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Document 31998R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/98 della Commissione del 28 maggio 1998 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 155 del 29.5.1998, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1087/oj

    31998R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/98 della Commissione del 28 maggio 1998 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 29/05/1998 pag. 0020 - 0021


    REGOLAMENTO (CE) N. 1087/98 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1998 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

    considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1997, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del terzo trimestre e, d'altro, le prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel terzo trimestre del 1998, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 27 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

    considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il terzo trimestre 1998;

    considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

    considerando che è opportuno rammentare che in seguito alle sentenze rese dalla Corte di Giustizia il 10 marzo 1998 nelle cause 122/95, 364/95 e 365/95, la ricevibilità delle domande dei titoli di importazione per le categorie A e C non è più subordinata alla presentazione di titoli di esportazione per le banane originarie della Costa Rica, della Colombia e del Nicaragua;

    considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il terzo trimestre del 1998;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il terzo trimestre del 1998, al 27 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

    Articolo 2

    Per il terzo trimestre 1998, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 29 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

    Articolo 3

    Per il terzo trimestre 1998, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

    (4) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

    (5) GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

    (6) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

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