno Stato membro; che in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 la maggiorazione per la campagna 1997/1998 è fissata ai livelli indicati dal presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. a) Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 464 840 tonnellate, di cui 1 085 482 tonnellate per la Grecia e 379 358 tonnellate per la Spagna;

    b) per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 102 tonnellate per il Portogallo.

    2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 1997/1998 è fissato a:

    - 20,622 ECU/100 kg per la Grecia,

    - 27,851 ECU/100 kg per la Spagna.

    3. La maggiorazione dell'importo dell'aiuto per la campagna 1997/1998 è fissata a:

    - 4,663 ECU/100 kg per la Grecia,

    - 4,663 ECU/100 kg per la Spagna.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

    (2) GU L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

    (3) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

    (4) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

    (5) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

    (6) GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.

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