EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0773

Regolamento (CE) n. 773/98 della Commissione del 7 aprile 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

GU L 111 del 9.4.1998, p. 19–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/773/oj

31998R0773

Regolamento (CE) n. 773/98 della Commissione del 7 aprile 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 09/04/1998 pag. 0019 - 0064


REGOLAMENTO (CE) N. 773/98 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) L'11 luglio 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) denominato «avviso d'apertura», la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della UE (Eurocoton) per conto di produttori comunitari che rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile. In questo contesto, per «produzione comunitaria» si intende la produzione destinata al mercato non vincolato del prodotto in esame.

(3) Il mercato non vincolato del prodotto in esame è quello costituito dalle vendite sul libero mercato di tessuti di cotone greggi, vale a dire dalle vendite dei tessitori comunitari ad acquirenti indipendenti. Il mercato vincolato, invece, è costituito dalle transazioni che avvengono nell'ambito di un gruppo integrato, e cioè nei casi in cui si tesse il cotone greggio e, in un successivo stadio di lavorazione, il tessuto viene finito e/o confezionato.

La prassi delle istituzioni comunitarie confermata dalla Corte di giustizia, infatti, prevede che siano escluse dall'analisi del pregiudizio le vendite sul mercato vincolato quando esiste una chiara distinzione tra mercato vincolato e mercato libero. Non essendo venduta sul libero mercato, la produzione vincolata non è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto simile.

In questi casi, poiché l'analisi del pregiudizio si riferisce all'industria comunitaria definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»), ed esclude pertanto le vendite sul mercato vincolato, e poiché l'articolo 4 fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, che istituisce le norme in materia di rappresentatività, ne consegue che anche i requisiti relativi alla rappresentatività devono essere valutati facendo riferimento alla produzione venduta sul libero mercato.

La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti relativi al dumping del prodotto originario dei paesi in questione e al conseguente grave pregiudizio; tali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro i limiti di tempo stabiliti nell'avviso di apertura.

(5) Numerosi produttori/esportatori dei paesi interessati hanno comunicato le loro osservazioni. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(6) Dato il gran numero di produttori comunitari che fabbricano il prodotto in questione nella Comunità e che sostengono la denuncia, e conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno ricorrere a tecniche di campionamento e inviare questionari e raccogliere dati da un campione rappresentativo di produttori comunitari.

(7) In considerazione del numero elevato di produttori/esportatori dei paesi interessati, anche in questo caso si è fatto ricorso a tecniche di campionamento e la Commissione ha inviato questionari e raccolto informazioni da un campione rappresentativo di produttori/esportatori.

(8) Il numero di importatori non collegati che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e si sono dichiarati interessati a collaborare è risultato troppo elevato per consentire lo svolgimento dell'inchiesta entro i tempi a disposizione. La Commissione ha deciso pertanto di ricorrere ad un campione di importatori non collegati. Gli importatori non collegati interessati sono stati invitati a fornire informazioni sul fatturato, sugli acquisti e l'occupazione relativi alla loro attività complessiva e al prodotto interessato per l'anno 1996; in base a tali dati la Commissione ha scelto un campione di otto importatori non collegati residenti nel Regno Unito, in Germania e in Italia considerati gli Stati membri più rappresentativi in termini di volume delle importazioni. Agli importatori non collegati compresi nel campione sono stati inviati questionari. Quattro risposte sono pervenute entro i termini stabiliti.

(9) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sul campionamento e sono stati loro comunicati i nomi delle imprese selezionate. L'impostazione adottata non ha sollevato obiezioni di rilievo dalle parti interessate.

(10) Sono stati selezionati i seguenti importatori non collegati:

- Regno Unito:

- Broome & Wellington

- Joshua Wardle Ltd

- Premier Textiles Ltd

- Claremont Fabrics

- Germania:

- Itochu Deutschland GmbH

- KLW Textilvertrieb GmbH

- G. Koppermann & Co. GmbH

- Italia:

- New Nicoltex SRL.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e del pregiudizio, ed ha svolto indagini presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Germania:

- Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG

- Velener Textilwerke Grimmelt Wevers & Co. GmbH

- H. Hecking Söhne

- F. A. Kümpers GmbH & Co.

- Italia:

- Tessiture Niggeler & Küpfer SpA

- Standartela SpA

- Francia:

- Ets des Fils de V. Perrin

- Tenthorey

- SA HGP GAT

- Fil. et Tis. de Saulxures

- Spagna:

- Hilados y Tejidos Puigneró, SA

- Portogallo:

- Incotex-Indústria e Comércio de Têxteis, Lda

- Belgio:

- Le Compte Textielfabrieken NV

b) Produttori/esportatori

- Egitto

- Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra

- Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar

- Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alessandria

- India

- Century Textiles & Industries Ltd, Bombay

- Mafatlal Industries Limited, Bombay

- Coats Viyella India Ltd, Bangalore

- Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana

- Virudhunagar Textile Mills Ltd

- Indonesia

- PT Argo Pantes, Giacarta

- PT Daya Manunggal, Giacarta

- PT Eratex, Giacarta

- PT Apac Inti Corpora, Giacarta

- PT Eratex Djaja, Surabaya

- Pakistan

- Lucky Textile Mills, Karachi

- Diamond Fabrics Ltd, Sheikhupura, Lahore

- Nishat Mills Ltd, Faisalabad

- Kohinoor Raiwind Mills Ltd, Lahore

- Kohinoor Weaving Mills Ltd, Lahore

- Turchia

- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi AS Kayseri («Birlik Mensucat»), Kayseri

- Söktas Pamuk ve Tarim Ürünlerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayi AS («Söktas»), Söke

- Tureks

- Teksmobili

- Alfa.

(12) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping andava dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1997. La valutazione del pregiudizio riguarda il periodo 1° gennaio 1993-30 giugno 1997.

B. PRODOTTO

1. Prodotto in esame

(13) Il procedimento riguarda tessuti di cotone greggi lisci contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, ovvero i tessuti composti di cotoni ottenuti mediante intreccio ortogonale di filati su telai semplici e destinati principalmente all'industria dell'abbigliamento, della biancheria e dell'arredamento, attualmente classificabili ai codici NC da 5208 11 90 a 5208 19 e da 5209 11 a 5209 19.

(14) Tale prodotto è fabbricato in una notevole varietà di tipi o strutture, in base alla combinazione del titolo (o peso) del filato usato, del numero di fili utilizzati per l'ordito e per la trama e al modo in cui sono intrecciati i filati.

(15) Tutti i tipi del prodotti in esame sono realizzati sostanzialmente sugli stessi macchinari. In genere possono essere prodotte su ordinazione.

(16) Sono state presentate varie richieste di esclusione di determinati tipi di tessuti greggi di cotone dall'ambito del procedimento. Tali richieste fanno riferimento agli specifici utilizzi o a specifiche strutture, alcune delle quali non sarebbero fabbricate nella Comunità. Si tratta ad esempio di tessuti fatti di filati in catena continua (convenzionali), tessuti prodotti su telai a mano, tessuti tipo «jacquard» e tipo «stretch», tessuti per ricamo e tessuti di peso inferiore a 100 g/m2.

a) Tessuti di cotone fatti di fili in catena continua

(17) Alcune parti hanno sostenuto che i tessuti fatti di fili in catena continua dovrebbero essere considerati un prodotto diverso rispetto ai tessuti fatti di fili «open end», data la diversa resistenza. Si è detto, inoltre, che non esistendo alcuna produzione comunitaria di tessuti fatti di fili in catena continua tali tessuti dovevano essere esclusi dall'ambito del procedimento.

(18) La Commissione, tuttavia, ha rilevato che le caratteristiche e le utilizzazioni essenziali dei tessuti fatti di fili in catena continua e di quelli fatti di fili «open end» rimangono le stesse, in quanto la diversa resistenza non si può considerare significativa. Le informazioni raccolte dai produttori comunitari compresi nel campione, inoltre, dimostrano che esiste una produzione di tessuti fatti di fili in catena continua nella Comunità. Ciò è stato confermato dai filatori che hanno partecipato all'inchiesta sull'interesse della Comunità, il 50 % dei quali filano fili in catena continua. Al momento, dunque, non si può accettare l'esclusione dei tessuti fatti di fili in catena continua dall'ambito del procedimento.

b) Tessuti di cotone prodotti su telai a mano

(19) I tessuti su telai a mano sono quelli prodotti su telai azionati unicamente con le mani o con i piedi. Sebbene l'impiego di diversi metodi di produzione non sia di per sé pertinente per la definizione di un prodotto, i tessuti prodotti su telai a mano hanno caratteristiche fisiche diverse da quelle degli altri tessuti di cotoni greggi, in particolare una tessitura meno regolare e meno fitta, nonché una larghezza limitata (in generale inferiore a un metro). Tale differenza si traduce in una percezione diversa dei tessuti prodotti su telai a mano da parte dei consumatori, accentuata dal fatto che spesso questi prodotti sono venduti attraverso canali commerciali particolari, diversi da quelli utilizzati dai produttori comunitari e dagli esportatori per gli altri loro tessuti.

(20) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che i tessuti prodotti su telai a mano debbano essere esclusi dall'ambito del procedimento e che tali prodotti debbano quindi essere esentati dal pagamento dei dazi se accompagnati da un certificato di origine di tessuti prodotti su telai a mano rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore.

c) Tessuti di cotone tipo «jacquard» e tipo «stretch»

(21) Alcune parti hanno sostenuto che i tessuti tipo «jacquard» e tipo «stretch» dovevano essere considerati un prodotto diverso. Le due particolari strutture («jacquard» e «stretch») sono state esaminate e si è riscontrato che contenevano almeno l'85 % di cotone. Si è quindi ritenuto che esse rientrassero nell'ambito del procedimento.

d) Tessuti di cotone greggio utilizzati per il ricamo

(22) Si è inoltre sostenuto che i tessuti di cotone greggio utilizzati al fine del ricamo dovevano essere esclusi dall'ambito del procedimento date le loro specifiche caratteristiche e il loro particolare utilizzo. La Commissione ha riscontrato, in via provvisoria, che la maggior parte dei ricamatori utilizzano tessuti di peso inferiore a 100 g/m2, che rientrano in uno specifico codice NC e sono simili alla garza. La garza non è contemplata dalla denuncia in base alla quale è stato avviato il presente procedimento. Si noti che la garza è utilizzata unicamente per scopi medici, mentre i tessuti di cotone greggio di peso inferiore a 100 g/m2 possono anche essere utilizzati per scopi diversi dal ricamo. Data questa apparente intercambiabilità di utilizzo, si considera in via provvisoria che le caratteristiche fisiche essenziali dei tessuti di cotone greggi utilizzati per il ricamo non si possono ritenere abbastanza diversi dai tessuti utilizzati per altri scopi da giustificare un'esclusione dall'ambito del procedimento. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori indagini.

e) Tessuti di cotone greggio di peso inferiore a 100 g/m2

(23) Si è sostenuto che i tessuti di peso inferiore ai 100 g/m2 dovevano essere esclusi dall'ambito del procedimento essendo simili alla garza. La Commissione ha concluso in via provvisoria che, poiché le caratteristiche fisiche essenziali e l'impiego generale rimangono gli stessi dei tessuti di cotone greggi di peso superiore a 100 g/m2, non sembra possibile escludere questo prodotto dall'ambito del procedimento. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori indagini.

f) Altre richieste di esclusione

(24) Le altre richieste di esclusione dall'ambito del procedimento non sono risultate sufficientemente giustificate o si riferivano a prodotti che rientravano nella definizione del prodotto in esame, in considerazione delle loro caratteristiche fisiche essenziali, del loro utilizzo generale e della percezione dei consumatori.

2. Prodotto simile

(25) La Commissione ha riscontrato che i tessuti di cotone greggi prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario erano simili o paragonabili ai tessuti di cotone greggi prodotti nei paesi interessati ed esportati nella Comunità, nonché a quelli venduti sui loro mercati interni (4).

(26) Alcune parti hanno sostenuto che i tessuti di cotone greggi prodotti e venduti dall'industria comunitaria non sono paragonabili a quelli prodotti ed esportati nella Comunità dai paesi esportatori interessati. Le importazioni dai paesi interessati consisterebbero infatti in strutture elementari, di modesta qualità, mentre quelle prodotte nella Comunità sarebbero prodotti specializzati e sofisticati.

(27) A questo proposito, si ricordi che è prassi usuale della Commissione considerare che le differenze di qualità di un prodotto, se le caratteristiche di base sono simili, non rientrano di norma tra gli elementi che determinano l'esistenza o meno di un prodotto simile.

(28) Le strutture prodotte e/o messe in vendita dall'industria comunitaria, inoltre, sembrano in larga misura corrispondenti a quelle importate dai paesi interessati. Per tale motivo non sembra possibile, per il momento, concludere che i prodotti fabbricati nella Comunità sono sostanzialmente diversi dai prodotti importati dai paesi interessati. La questione sarà comunque oggetto di ulteriori indagini.

(29) La Commissione ha pertanto concluso che i tessuti di cotone greggi esportati dalla Repubblica popolare cinese, dall'India, dall'Indonesia, dall'Egitto, dal Pakistan e dalla Turchia sono prodotti simili ai tessuti di cotone greggi prodotti nella Comunità dai produttori comunitari, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Esportatori e produttori dei paesi d'origine

a) Campionamento

(30) In considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, la Commissione ha deciso di ricorrere a tecniche di campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(31) Ai fini della selezione del campione, la Commissione ha chiesto agli esportatori e ai loro rappresentanti di manifestarsi entro tre settimane dalla data di apertura del procedimento e di comunicare alcune informazioni di base sul loro fatturato relativo alle vendite sul mercato interno e alle esportazioni nel periodo dell'inchiesta. I servizi della Commissione hanno inoltre preso contatto con le autorità dei paesi interessati.

b) Imprese che hanno collaborato

(32) Per ciascun paese, si riporta nell'Allegato I l'elenco delle imprese che hanno collaborato non incluse nel campione.

(33) Le imprese indicate nell'Allegato I sono state informate che sarebbero stati loro attribuiti il margine antidumping medio e l'eventuale dazio antidumping medio del campione per ciascun paese, ponderati in base al fatturato delle esportazioni verso la Comunità, fatta eccezione per la Cina e l'Egitto, per i quali si è calcolato un unico margine per tutti gli esportatori.

c) Selezione del campione

(34) Per la Repubblica popolare cinese, l'Egitto, l'Indonesia, la Turchia e il Pakistan, il campione è stato selezionato con il consenso dei rappresentanti delle società, delle associazioni e/o dei governi interessati.

(35) Gli esportatori indonesiani si sono opposti a un'impresa di riserva (un'impresa che sostituisce un'impresa selezionata qualora quest'ultima successivamente non collabori a sufficienza con la Commissione) e sono stati informati che ciò non costituiva un problema purché le imprese comprese nel campione principale collaborassero in misura sufficiente.

(36) Non si è potuto trovare alcun accordo con gli esportatori indiani, che hanno rifiutato di accettare l'inclusione nel campione del principale esportatore di quel paese. La Commissione ha quindi accettato gli esportatori selezionati proposti dall'India, ma ha incluso il principale esportatore nel campione definitivo.

(37) Alle società inserite nel campione che hanno collaborato appieno all'inchiesta sono stati assegnati un margine di dumping specifico e un'aliquota di dazio individuale. Nei casi in cui due imprese collegate fanno parte del campione, si applica un margine di dumping comune, derivante dalla media ponderata dei loro singoli margini di dumping. Nei casi in cui si è selezionata una sola impresa tra varie imprese collegate, si applica alle imprese collegate che hanno collaborato il margine di dumping dell'impresa selezionata.

(38) La Commissione ha selezionato imprese di riserva per l'Egitto, l'India e il Pakistan. Le imprese incluse nel campione solo in qualità di riserve sono state informate del fatto che avrebbero dovuto rispondere al questionario della Commissione, ma le loro risposte sarebbero state esaminate unicamente se la mancata collaborazione di una o più società del campione ne avessero inficiato la rappresentatività. Alle imprese in questione è stato inoltre comunicato che sarebbero stati loro assegnati il margine di dumping medio e l'eventuale aliquota media del dazio antidumping del campione per ciascun paese, a meno che non fossero selezionate per sostituire un'impresa del campione, nel qual caso sarebbe stato loro attribuita un'aliquota di dazio individuale.

(39) Per quanto riguarda l'Indonesia, la PT Tyfountex, che era stata selezionata per costituire il campione di riserva, si è rifiutata di essere inclusa nel campione di riserva ed è stata pertanto informata che sarebbe stata considerata una parte che non aveva collaborato.

(40) La Commissione ha inviato questionari alle seguenti imprese selezionate definitivamente per far parte del campione:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Esame individuale nell'ambito del campionamento

(41) I servizi della Commissione hanno ricevuto entro i termini fissati nove domande di trattamento individuale, cinque delle quali accompagnate dalle risposte al questionario, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(42) Dopo aver esaminato le richieste e visto l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione è giunta alla conclusione che nel presente procedimento non poteva concedere l'esame individuale. Tale decisione è stata motivata dal fatto che l'aumento del carico di lavoro derivante dalle richieste di esame individuale non avrebbe consentito alla Commissione di portare a termine la sua indagine entro il termine legale fissato dal regolamento di base. Le imprese interessate ne sono state informate e sono state invitate a formulare le loro osservazioni.

(43) Le società che hanno risposto in modo esauriente al questionario entro 37 giorni dell'avviso di apertura o che si sono manifestate entro le tre settimane stabilite per la selezione del campione, ma la cui domanda di esame individuale è stata respinta, sono state considerate parti che hanno collaborato ed è stata loro applicata la media dei margini di dumping e delle aliquote antidumping stabilite per il campione.

2. Metodologia

a) Imprese appartenenti allo stesso gruppo

(44) Secondo la prassi consolidata della Commissione, le imprese collegate o le imprese appartenenti allo stesso gruppo sono considerate un'unica entità e quindi nei loro confronti si stabilisce un unico margine di dumping. Il calcolo di margini di dumping individuali potrebbe infatti incoraggiare l'elusione delle misure antidumping, rendendole inefficaci, in quanto permetterebbe ai produttori collegati di far transitare le loro esportazioni nella Comunità attraverso la società alla quale è stato applicato il margine di dumping più basso. Il margine di dumping accertato per un'impresa inclusa nel campione è stato dunque applicato alle imprese dello stesso gruppo non incluse nel campione e coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame.

(45) Sempre in conformità allo stesso principio, due imprese incluse nel campione con sede in Indonesia e appartenenti allo stesso gruppo sono state considerate un'unica entità. Allo stesso modo, due imprese collegate comprese nel campione con sede in Pakistan sono state considerate un'unica entità.

b) Valore normale

i) Rappresentatività

(46) La Commissione ha anzitutto esaminato se le vendite di tessuti di cotone greggi di ciascuna impresa erano rappresentative. Dette vendite sono state considerate rappresentative quando il loro volume era pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità.

ii) Comparabilità dei tipi di prodotto

(47) Dato il gran numero di tipi del prodotto in questione, i tessuti di cotone greggi prodotti nei paesi interessati sono stati classificati per «numero di controllo del prodotto» in base alla loro struttura. Ciascun numero di controllo del prodotto forniva informazioni sul titolo (o peso) del filato e sul numero di fili, sia per l'ordito sia per la trama. Esso forniva inoltre informazioni sulla struttura del tessuto. Il numero di controllo indicava infine se il tipo era esportato o venduto sul mercato interno, nonché l'utilizzo previsto del prodotto (per tintura, come foderame per tasche, per stampa) in base alla sua qualità.

(48) Non essendovi differenze tra le caratteristiche di base dei diversi tipi e qualità dei tessuti di cotone greggi, i servizi della Commissione hanno riscontrato che i tipi destinati alla vendita sul mercato interno e all'esportazione erano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base e potevano essere confrontati ogniqualvolta avevano lo stesso numero di controllo. In base allo stesso ragionamento, si potevano confrontare i tipi venduti sul mercato interno in India e quelli esportati dalle imprese cinesi.

(49) La Commissione ha pertanto accertato che i tipi destinati al mercato interno e quelli per l'esportazione che avevano lo stesso numero di controllo del prodotto erano prodotti comparabili.

iii) Rappresentatività di ciascun tipo

(50) Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare del prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume di tessuti di cotone greggi del tipo in questione venduto sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio era pari o superiore al 5 % del volume del tipo analogo di tessuti di cotone greggi venduto per l'esportazione nella Comunità.

iv) Verifica delle normali operazioni commerciali

(51) La Commissione ha quindi esaminato se si potesse considerare che le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione.

- Nei casi in cui il volume delle vendite dei tessuti di cotone greggi a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato era superiore all'80 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale per il tipo in questione è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di vendita sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, remunerative o meno.

- Nei casi in cui il volume delle vendite dei tessuti di cotone greggi avvenute a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato era inferiore all'80 %, ma superiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale per il tipo in questione è stato determinato unicamente in base alla media ponderata dei prezzi delle operazioni di vendita remunerative sul mercato interno.

- Nei casi in cui il volume delle vendite di tessuti di cotone greggi avvenute a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, si è considerato che il tipo in questione non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e che il prezzo sul mercato interno non costituisse una base adeguata per la determinazione del valore normale.

v) Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(52) Quando erano riunite le condizioni di cui sopra, per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato stabilito in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti su mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

vi) Valore normale basato sul valore costruito

(53) Nei casi in cui i prezzi sul mercato interno non fornivano una base adeguata per la determinazione del valore normale, quest'ultimo si è basato sul valore costruito.

(54) Dato il gran numero di tipi diversi e la grande varietà dei fattori di cui si doveva tener conto nel valutare un determinato tipo prodotto da una determinata impresa (quali l'origine, la miscela di cotone greggio e il tipo di telaio utilizzato), si è sistematicamente scelto il valore normale costruito piuttosto che i prezzi sul mercato interno di un altro produttore.

(55) Il valore costruito è stato determinato sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, opportunamente adeguati nei casi in cui i costi effettivi si discostavano da quelli indicati, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un adeguato margine di profitto.

(56) A tal fine, la Commissione ha esaminato se si potessero utilizzare le SGAV sostenute e gli utili realizzati da ciascuno dei produttori interessati sul mercato interno ai sensi del regolamento di base:

- Nei casi in cui il volume delle vendite sul mercato interno dell'impresa interessata si poteva considerare rappresentativo, si sono utilizzate le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno per le vendite sul mercato interno del prodotto simile. Nei casi in cui tale criterio non era soddisfatto, si è utilizzata la media ponderata delle SGAV.

- Nei casi in cui il volume delle vendite di tessuti di cotone greggi effettuate a prezzi superiori al costo di produzione calcolato era superiore al 10 % del volume complessivo delle vendite dell'impresa interessata, si è utilizzato il margine effettivo di profitto realizzato sulle vendite sul mercato interno del prodotto simile. Nei casi in cui tale criterio non era soddisfatto, si è utilizzata la media ponderata dei margini di profitto delle altre imprese che soddisfacevano il criterio in questione.

c) Prezzo all'esportazione

(57) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di tessuti di cotone greggi erano fatte ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione.

(58) Nei casi in cui non esisteva alcun prezzo effettivo all'esportazione o in cui tali prezzi non sono stati considerati attendibili in quanto le vendite erano effettuate ad una parte collegata, si è costruito un prezzo all'esportazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, e cioè in funzione del prezzo al quale i prodotti erano stati rivenduti al primo acquirente indipendente.

(59) In questi casi sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello della frontiera comunitaria.

d) Confronto

(60) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(61) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, agli sconti e alle garanzie.

e) Margine di dumping

i) Margine di dumping per le imprese oggetto dell'inchiesta

(62) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è confrontata la media ponderata del valore normale per tipo, determinata come indicato alla sezione 2, lettera b), con la media ponderata del prezzo all'esportazione determinata come indicato alla sezione 2, lettera c). Ogniqualvolta si è stabilito che la distribuzione dei prezzi all'esportazione registrava significative differenze in funzione dei diversi acquirenti, delle diverse regioni o dei periodi e che il metodo suddetto non rispecchiava appieno le pratiche di dumping in atto, si è confrontata la media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le singole operazioni con la Comunità.

ii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

(63) Alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione è stato attribuito il margine di dumping medio delle imprese del campione, ponderato rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità.

iii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(64) Il livello di collaborazione è andato dall'87 % al 100 % per tutti i paesi interessati, fatta eccezione per la Turchia. Per i paesi con un livello di collaborazione molto elevato, si è deciso di attribuire alle imprese che non hanno collaborato il margine dell'impresa inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato. Nei casi in cui si è stabilita un'unica aliquota per tutte le imprese incluse nel campione (Cina ed Egitto), tale aliquota è stata applicata alle imprese che non hanno collaborato.

(65) In Turchia dove il livello di collaborazione per le imprese che non hanno collaborato è stato inferiore al 50 %, si è determinato un margine di dumping residuo in base ai dati disponibili. Per le imprese con i margini di dumping più elevati, si è individuato il tipo di prodotto con il margine di dumping più elevato per il quale esistevano vendite all'esportazione rappresentative. Il margine di dumping residuo è stato determinato in base alla media ponderata del margine di dumping per questo tipo, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria.

3. Indonesia

a) Livello di collaborazione

(66) Si sono selezionate quattro imprese a titolo di campione. Due delle quattro imprese erano collegate ed appartenevano allo stesso gruppo.

(67) A seguito delle verifiche in loco si è riscontrato che tre delle quattro imprese fornivano informazioni svianti o manifestavano una parziale non collaborazione che richiedeva l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

(68) Su applicazione dell'articolo 18 la Commissione ha utilizzato i dati a disposizione per determinare i prezzi sul mercato interno, i costi di produzione, i prezzi all'esportazione e le differenti caratteristiche fisiche (diverse qualità) che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(69) La quarta impresa ha presentato due modifiche sostanziali delle sue risposte al questionario prima della verifica in loco. Nel corso della verifica in loco, tuttavia, si è accertato che la risposta definitiva al questionario conteneva imprecisioni sostanziali che rendevano impossibile il calcolo del dumping. Poiché l'impresa in questione apparteneva ad un gruppo, il margine di dumping è stato determinato in base a un'altra impresa inclusa nel campione appartenente allo stesso gruppo [cfr. lettera a)].

b) Impatto sul campione dell'articolo 18 del regolamento di base

(70) Si noti che, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, a causa del gran numero di imprese oggetto dell'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento. La scelta del campione è stata effettuata d'intesa con i rappresentanti delle imprese e dell'associazione interessate e il campione comprendeva le quattro imprese di cui sopra.

(71) Un'impresa, la PT Tyfountex, era stata selezionata come campione di riserva. L'impresa però non ha accettato di essere inserita nel campione di riserva ed è stata successivamente informata che sarebbe stata considerata una parte che non aveva collaborato. Dato che i rappresentanti dell'Indonesia non volevano un campione di riserva, la Commissione ha proseguito con il campione selezionato senza imprese di riserva. Al tempo stesso, si è chiarito che, se le imprese del campione non avessero assicurato una piena collaborazione, in tutte le fasi del procedimento, non sarebbe stato possibile sostituire le imprese che non avessero collaborato incluse in quel campione con un'impresa di riserva, ciò che avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni per tutte le imprese indonesiane.

(72) L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, se tutte le parti selezionate rifiutano di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

(73) Dato che non era possibile selezionare un nuovo campione e concludere l'inchiesta in tempo utile, e dato il rifiuto di qualsiasi impresa indonesiana a fungere da campione di riserva, i margini di dumping delle imprese selezionate per far parte del campione sono stati determinati in base ai dati disponibili. Tuttavia, per non penalizzare indebitamente gli altri produttori cui dovevano applicarsi i risultati del campionamento, si è deciso in via provvisoria di utilizzare l'aliquota di dazio citata nella denuncia (13,5 %, che è il margine di dumping riscontrato dalla Commissione nel procedimento precedente) quale dato disponibile per le imprese che hanno collaborato non comprese nel campione. Alla luce della particolare situazione del campione selezionato per le misure provvisorie, la Commissione sta esaminando l'opportunità di selezionare un nuovo campione ai fini delle eventuali misure definitive.

c) Valore normale

(74) Per determinare il valore normale dei prodotti originari dell'Indonesia la Commissione ha seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera b), salvo i casi in cui, conformemente all'articolo 18, per taluni elementi del valore normale si sono utilizzate le informazioni disponibili.

i) Valore normale basato sul prezzo interno effettivo

(75) Il valore normale non ha potuto essere stabilito in base al prezzo interno di tipi comparabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo il metodo di cui alla sezione 2, lettera b).

ii) Valore normale basato sul valore costruito

(76) Per tutti i tipi del prodotto in questione venduti all'esportazione nella Comunità dalle tre imprese per le quali si è effettuato un calcolo del dumping, il valore normale è stato calcolato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al valore costruito.

(77) A tal fine si sono sommate le SGAV sul mercato interno e il margine di profitto sul mercato interno delle imprese in questione ai costi di produzione dei tipi esportati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

d) Prezzo all'esportazione

(78) Per determinare il valore normale dei prodotti originari dell'Indonesia i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(79) Le esportazioni di tutte le imprese del campione sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati determinati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto all'esportazione nella Comunità.

e) Confronto

(80) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(81) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti ai costi di trasporto, movimentazione, imballaggio, credito, agli sconti e alle commissioni.

i) Detrazione per il costo dei crediti

(82) I tre produttori/esportatori indonesiani hanno chiesto un adeguamento del valore normale per tener conto del costo dei crediti. Dall'inchiesta tuttavia è emerso che l'ammontare del costo dei crediti era stato gonfiato applicando un tasso di interesse artificialmente elevato. Si è pertanto concesso un adeguamento, ma unicamente in base a un tasso d'interesse per i prestiti a breve termine riscontrato nella contabilità certificata delle imprese in questione.

f) Margine di dumping

(83) Per determinare il valore normale dei prodotti originari dell'Indonesia i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera e), fatta eccezione per le imprese che hanno collaborato non comprese nel campione.

i) Margine di dumping per le imprese oggetto dell'inchiesta

(84) Il confronto dimostra l'esistenza di pratiche di dumping in relazione a tutte le imprese del campione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

(85) Per le imprese che hanno collaborato non inserite nel campione [cfr. sezione 2, lettera b)], si è deciso in via provvisoria, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base, di utilizzare le informazioni disponibili, che in questo caso sono il margine di dumping indicato nella denuncia. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 13,5 %.

iii) Margine di dumping per le imprese che non hanno collaborato

(86) Per le imprese che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato stabilito in base al margine dell'impresa con il più alto margine di dumping inserita nel campione. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 31,8 %.

4. Turchia

a) Livello di collaborazione

(87) Cinque imprese hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori e sono state sottoposte a inchiesta.

(88) Dall'inchiesta è emerso che una delle cinque imprese non era un produttore, ma un operatore commerciale che acquistava il prodotto da un produttore indipendente compreso nel campione per esportarlo nella Comunità. La politica uniformemente seguita dalla Commissione consiste nel calcolare margini antidumping solo per i produttori. Gli acquisti di questo operatore commerciale sono stati pertanto utilizzati per determinare il margine antidumping del produttore in questione.

(89) Una delle imprese selezionate non ha collaborato appieno al procedimento. Si è rilevato infatti che né i costi di produzione indicati, né i quantitativi delle esportazioni indicati erano attendibili.

(90) Poiché questa impresa aveva fornito informazioni svianti e inattendibili, quindi, si è deciso di considerarla una parte che non aveva collaborato.

(91) Data la scarsa rappresentatività delle imprese che hanno collaborato selezionate, la Commissione sta vagliando l'opportunità di selezionare un nuovo campione ai fini delle eventuali misure definitive.

b) Valore normale

(92) Per determinare il valore normale dei prodotti originari della Turchia la Commissione ha seguito le procedure e le metodologie già illustrate nella sezione 2, lettera b). Data l'elevata inflazione, tuttavia, per la Turchia si è calcolato un valore normale mensile per ciascun tipo.

i) Valore normale basato sul prezzo interno effettivo

(93) Dopo aver valutato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno, la comparabilità dei tipi e la rappresentatività dei singoli tipi, e dopo aver effettuato la verifica delle normali operazioni commerciali, come indicato alla sezione 2, lettera b), i servizi della Commissione hanno calcolato i valori normali mensili sulla base dei prezzi interni effettivi (in media per le imprese che hanno collaborato: un tipo per la prima impresa, due tipi per la seconda e nessuno per la terza), conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

ii) Valore normale basato sul valore costruito

(94) In tutti gli altri casi, si è dovuto calcolare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base a un valore costruito per i prodotti esportati nella Comunità. Il valore normale costruito è stato determinato come illustrato alla sezione 2, lettera b), per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Ai costi di produzione dei tipi esportati sono stati aggiunti gli importi mensili delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto realizzato sul mercato interno di due delle tre imprese. Per la terza impresa, che non aveva vendite rappresentative sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione dei suoi tipi esportati la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno e il margine di profitto sul mercato interno stabiliti per le due imprese che avevano effettuato vendite rappresentative e remunerative sul mercato interno.

c) Prezzo all'esportazione

(95) Per determinare il prezzo dell'esportazione dei prodotti originari della Turchia i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(96) Tutte le vendite di tessuti di cotone greggi effettuate da imprese turche sul mercato comunitario sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all'esportazione delle imprese è stato quindi determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

d) Confronto

(97) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(98) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti ai costi di trasporto, imballaggio e credito e alle commissioni.

i) Detrazione per il costo dei crediti

(99) Un produttore/esportatore turco ha chiesto un adeguamento del valore normale per tener conto del costo dei crediti legato alle condizioni di pagamento. Si è riscontrato tuttavia che, benché le condizioni di pagamento siano effettivamente citate in fattura, le vendite sul mercato interno sono effettuate in base a un sistema di conti aperti. Non essendo stato fornito alcun elemento di prova che le condizioni di pagamento fossero funzione dei prezzi, si è deciso di non concedere alcuna detrazione per il costo dei crediti.

ii) Detrazione per il cambio

(100) Un'impresa ha chiesto che le fosse concessa una detrazione per tener conto dei cambi [articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base], dati l'alto tasso d'inflazione della Turchia e la continua svalutazione valutaria che ne deriva.

(101) Si ritiene tuttavia che si sia già tenuto conto della svalutazione con l'applicazione degli adeguamenti, tramite il calcolo del valore normale su base mensile e l'uso della media mensile dei tassi di cambio. La richiesta è stata pertanto respinta.

e) Margine di dumping

(102) Per determinare il valore normale dei prodotti originari della Turchia i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera e).

i) Margine di dumping delle imprese che hanno collaborato sottoposte all'inchiesta

(103) Il confronto dimostra l'esistenza di pratiche di dumping in relazione a due imprese del campione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

(104) Alle imprese che hanno collaborato [cfr. sezione 1, lettere b) e d)] è stato assegnato il margine di dumping medio del campione. Essendo inferiore al 2 % il margine di dumping riscontrato per la Teksmobili, non si è tenuto conto del suo margine di dumping nel determinare il margine di dumping medio del campione. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è dell'11 %.

iii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(105) Dato lo scarso livello di collaborazione della Turchia, il margine di dumping di tutte le altre imprese che non hanno collaborato è stato determinato in base alle migliori informazioni disponibili [cfr. sezione 2, lettera e)].

(106) Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 14,29 %.

5. Egitto

(107) In Egitto sono state sottoposte a inchiesta tre imprese. Poiché tre delle imprese sottoposte a inchiesta erano direttamente o indirettamente di proprietà dello stato e gestite dal governo, si è deciso di trattare tali imprese come un gruppo. Non sono stati pertanto attribuiti margini di dumping né aliquote di dazio individuali. Si è operata un'unica distinzione tra esportatori che hanno e che non hanno collaborato.

a) Valore normale

(108) Per valutare il valore normale i servizi della Commissione hanno applicato le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera b).

i) Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(109) Dopo aver esaminato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno, la comparabilità dei tipi e la rappresentatività dei singoli tipi, e dopo aver effettuato la verifica delle normali operazioni commerciali, come illustrato alla sezione 2, lettera b), i servizi della Commissione hanno concluso che nel caso di un'impresa il valore normale per sette tipi poteva basarsi sul prezzo effettivo sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

ii) Valore normale basato sul valore costruito

(110) Per tutti gli altri tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dall'impresa di cui alla sezione 5, lettera a), e per tutti i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle altre due imprese, si è dovuto calcolare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla base di un valore costruito per i prodotti esportati nella Comunità. Il valore normale costruito per tipo è stato determinato nel modo illustrato alla sezione 2, lettera b).

(111) Poiché soltanto un'impresa aveva realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative dei prodotti in questione nel periodo dell'inchiesta, si è deciso di utilizzare il margine di profitto da essa realizzato per calcolare il valore normale relativo alle altre due imprese. Per la prima impresa, quindi, il valore normale costruito è stato calcolato in base ai costi di produzione, maggiorati delle sue spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto. Il valore normale relativo alle altre due imprese è stato calcolato in base ai loro costi di produzione e alle loro spese generali, amministrative e di vendita, maggiorati del margine di profitto dell'impresa che aveva realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative.

b) Prezzo all'esportazione

(112) Per valutare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari dell'Egitto i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(113) Tutte le esportazioni nella Comunità di tessuti di cotone greggi delle tre imprese sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione di queste imprese è stato pertanto determinato in funzione dei prezzi ad esse effettivamente pagati o pagabili per i tessuti di cotone greggi venduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) Confronto

(114) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(115) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione, imballaggio, al costo dei crediti e alle commissioni.

i) Detrazione per il costo dei crediti

(116) Tutte e tre le imprese hanno chiesto un adeguamento del valore normale per tener conto del costo dei crediti. Nel caso di due imprese, si è dovuto respingere tale richiesta in quanto risultava che le condizioni di pagamento sul mercato interno si basavano di fatto sul sistema dei conti aperti, ossia non si sono forniti elementi di prova che le condizioni di pagamento fossero collegate ai prezzi.

d) Margine di dumping

i) Metodologia

(117) Per i motivi illustrati alla sezione 2, si è deciso di calcolare un unico margine di dumping per tutte le imprese che hanno collaborato. Le procedure utilizzate per stimare il margine di dumping sono state identiche a quelle già illustrate alla sezione 2, lettera e).

(118) Si sono calcolati i singoli margini di dumping per le tre imprese oggetto dell'inchiesta e la media, ponderata in base al fatturato delle esportazioni verso la Comunità, è stata applicata a tutte le imprese che hanno collaborato.

ii) Margine di dumping per tutte le imprese che hanno collaborato, inserite o meno nel campione

(119) Il margine di dumping per gli esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 20,6 %.

iii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(120) Alla luce dell'elevato livello di collaborazione dell'Egitto, il margine di dumping per le imprese che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine dell'impresa inclusa nel campione con il più alto margine di dumping [cfr. sezione 2, lettera c)]. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 20,6 %.

6. Pakistan

a) Livello di collaborazione

(121) Cinque imprese sono state selezionate per costituire il campione relativo al Pakistan, come illustrato nella sezione 1, lettera c), e sono state sottoposte a inchiesta. Per due imprese non collegate sono stati calcolati margini di dumping individuali, mentre per altre due imprese collegate si è calcolata una media ponderata del margine di dumping. La quinta impresa è stata considerata una parte che non ha collaborato e lo è stato applicato lo stesso margine dell'impresa che ha collaborato con il margine più alto (vedi oltre).

(122) Le tre imprese non collegate e le due imprese collegate appartenevano a gruppi d'imprese diversi. In ciascuno di questi gruppi c'erano imprese coinvolte, in varia misura, nella produzione e vendita del prodotto in esame. Ai fini delle conclusioni provvisorie, i margini di cui sopra si applicano anche alle altre imprese appartenenti allo stesso gruppo [cfr. sezione 2, lettera a)].

(123) A un'impresa che aveva fornito informazioni svianti si è applicato l'articolo 18 del regolamento di base. di conseguenza, non si è tenuto conto del margine di dumping di tale impresa nella determinazione del margine di dumping medio per le imprese che hanno collaborato [cfr. sezione 2, lettera e)]. Si è riscontrato comunque che ciò non incideva eccessivamente sulla rappresentatività del campione, in quanto l'impresa esclusa effettuava meno di un terzo delle esportazioni delle imprese inizialmente inserite nel campione.

b) Valore normale

(124) Per determinare il valore normale dei prodotti originari del Pakistan la Commissione ha seguito le procedure e metodologie illustrate alla sezione 2, lettera b).

i) Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(125) Dopo aver valutato la rappresentatività complessiva delle vendite sul mercato interno, la comparabilità dei tipi e la rappresentatività dei singoli tipi, e dopo aver effettuato la verifica delle normali operazioni commerciali, come indicato alla sezione 2, lettera b), la Commissione ha riscontrato che tre imprese del campione avevano effettuato vendite rappresentative sul mercato interno del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta.

(126) Si è accertato che le vendite rappresentative sul mercato interno delle tre imprese si riferivano a normali operazioni commerciali. Nel caso di un'impresa, però, solo un tipo venduto sul mercato interno era comparabile ai tipi esportati, mentre per un'altra impresa due tipi venduti sul mercato interno erano comparabili ai tipi esportati. La terza impresa non aveva tipi comparabili. Data la situazione, la Commissione ha concluso che il valore normale relativo al Pakistan doveva essere costruito in tutti i casi tranne che per un tipo di un'impresa e per due tipi di un'altra impresa, che si basano sui prezzi pagati nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

ii) Valore normale basato sul valore costruito

(127) A parte questi tre tipi, per tutti gli altri tipi del prodotto in questione venduti all'esportazione nella Comunità dalle quattro imprese che hanno collaborato selezionate, il valore normale è stato calcolato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al valore costruito.

(128) Nel caso delle tre imprese che avevano effettuato vendite sul mercato interno, si sono a tal fine sommate le loro SGAV sul mercato interno e il loro margine di profitto sul mercato interno ai costi di produzione dei tipi esportati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(129) L'altra impresa che ha collaborato compresa nel campione non aveva venduto i prodotti in questione sul mercato interno. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale relativo a queste imprese è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi da esse esportati la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno e il margine di profitto sul mercato interno stabiliti per le tre imprese che avevano effettuato vendite rappresentative e remunerative sul mercato interno.

c) Prezzo all'esportazione

(130) Per valutare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari del Pakistan la Commissione ha seguito le procedure e metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(131) Le esportazioni di tutte le imprese che hanno collaborato del campione sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati determinati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto all'esportazione nella Comunità.

d) Confronto

(132) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(133) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti ai costi di trasporto, movimentazione, al costo dei crediti e alle commissioni.

i) Detrazione per gli oneri all'importazione

(134) Tutti gli esportatori/produttori pakistani hanno chiesto un adeguamento del valore normale per quanto riguarda gli oneri e i dazi all'importazione applicati sulle materie fisicamente incorporate nel prodotto simile, quando questo era destinato al consumo locale e rimborsati per le esportazioni del prodotto in esame ai sensi della legislazione pakistana. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che gli importi degli oneri e dei dazi all'importazione restituiti superavano gli importi realmente inclusi nel costo delle materie prime utilizzate. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, l'adeguamento è stato limitato agli importi realmente inclusi nel costo delle materie prime.

e) Margine di dumping

(135) Per determinare il margine di dumping dei prodotti originari del Pakistan la Commissione ha seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera e).

i) Margine di dumping delle imprese che hanno collaborato sottoposte all'inchiesta

(136) Il confronto dimostra l'esistenza di pratiche di dumping in relazione a tutte le imprese del campione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

(137) Alle imprese che hanno collaborato [cfr. sezione 1, lettere b) e d)] è stato assegnato il margine di dumping medio del campione. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 19,2 %.

iii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(138) Alla luce dell'elevato livello di collaborazione del Pakistan, il margine di dumping per le imprese che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine dell'impresa inclusa nel campione con il più alto margine di dumping [cfr. sezione 2, lettera c)]. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 32,5 %.

7. India

(139) Tutte e cinque le imprese selezionate per far parte del campione per l'India hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori. Le informazioni fornite da tali imprese sono state verificate. Per le cinque imprese selezionate per far parte del campione sono stati calcolati margini di dumping individuali.

a) Valore normale

(140) Per determinare il valore normale dei prodotti originari dell'India i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera b).

i) Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(141) Dopo aver valutato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno, la comparabilità dei tipi e la rappresentatività dei singoli tipi, e dopo aver effettuato la verifica delle normali operazioni commerciali, come indicato alla sezione 2, lettera b), i servizi della Commissione hanno concluso che il valore normale per 23 tipi di tessuti di cotone greggi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle cinque imprese poteva basarsi sul prezzo effettivo sul mercato interno dei tipi comparabili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

ii) Valore normale basato sul valore costruito

(142) Per tutti gli altri tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle imprese in questione, si è dovuto calcolare il valore normale sulla base di un valore costruito per i prodotti esportati nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore costruito è stato determinato in base al metodo illustrato alla sezione 2, lettera b).

Per le tre imprese che avevano vendite nazionali sufficientemente remunerative, il valore normale costruito si è basato sui loro costi di produzione maggiorati delle loro SGAV e del loro margine di profitto. Il valore normale relativo alle altre due società che non avevano effettuato un volume nazionale sufficiente di vendite remunerative sul mercato interno è stato costruito utilizzando i rispettivi costi di produzione e le loro spese generali, amministrative e di vendita, maggiorati del margine di profitto delle imprese che avevano realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative. Ove necessario, si sono apportate correzioni alle SGAV segnalate.

b) Prezzo all'esportazione

(143) Per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari dell'India i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(144) Tutte e cinque le imprese del campione avevano vendite all'esportazione effettuate direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, o avevano effettuato vendite a operatori indipendenti in India destinate all'esportazione nella Comunità. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione di tali transazioni è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti ai produttori indiani per i tessuti di cotone greggi venduti.

(145) Un'impresa indiana ha anche venduto parte della sua produzione nella Comunità tramite tre società commerciali collegate. I prezzi all'esportazione dei prodotti venduti tramite le società collegate sono stati ricostruiti sulla base dei prezzi ad esse effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente, al netto di un ragionevole margine di profitto e delle SGAV attribuite a tali Società, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto è stato provvisoriamente stimato al 5 %, in mancanza di qualsiasi informazione fornita da importatori indipendenti nella Comunità.

c) Confronto

(146) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze per le quali è stato sostenuto e dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(147) Di conseguenza, si sono apportate detrazioni per gli oneri all'importazione e le imposte indirette, per sconti e ribassi, per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e i costi accessori, per i costi di imballaggio e il costo dei crediti, per le commissioni e per i costi di acquisto delle licenze di esportazione.

i) Detrazione per lo stadio commerciale

(148) Tutte le imprese hanno chiesto adeguamenti per una pretesa differenza relativa allo stadio commerciale tra le loro esportazioni e le vendite sul mercato interno. Le imprese hanno giustificato la richiesta di adeguamento sostenendo che sul mercato comunitario avevano venduto principalmente ai distributori, mentre sul mercato interno la maggior parte delle vendite era destinata agli utilizzatori finali e affermando che il volume della transazione media sul mercato interno era nettamente inferiore a quello delle vendite alla Comunità. Un'impresa ha inoltre sostenuto che tutte le detrazioni effettuate per le SGAV sostenute dagli importatori ad essa collegati rispetto al prezzo all'esportazione praticato al primo acquirente non collegato nella costruzione del prezzo all'esportazione dovevano essere automaticamente concesse a titolo di detrazione dal valore normale relativa allo stadio commerciale. Tuttavia nessuna società ha potuto dimostrare l'esistenza di una consistente differenza tra i livelli dei prezzi in funzione di diversi stadi commerciali. Alla luce di tali elementi, non sono stati applicati adeguamenti per differenze inerenti allo stadio commerciale.

ii) Detrazione per gli oneri all'importazione

(149) Tutte le imprese indiane hanno chiesto un adeguamento per le imposte indirette sostenute dal prodotto simile e dai materiali in esso fisicamente incorporati, se destinati al consumo in India, e rimborsate per i prodotti esportati nella Comunità. Dato che tutte le richieste si basavano sugli importi rimborsati sulle vendite all'esportazione, anziché sugli importi addebitati al prodotto quando è destinato al consumo in India, gli adeguamenti richiesti sono stati ridotti di conseguenza.

iii) Detrazione per il cambio

(150) Tutte le imprese indiane hanno sostenuto che i servizi della Commissione avrebbero dovuto discostarsi dalla loro prassi abituale ed utilizzare i tassi di cambio a termine, anziché i tassi di cambio corrispondenti alla data di fatturazione. Non essendoci alcun collegamento tra le vendite di divise e le vendite all'esportazione in questione, i servizi della Commissione hanno utilizzato i tassi di cambio corrispondenti alla data di fatturazione.

iv) Detrazione per altri fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi

(151) Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, tre imprese indiane hanno chiesto un adeguamento per pubblicità e propaganda, e due imprese hanno chiesto un adeguamento per le retribuzioni dei venditori. Dato che nessuna di queste imprese ha potuto dimostrare che tali fattori incidono sulla comparabilità dei prezzi, le richieste sono state respinte.

d) Margine di dumping

i) Metodologia

(152) Per determinare il margine di dumping dei prodotti originari dell'India i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera e).

(153) Per due imprese indiane, i calcoli si sono basati su un confronto tra le medie ponderate dei valori normali e quelle dei prezzi all'esportazione. Per le altre imprese, si è confrontata la media ponderata dei valori normali con i prezzi di ciascuna singola transazione con la Comunità.

ii) Margine di dumping per le imprese oggetto dell'inchiesta

(154) Il confronto dimostra l'esistenza di pratiche di dumping in relazione a tutte le imprese del campione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

iii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

(155) Alle imprese che hanno collaborato [cfr. sezione 1, lettere b) e d)] è stata attribuita la media ponderata del margine di dumping del campione. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 13,2 %.

iv) Margine di dumping per le imprese che non hanno collaborato

(156) Alla luce dell'elevato livello di collaborazione dell'India, il margine di dumping per le imprese che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine dell'impresa inclusa nel campione con il più alto margine di dumping [cfr. sezione 2, lettera e)]. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 16,9 %.

8. Repubblica popolare cinese

(157) Poiché la Cina non è un paese ad economia di mercato, è stato necessario confrontare i prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi con i prezzi o i costi di produzione sul mercato interno di un paese terzo a economia di mercato. Il denunziante ha proposto di utilizzare l'India. Trattandosi del principale esportatore, con il maggior numero di produttori, e dato che le parti interessate non hanno presentato elementi documentari di prova a favore di un altro paese analogo, l'India è stata scelta dalla Commissione quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(158) Sono stati selezionati tre esportatori per far parte del campione per la Cina ed è stato loro inviato un questionario. I tre esportatori in questione erano organizzazioni statali.

a) Trattamento individuale

(159) Tutti e tre gli esportatori inseriti nel campione hanno chiesto che nei loro confronti fossero calcolati margini di dumping individuali, sostenendo di godere di piena autonomia e di essere responsabili dei rispettivi risultati finanziari.

(160) Secondo la prassi consueta per le esportazioni da paesi a commercio di Stato, il trattamento individuale può essere applicato unicamente qualora l'esportatore interessato abbia dimostrato di operare al di fuori dell'influenza delle autorità nazionali e secondo le regole del mercato. Nel presente procedimento non è stato presentato alcun elemento di prova in tal senso. In tali circostanze si è deciso che era inopportuno calcolare margini di dumping individuali e che si doveva stabilire un unico margine di dumping in base alla media ponderata (in funzione del fatturato delle esportazioni nella Comunità) dei margini di dumping del campione.

b) Valore normale

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R0773.1

(161) Il valore normale relativo agli esportatori cinesi è stato calcolato in base ai valori normali stabiliti per le società indiane che hanno collaborato [cfr. sezione 7, lettera a)]. A tal fine, sono stati presi in considerazione i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dell'India che avevano lo stesso numero di struttura [cfr. anche sezione 2, lettera b)] dei tipi cinesi esportati nella Comunità. Date le difficoltà di trovare un quantitativo rappresentativo di tipi comparabili, la Commissione ha utilizzato i valori normali di tutti gli esportatori indiani, vale a dire di quelli selezionati nel campione principale.

c) Prezzo all'esportazione

(162) Per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Cina i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e le metodologie illustrate alla sezione 2, lettera c).

(163) Una delle imprese aveva un importatore collegato con sede in Germania, che effettuava parte delle sue esportazioni verso la Comunità. Per le transazioni realizzate attraverso l'importatore collegato, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente per i prodotti in questione, al netto delle spese generali, amministrative e di vendita e di un congruo importo per il profitto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto è stato provvisoriamente stimato pari al 5 % del fatturato.

d) Confronto

(164) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(165) Nei casi opportuni, sono stati apportati adeguamenti al prezzo all'esportazione per tener conto del costo dei crediti, dei costi di trasporto e di imballaggio e delle commissioni.

(166) Riguardo al valore normale, tutte le detrazioni concesse agli esportatori indiani [cfr. sezione 7, lettera c)] sono state applicate anche alle imprese cinesi.

e) Margine di dumping

(167) La media ponderata del valore normale per tipo determinata per l'India come indicato alla sezione 7, lettera a), è stata confrontata con il prezzo all'esportazione determinato come indicato alla sezione 8, lettera c), adeguando i due valori come indicato alla sezione 8, lettera d). La metodologia applicata è stata quella illustrata alla sezione 2, lettera e).

i) Margine di dumping per la Cina

(168) Il confronto di cui alla sezione 8, lettera d), dimostra l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda i tre produttori cinesi. Non essendo stato concesso il trattamento individuale a nessuna delle imprese in questione, si è calcolato per la Cina un singolo margine di dumping, pari alla media dei margini riscontrati per le tre imprese ponderati in base al fatturato delle esportazioni. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, è del 15,7 %.

9. Margini di dumping

>SPAZIO PER TABELLA>

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(169) Dato il gran numero di produttori che sostenevano la denuncia (in appresso denominati «l'industria comunitaria») e disposti a collaborare con i servizi della Commissione, quest'ultima ha deciso di esaminare il pregiudizio sulla base di un campione di produttori comunitari che potesse ragionevolmente essere sottoposto a inchiesta in tempo utile. Nell'avviso di apertura si è annunciato che la selezione si sarebbe basata sul campione utilizzato nel procedimento precedente. Per selezionare il campione, i servizi della Commissione hanno chiesto al denunziante di presentare dati relativi alla produzione e alle vendite del prodotto in esame delle specifiche imprese per l'anno 1996.

(170) Sulla scorta di tali informazioni i servizi della Commissione hanno selezionato quattordici imprese, che rappresentavano sette Stati membri, alle quali hanno inviato questionari. Nella selezione si è tenuto conto dei seguenti criteri: numero di imprese per paese, in funzione dell'importanza relativa del paese, principali Stati membri produttori, varie dimensioni e strutture produttive delle imprese. Le imprese inserite nel campione rappresentavano il 52 % circa della produzione complessiva comunitaria del prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta.

(171) In tal modo si sono informate le parti interessate che a seguito dell'avviso di apertura avevano espresso il desiderio di essere consultate dalla Commissione sulla selezione definitiva del campione in merito alle imprese inserite nel campione e alla metodologia utilizzata per la loro selezione.

I seguenti produttori sono stati selezionati per far parte del campione:

Germania:

- Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG

- Velener Textilwerke Grimmelt Wevers & Co. GmbH

- Hecking Söhne

- A. Kümpers GmbH & Co

Italia:

- Tessiture Niggeler & Küpfer SpA

- Standartela SpA

Francia:

- Ets. des Fils de V. Perrin

- Tenthorey

- SA HGP GAT

- Fil. et Tis. de Saulxures

Spagna:

- Hilados y Tejidos Puigneró, S.A.

Portogallo:

- Incotex - Indústria e Comércio de Têxteis, Lda

Belgio:

- Le Compte Textielfabrieken NV

Austria:

- Linz Textil GmbH.

(172) La Linz Textil è stata esclusa dal campione non essendo in grado di fornire i dati richiesti, sebbene avesse espressamente sostenuto il procedimento.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(173) Ai fini di analizzare gli aspetti del procedimento relativi al pregiudizio, i servizi della Commissione hanno esaminato i dati relativi al periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1997.

(174) Per poter effettuare dei confronti tra i vari anni, gli anni di calendario dal 1993 al 1996 sono stati confrontati con un periodo che andava dal luglio del 1996 al giugno del 1997 e che ai fini dell'analisi dell'evoluzione relativa al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità è in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio».

(175) L'ambito geografico dell'inchiesta per il periodo dal gennaio del 1993 al giugno del 1997 era costituito dalla Comunità nella sua composizione attuale, comprendente quindici Stati membri. Il pregiudizio è stato analizzato in riferimento al mercato non vincolato, in quanto si è riscontrato che esiste una netta distinzione tra il mercato vincolato e quello non vincolato di tessuti di cotone greggi nella Comunità.

2. Consumo nella Comunità

(176) Tra il 1993 e il 1996, il consumo apparente nella Comunità, calcolato sommando la produzione dei produttori comunitari (5) alle importazioni (6) e detraendo le esportazioni (7), è aumentato del 12,7 %, passando da circa 273 000 t a circa 308 000 t. Nel 1994 il consumo è ammontato a circa 312 790 t, e nel 1995 a circa 282 200 t. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio il consumo è ammontato a circa 297 600 t.

3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(177) La Commissione ha esaminato se le importazioni da tutti i paesi in questione dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(178) A questo proposito, gli esportatori turchi hanno sostenuto che le esportazioni di tessuti di cotone greggi dalla Turchia non dovevano essere cumulate con quelle dagli altri paesi interessati, in considerazione del calo delle esportazioni dalla Turchia, della loro quota calante del mercato comunitario e delle differenze dei prezzi all'esportazione rispetto agli altri paesi interessati.

(179) Analogamente, gli esportatori egiziani hanno sostenuto che le esportazioni dall'Egitto non dovevano essere cumulate con quelle dagli altri paesi interessati, dato il calo del livello assoluto e relativo delle loro esportazioni e il loro diverso comportamento di mercato.

(180) La Commissione ha esaminato tali obiezioni, tenendo conto delle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, in base al quale gli effetti delle importazioni «possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e che b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.» Poste queste premesse, si sono tratte le seguenti conclusioni provvisorie.

a) Turchia

(181) Per quanto riguarda il margine di dumping e il volume delle importazioni, al momento tali valori non si possono considerare minimi o del tutto trascurabili. Quanto all'opportunità di una valutazione cumulativa alla luce delle condizioni di concorrenza, si sono provvisoriamente accertati i seguenti elementi:

Volumi e quote di mercato: tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le esportazioni dalla Turchia sono diminuite (-40 %), passando da circa 9 300 t nel 1993 a circa 5 600 t nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio. La relativa quota del mercato comunitario è diminuita del 44 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, scendendo dal 3,4 % del 1993 all'1,9 % del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio. Questa tendenza è confermata dai dati sulle esportazioni nei primi nove mesi del 1997 (3 205 t). Ciò corrisponde, su base annuale, a un ulteriore declino del 21 % nel 1997 rispetto al periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, ed equivale a una quota dell'1,5 % circa del mercato comunitario. Tale diminuzione andrebbe considerata alla luce del fatto che non esistono contingenti restrittivi tra la Turchia e la Comunità.

Prezzi: per quanto riguarda i prezzi del prodotto in esame registrati da Eurostat, essi sono aumentati del 9 % tra il 1993 e il 1996. Nel 1996 i prezzi turchi erano i più alti tra tutti i paesi interessati, e tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i prezzi sono aumentati di un altro punto percentuale. Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, i dati provvisori indicano una media del 5,6 %. La rappresentatività del campione su cui si basa questo dato, tuttavia, dev'essere ancora verificata (vedi oltre). In media, questo dato provvisorio è il più basso tra tutti i paesi oggetto dell'inchiesta.

(182) In conclusione, si è rilevato che c'è stato un calo del volume delle importazioni, un calo della quota del mercato comunitario e un aumento dei prezzi delle importazioni dalla Turchia nel periodo dell'inchiesta. La sottoquotazione accertata in via provvisoria, tuttavia, non è irrilevante, pur basandosi su un campione di dubbia rappresentatività. Per questi motivi, si considera provvisoriamente opportuno respingere la richiesta turca di non cumulare le esportazioni dalla Turchia e cumularle con quelle degli altri paesi interessati. Questo aspetto sarà comunque oggetto di ulteriori indagini.

b) Egitto

(183) Le importazioni dall'Egitto sono rimaste abbastanza stabili, attorno alle 13 000 t, tra il 1993 e il 1996. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio c'è stato un aumento del 14 % delle importazioni, che sono passate da 12 800 t a 14 600 t. Inoltre, la loro quota del mercato comunitario è rimasta stabile, attorno al 5 %.

(184) Si è anche accertato che i prezzi delle importazioni di tessuti di cotone greggi dall'Egitto hanno seguito un andamento analogo a quello delle importazioni indiane, cinesi, pakistane e indonesiane. Presi isolatamente, i volumi delle esportazioni dai paesi interessati non sono trascurabili. Le importazioni dai paesi terzi in questione sono in concorrenza tra loro e con il prodotto simile fabbricato dall'industria comunitaria, manifestando tendenze simili in materia di importazioni e di prezzi.

(185) Data la situazione, si considera provvisoriamente opportuno cumulare le importazioni dall'Egitto con quelle dagli altri paesi interessati.

4. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(186) Tra il 1993 e il 1996 il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 13 %, passando da 117 224 t nel 1993 a circa 131 693 t nel 1996. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio (periodo nel quale erano parzialmente in vigore misure provvisorie) le importazioni dai paesi interessati sono diminuite del 24 %, passando da circa 131 693 t nel 1996 a circa 100 385 t nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio.

(187) L'evoluzione delle importazioni andrebbe considerata alla luce dei seguenti fattori: anzitutto, i contingenti applicabili alla maggior parte dei paesi interessati, che limitano il volume delle loro importazioni a un determinato livello, dato che i contingenti hanno una flessibilità limitata; in secondo luogo, un certo effetto di accumulo di scorte che si direbbe si sia verificato nel 1996, in parte a causa della nuova denuncia antidumping presentata in quell'anno e alla reazione del mercato, che ha anticipato la possibilità che fossero imposti dei dazi; e, in terzo luogo, l'effetto contrario delle vendite delle scorte, che ha portato a una riduzione delle importazioni nel corso del 1997, periodo durante una parte del quale erano in vigore dazi antidumping provvisori.

(188) Tra il 1993 e il 1994 la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni originarie dei paesi interessati è scesa dal 42,8 % al 40,5 %, nel 1995 si è ulteriormente ridotta attorno al 39 % e nel 1996 è salita al 42,7 %. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni dai paesi interessati è scesa al 33,7 %.

5. Prezzi delle importazioni in dumping

(189) L'esame dell'evoluzione della media ponderata dei prezzi all'esportazione dai paesi interessati, fornita da Eurostat, dimostra che tali prezzi sono aumentati da 3 ECU/kg del 1993 a 3,2 ECU/kg nel 1994. Nel 1995 i prezzi sono saliti a 3,6 ECU/kg e nel 1996 sono scesi a 3,4 ECU/kg. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i prezzi sono saliti a 3,5 ECU/kg.

(190) I servizi della Commissione hanno esaminato se i produttori/esportatori dei paesi interessati stessero sottoquotando i prezzi dei produttori comunitari. L'analisi ha riguardato il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1997).

Per l'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i tessuti di cotone greggi esportati e quelli prodotti nella Comunità dall'industria comunitaria sono stati raggruppati in categorie secondo i quattro criteri che si ritiene abbiano il massimo impatto sui costi di produzione, vale a dire il titolo dei filati dell'ordito e della trama e il numero di fili dell'ordito e della trama.

I prezzi degli esportatori sono stati debitamente adeguati al valore cif dazio corrisposto. Nei casi opportuni si è concesso un adeguamento per lo stadio commerciale sulla base delle informazioni raccolte dalle risposte al questionario inviato agli importatori non collegati. I prezzi dei produttori comunitari sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica.

Nell'ambito di ciascuna categoria, le medie ponderate dei prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari sono stati confrontati con le medie ponderate dei prezzi all'esportazione di ciascuno dei produttori/esportatori interessati.

(191) I margini di sottoquotazione accertati per paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

- Repubblica popolare cinese: dal 20 % al 24 % (media del 21,7 %);

- Egitto: dal 24 % al 35 % (media del 27,8 %);

- India: dal 3 % al 35 % (media del 26,9 %);

- Indonesia: dal 18 % al 36 % (media del 29,2 %);

- Pakistan: dal 9 % al 19 % (media del 13,3 %);

- Turchia: dallo 0,1 % al 21,2 % (margine medio del 5,6 %).

(192) Nel caso della Turchia, il calcolo ha manifestato le seguenti particolarità. Una serie di fattori induce a dubitare della rappresentatività delle quattro imprese inserite nel campione degli esportatori turchi. Anzitutto, un'impresa non ha collaborato. In secondo luogo, si è scoperto che un'impresa esportava soprattutto un tipo di tessuto per il quale il confronto dei prezzi risultava particolarmente difficile; il margine di sottoquotazione per questa impresa ammonta provvisoriamente allo 0,1 % (l'impresa ha dunque un margine di dumping minimo). La terza impresa, per la quale si è accertato un margine di sottoquotazione del 21,2 %, rappresenta solo il 5 % circa del totale delle esportazioni delle imprese incluse nel campione. La quarta impresa, le cui esportazioni costituiscono il 50 % circa delle esportazioni del campione, ha un margine di sottoquotazione del 5,5 %. Questi risultati manifestano sostanziali differenze rispetto ai risultati ottenuti nell'inchiesta precedente. Dati limiti del campione, benché si sia considerato sufficiente in questa fase provvisoria utilizzare i dati attualmente disponibili, l'aspetto della sottoquotazione dei prezzi sarà oggetto di ulteriori indagini. In particolare, si cercherà di selezionare un nuovo campione.

6. Situazione dell'industria comunitaria

a) Osservazione preliminare

(193) Ai fini dell'analisi del pregiudizio, si sono valutate due serie di dati: dati al livello di tutti i denunzianti, vale a dire dell'industria comunitaria, e dati al livello delle imprese incluse nel campione.

b) Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

(194) Tra il 1993 e il 1996, la produzione di tessuti di cotone greggi da parte dell'industria comunitaria è diminuita da circa 85 600 t a circa 83 200 t, con un decremento del 3 % circa. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, la produzione è aumentata del 5 %, salendo a circa 87 500 t.

(195) Sebbene il consumo comunitario sia aumentato del 12,6 % tra il 1993 e il 1996, il totale delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'1,4 % circa, passando da 74 000 t a circa 73 000 t. La corrispondente quota del mercato comunitario è scesa dal 27 % al 24 %, con un calo in termini relativi dell'11 % nel periodo.

(196) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le vendite dell'industria comunitaria sono salite a 77 000 t, con un aumento del 5 % circa, mentre la quota del mercato comunitario è aumentata al 26 %; il periodo di applicazione delle misure antidumping è coinciso in gran parte con quello in cui si sono verificati questi aumenti.

(197) Tra il 1993 e il 1995, nella Comunità sono state chiuse 88 imprese, con una perdita totale di posti di lavoro di circa 8 600 addetti. Tra il gennaio del 1996 e il luglio del 1997 sono state chiuse 24 imprese, con una perdita complessiva di posti di lavoro di circa 2 500 addetti. Tale perdita di posti di lavoro ammonterebbe al 4,5 % circa dell'occupazione complessiva - vincolata e non vincolata - nella tessitura di tessuti di cotone. Questi dati si riferiscono ai produttori comunitari con una produzione vincolata o meno contenente una percentuale di cotone superiore al 50 %, non essendo possibile ripartire gli addetti in modo più specifico.

c) Dati relativi ai produttori comunitari compresi nel campione

i) Produzione

(198) La produzione dei produttori comunitari compresi nel campione è diminuita del 6,3 % tra il 1993 e il 1996, passando da circa 52 000 t nel 1993 a circa 48 700 nel 1996. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la produzione è salita a 52 000 t.

L'evoluzione della produzione media mensile registra un calo dell'8 % tra il 1993 e il 1996 e un aumento del 20 % tra il 1996 e il giugno del 1997, in coincidenza con il periodo di imposizione delle misure antidumping provvisorie.

ii) Capacità produttiva

(199) La massima capacità produttiva, espressa in termini di ore/macchina all'anno, dei produttori compresi nel campione è diminuita da 18,1 milioni di ore all'anno nel 1993 a 16,9 milioni di ore all'anno nel 1996, con un calo del 7 %. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la capacità produttiva è aumentata da 16,9 milioni di ore all'anno a 17,3 milioni di ore all'anno.

Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità produttiva, le ore/macchina di lavoro effettivo sono diminuite da 15,4 milioni di ore all'anno nel 1993 a 15,3 milioni di ore all'anno nel 1996. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le ore/macchina di lavoro effettivo sono aumentate a circa 16 milioni di ore.

Nello stesso periodo i produttori comunitari hanno razionalizzato la produzione attraverso la riduzione delle capacità produttive e l'ammodernamento dei macchinari.

iii) Scorte

(200) Tra il 1993 e il 1996 le scorte dei produttori compresi nel campione sono aumentate del 54 % circa, passando da circa 3 800 t a circa 5 900 t. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le scorte sono scese a 2 800 t.

iv) Volumi di vendita

(201) Le vendite del prodotto in esame dei produttori comunitari compresi nel campione sono diminuite del 5,8 % tra il 1993 e il 1996, passando da circa 52 000 t a circa 49 000 t. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le vendite sono aumentate a 53 000 t.

L'andamento della media mensile delle vendite registra un calo del 5 % tra il 1993 e il 1996, passando da una media di 4 336 t/mese (1993) a 4 110 t/mese (1996). Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le vendite medie mensili dei produttori comunitari compresi nel campione sono aumentate dell'8 %, raggiungendo la media di 4 422 t/mese, in parziale coincidenza con il periodo di applicazione delle misure antidumping. Nel 1996 le vendite medie mensili ammontano a 4 110 t/mese, mentre nei primi sei mesi del 1997 le vendite medie mensili ammontano a 5 250 t/mese.

v) Prezzi

(202) L'analisi dell'andamento dei prezzi dei produttori comunitari compresi nel campione registra un aumento dell'8 % tra il 1993 e il 1994 e un ulteriore incremento del 13 % tra il 1994 e il 1995. Tra il 1995 e il 1996 i prezzi sono aumentati del 4 %. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i prezzi sono diminuiti del 2 %.

(203) L'andamento dei prezzi dei produttori comunitari dev'essere analizzato alla luce di due fattori principali che hanno influenzato i loro costi: a) i prezzi del cotone greggio e b) i costi derivanti dalla necessità di modificare spesso le strutture e di tessere serie più brevi, per la pressione delle importazioni dai paesi interessati in relazione a determinate strutture.

(204) Si è esaminata l'evoluzione del prezzo del cotone greggio, che è il principale fattore produttivo nella fabbricazione dei tessuti e costituisce circa un terzo dei costi totali di produzione. Il prezzo del cotone greggio sul mercato mondiale è aumentato del 48 % tra il 1993 e il 1994 e di un ulteriore 15 % tra il 1994 e il 1995. Tra il 1995 e il 1996 i prezzi del cotone greggio sono diminuiti del 15 %. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i prezzi del cotone greggio sono aumentati del 10 %.

(205) Confrontando le due tendenze, si direbbe che l'aumento di prezzo dei tessuti non ha corrisposto neppure all'aumento di costo del cotone greggio. Si dovrebbe tener conto del fatto che l'aumento di costo della materia prima si ripercuote sul prezzo del tessuto di cotone greggio solo dopo un periodo che va da sei mesi a un anno, a causa degli acquisti anticipati.

(206) Si noti inoltre che nel periodo tra il 1993 e il 1996 dei produttori comunitari erano aumentati anche per i motivi già ricordati ai punti 203, 204 e 205, lettera b), cosicché i produttori comunitari non hanno potuto beneficiare delle economie di scala e risanare la loro situazione economica.

(207) Si conclude provvisoriamente, quindi, che nonostante l'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria i produttori comunitari non hanno potuto far fronte all'aumento dei costi di produzione. Si può dunque parlare di una situazione di depressione dei prezzi.

vi) Investimenti

(208) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, i produttori comunitari compresi nel campione hanno aumentato i loro investimenti da circa 7 milioni di ECU a circa 13 milioni di ECU (+76 %); il tasso d'investimento è passato rispettivamente dal 4 % circa al 5,5 % circa del fatturato. Tale tasso d'investimento è stato conservato anche in un periodo di redditività negativa, al fine di mantenere la competitività.

vii) Remuneratività

(209) Tra il 1993 e il 1996 la remuneratività dei produttori comunitari compresi nel campione si è deteriorata. La media ponderata dei profitti, infatti, è diminuita dallo 0 % circa del 1993 al - 2 % circa del 1996. Nel periodo dell'inchiesta, in parziale concomitanza con il periodo di imposizione delle misure antidumping provvisorie, le perdite sono scese al - 1 %.

viii) Occupazione

(210) Il numero totale di addetti dei produttori comunitari compresi nel campione è sceso dai 5 352 del 1993 ai 4 932 del 1996, con un calo dell'8 %. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio il numero di addetti ammontava a 4 965.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

(211) La valutazione dei suddetti fattori di pregiudizio dimostra che tra il 1993 e il 1996 la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Nel corso di questo periodo, infatti, l'industria comunitaria ha registrato un calo della produzione, delle vendite nella Comunità, della remuneratività e dell'occupazione. Nello stesso periodo le scorte sono aumentate.

(212) Sebbene tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la produzione e le vendite dell'industria comunitaria siano aumentate e le scorte siano diminuite, si direbbe che tale ripresa sia dovuta soprattutto alle misure antidumping provvisorie in vigore dal novembre del 1996 al maggio del 1997. La durata limitata di tali misure, inoltre, non ha consentito all'industria comunitaria di tornare alla remuneratività, dato che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria rimaneva negativa.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(213) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di tessuti di cotone greggi originari dei paesi in questione abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che potevano arrecare nello stesso periodo pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

(214) Nell'esaminare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping si è riscontrato che, tra il 1993 e il 1996, l'aumento del 12 % delle importazioni di tessuti di cotone greggi dai paesi interessati e la loro elevata quota del mercato comunitario (circa 43 %) coincidevano con un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, la cui quota del mercato comunitario è diminuita dal 28 % al 26 %.

(215) Il mercato dei tessuti di cotone greggi è estremamente sensibile ai prezzi, dato che il tipo di prodotto si può generalmente definire un prodotto di base, che è molto intercambiabile e che il mercato è trasparente.

(216) Un esame dell'evoluzione dei prezzi dei produttori comunitari dimostra una notevole depressione dei prezzi tra il 1993 e il 1996. La depressione dei prezzi provocata dalle importazioni in questione è stata particolarmente marcata tra il 1995 e il 1996, quando i produttori comunitari hanno potuto aumentare i loro prezzi solo del 4 % (benché i prezzi fossero già stati compressi nei due anni precedenti); nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 6 %.

(217) Inoltre si dovrebbe tenere presente che, nel periodo di imposizione delle misure provvisorie sulle importazioni dai paesi interessati, l'industria comunitaria ha dato chiari segni di ripresa, come illustrato più oltre.

(218) Si ritiene pertanto che, in un mercato così sensibile ai prezzi, la pressione esercitata dalle importazioni in questione sotto forma di sottoquotazione dei prezzi abbia provocato una depressione dei prezzi dei produttori comunitari che si è tradotta in perdite finanziarie. Si ritiene dunque che uno dei motivi del pregiudizio grave subito dai produttori comunitari sia la sottoquotazione dei prezzi.

3. Effetti di altri fattori

a) Contingenti e restrizioni volontarie delle esportazioni

(219) Alcune parti hanno sostenuto che le importazioni dai paesi interessati non possono essere la causa di qualsiasi pregiudizio subito dall'industria comunitaria, essendo assoggettate ai contingenti imposti nell'ambito dell'accordo multifibre (MFA).

(220) Le importazioni di tessuti di cotone greggi dai paesi interessati, fatta eccezione per la Turchia, sono attualmente disciplinate da una serie di accordi commerciali. Le esportazioni dall'India, dall'Indonesia, dalla Repubblica popolare cinese e dal Pakistan sono assoggettate a contingenti all'importazione. Le importazioni dall'Egitto sono oggetto di restrizioni volontarie delle esportazioni.

(221) Il prodotto oggetto del presente procedimento rientra nella categoria di prodotto n. 2 del vecchio sistema MFA ripreso dall'accordo OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento. Tale categoria comprende le armature base di tessuto greggio e imbianchito contenenti una percentuale di cotone superiore al 50 %. La proporzione delle esportazioni di tessuti greggi dai paesi interessati contemplati dai contingenti previsti per la categoria 2, dunque, può variare da un anno all'altro. Il sistema dei contingenti, inoltre, consente una certa flessibilità per il trasferimento dei contingenti attribuiti tra le varie categorie, il loro uso anticipato e il riporto di determinati quantitativi all'anno successivo.

(222) In ogni caso, i contingenti che limitano i volumi delle importazioni non impediscono necessariamente che venga arrecato pregiudizio all'industria comunitaria, in termini di depressione o di compressione dei prezzi, dato che il loro scopo è unicamente quello di limitare i quantitativi importati. Nonostante l'esistenza dei contingenti, i prezzi medi dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Repubblica popolare cinese sono diminuiti del 5 % tra il 1995 e il 1996.

(223) Si noti a questo proposito che, nonostante l'esistenza di contingenti e restrizioni alle importazioni, le importazioni di tessuti greggi dai paesi interessati assoggettate ad accordi commerciali sono sostanzialmente aumentate, passando da circa 107 000 t nel 1993 a circa 121 000 t nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio. Si direbbe che i paesi esportatori in questione abbiano aumentato la proporzione di tessuti greggi nell'ambito del totale delle esportazioni di prodotti contemplati dalla categoria 2.

(224) Gli elevati e crescenti volumi di importazioni da questi paesi interessati, per di più, sono stati venduti a prezzi che sottoquotavano significativamente i prezzi dei produttori comunitari.

(225) Alla luce di questi fattori, si può provvisoriamente considerare che l'esistenza di contingenti e restrizioni volontarie delle esportazioni non escluda che le importazioni interessate possano aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

b) Importazioni originarie di paesi terzi

(226) Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato provocato dalle importazioni da paesi terzi non contemplati dal procedimento.

(227) Le importazioni di tessuti di cotone greggi da paesi terzi sono salite da circa 76 245 t nel 1993 a circa 97 300 t nel 1996, raggiungendo un picco di circa 104 600 t nel 1994. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le importazioni del prodotto in esame da paesi terzi sono salite a circa 113 000 t. La quota del mercato comunitario di tali importazioni è aumentata dal 28 % del 1993 al 32 % del 1996. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio tale quota è ulteriormente aumentata, raggiungendo il 38 %.

(228) Quanto ai prezzi delle importazioni da paesi terzi, dalle informazioni disponibili tramite Eurostat emerge che, in media, i prezzi praticati da paesi terzi sono superiori a quelli dei paesi interessati. Nel 1993, infatti, la media ponderata dei prezzi delle importazioni da paesi terzi registrata da Eurostat era del 15 % superiore alla media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati. Nel 1996 la differenza era del 6 % circa.

(229) Escludendo la Russia e gli Emirati arabi uniti (EAU), nel 1993 i prezzi dei tessuti greggi originari degli altri paesi terzi erano nel 22 % superiori a quelli dei paesi interessati. Nel 1996 la differenza era del 13 % circa.

(230) Nel 1996, inoltre, solo quattro paesi avevano una quota del mercato comunitario superiore al 2 %: l'Estonia (2,6 %), la Russia (3 %), gli Emirati arabi uniti (3 %) e la Thailandia (4 %).

(231) Tra il 1993 e il 1996 le importazioni del prodotto in esame originarie dell'Estonia sono aumentate costantemente da circa 2 000 t nel 1993 a circa 6 900 t nel 1996, mentre la quota del mercato comunitario è aumentata da circa l'1 % a circa il 2,6 %. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono aumentati da 2 ECU/kg a circa 3,1 ECU/kg.

(232) Tra il 1993 e il 1996 le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia sono rimaste stabili, attorno alle 8 000 t, e la loro quota del mercato comunitario è rimasta fissa al 3 %. Per quanto riguarda i prezzi, i dati disponibili di Eurostat indicano che i loro prezzi sono rimasti relativamente stabili, attorno a 2,5 ECU/kg.

(233) Le importazioni dagli Emirati arabi uniti sono sostanzialmente aumentate, raggiungendo una quota del mercato comunitario del 3 % circa. Si sta esaminando la possibilità che si siano verificate delle frodi. I prezzi di tali esportazioni sono rimasti stabili, attorno ai 3 ECU/kg, tra il 1993 e il 1996.

(235) Per quanto riguarda la Thailandia, le importazioni sono rimaste stabili, attorno alle 12.000 t tra il 1993 e il 1996, e la loro quota del mercato comunitario è rimasta stabile al 4 %. Vale la pena di notare che i prezzi di queste importazioni registrati da Eurostat hanno oscillato tra i 4 e i 4,5 ECU/kg, ben al di sopra dei prezzi praticati dagli esportatori dei paesi interessati.

(236) Per quanto riguarda i paesi terzi diversi dall'Estonia, dalla Russia, dagli Emirati arabi uniti e dalla Thailandia, ciascun paese detiene di per sé una modesta quota del mercato comunitario e tra il 1993 e il 1996 i loro prezzi medi sono rimasti a livelli superiori rispetto a quelli dei paesi interessati. Nel 1996 i prezzi di questi altri paesi terzi erano del 10 % superiori a quelli dei paesi interessati.

(237) Alla luce di quanto sopra, si conclude provvisoriamente che, benché sia possibile che anche le importazioni dall'Estonia, dalla Russia e dagli Emirati arabi uniti abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria, esse non hanno interrotto il nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione sul rapporto di causalità

(238) La situazione negativa dell'industria comunitaria ha coinciso con un aumento delle importazioni dai paesi interessati (finché sono state imposte le misure antidumping provvisorie nel novembre 1996) e con una sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte di tali importazioni.

(239) Non si può escludere che altri fattori, e in particolare le importazioni dalla Russia e dagli Emirati arabi uniti (dati i bassi prezzi e la crescente quota di mercato), abbiano esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria ed abbiano di conseguenza contribuito alla situazione negativa dell'industria comunitaria.

(240) In ogni caso, per quanto alcuni paesi terzi possano aver contributo alla situazione negativa dell'industria comunitaria, le importazioni dai paesi interessati hanno di per sé arrecato pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. L'indagine sull'interesse della Comunità: raccolta di informazioni

(241) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base per poter valutare correttamente l'interesse della Comunità, la Commissione ha svolto un'inchiesta sui probabili effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure antidumping sugli operatori economici interessati.

(242) L'analisi illustrata qui di seguito si basa sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate e debitamente suffragate da elementi di prova.

(243) La Commissione ha inviato specifiche richieste di informazioni sotto forma di questionari. Tali questionari sono stati inviati a 52 parti interessate che sono state ritenute rappresentative dei diversi settori dell'industria tessile direttamente interessata dal prodotto in esame, e cioè: filatori, tessitori, importatori/operatori commerciali, finitori, trasformatori e confezionatori.

(244) Alcune parti interessate hanno sostenute che tale impostazione costituisce una violazione del regolamento di base, che non prevede tecniche di campionamento nel contesto dell'esame dell'interesse della Comunità.

(245) L'impostazione seguita, tuttavia, non si può definire un campionamento. Contrariamente alla procedura seguita ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, infatti, si è tenuto conto di tutte le argomentazioni presentate dalle parti interessate e suffragate da elementi di prova. Se i servizi della Commissione hanno presentato specifiche richieste di informazioni a un numero limitato di parti, è stato per poter raccogliere in modo sistematico informazioni che permettessero loro di dare una risposta alle diverse questioni aperte e di completare e verificare le informazioni ottenute.

(246) La Commissione ha chiesto a tutte le parti interessate che si sono manifestate di fornire informazioni sulla produzione, sulle vendite, sull'occupazione e sulle importazioni per l'anno 1996.

(247) Per ogni tipo di attività si sono selezionate imprese di diversi Stati membri, in base all'importanza relativa di tale attività nei rispettivi paesi. All'interno di ciascun paese, quando ciò è stato possibile, le imprese sono state selezionate in base al loro fatturato del prodotto in esame nella Comunità, nell'ambito delle categorie delle grandi, medie e piccole imprese. In questo contesto, si è considerato che le dimensioni di un'impresa fossero rappresentative della sua capacità di negoziare sui prezzi.

(248) Il numero delle imprese selezionate per ciascun tipo di attività varia in base al peso della categoria in questione in relazione al volume totale del fatturato registrato per il paese. Per quanto riguarda la selezione delle imprese, si è tenuto conto dei seguenti fattori: se l'attività veniva svolta su commissione o meno, il grado di integrazione dell'impresa e la sua ubicazione geografica.

(249) L'identità delle imprese selezionate è stata comunicata alle parti interessate, che hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni al riguardo. Si è tenuto debitamente conto delle osservazioni suffragate da elementi di prova.

2. Operatori economici interessati

(250) Si precisano in appresso le categorie degli operatori economici interessati dal presente procedimento. È bene sottolineare che una notevole percentuale dell'industria è integrata verticalmente, nel senso che svolge più attività tra quelle sotto elencate.

a) Industria a monte - Filatori

(251) Trasformano il cotone greggio in filato attraverso un processo altamente automatizzato. Il filato viene quindi utilizzato per produrre il tessuto.

b) L'industria comunitaria - Tessitori

(252) Producono il tessuto a partire dal filato.

c) Utilizzatori

(253) Finitori: il tessuto viene sbiancato, stampato, tinto o sottoposto ad altre lavorazioni. Tali attività sono generalmente, ma non sempre, svolte dalla stessa impresa.

(254) Confezionatori: il tessuto finito viene tagliato e cucito per farne abiti, articoli domestici o prodotti industriali dai confezionatori. Si tratta di una fase ad alta intensità di manodopera, in cui i processi di produzione non sono di norma automatizzati.

d) Importatori-operatori commerciali/trasformatori

(255) Forniscono il tessuto, importato o acquistato nella Comunità, ai finitori e ai confezionatori della Comunità; i trasformatori si avvalgono inoltre dei servizi di finitori per far lavorare i tessuti sulla base dei requisiti dei confezionatori.

3. Industria comunitaria

a) Natura e struttura dell'industria comunitaria

(256) Il totale della produzione vincolata e non vincolata del prodotto in esame ammontava a circa 317 000 t nel 1996. Nello stesso anno, il totale della produzione non vincolata del prodotto in esame nella Comunità ammontava a circa 92 000 t. L'industria comunitaria denunziante rappresenta il 90 % circa di tali volumi.

(257) L'industria comunitaria è composta soprattutto da piccole e medie imprese. Il processo di produzione è estremamente automatizzato e ad altra intensità di capitali. Quando si tessono grandi volumi della stessa struttura si realizzano sostanziali economie di scala.

(258) I tessuti di cotone greggi sono un prodotto intermedio con un notevole grado di standardizzazione e sensibilità ai prezzi, soprattutto per quanto riguarda le strutture più comuni, ma soggetto ai cambiamenti di moda e, in alcune nicchie di mercato che richiedono strutture poco comuni, la domanda può limitarsi a piccoli quantitativi.

(259) L'occupazione corrisponde al prodotto interessato, relativa ai tessitori comunitari integrati e non integrati, comprendeva 40 000 addetti nel 1996. L'occupazione attribuibile ai produttori non integrati del prodotto in esame nella Comunità dovrebbe ammontare a circa 12 000 addetti.

b) Vitalità dell'industria comunitaria

(260) L'industria comunitaria è vitale e competitiva. Tale valutazione provvisoria si basa su un'analisi dei seguenti elementi:

i) Livello degli investimenti e sostituzione di macchinari

(261) Il tasso medio di sostituzione dei macchinari è attorno ai sette anni. Le imprese investono nelle tecnologie più moderne e veloci per beneficiare delle economie di scala e poter offrire un prodotto concorrenziale in termini di prezzi.

ii) Impegno dell'industria comunitaria nello sviluppo di nuove tecnologie

(262) Tale impegno è testimoniato dalla partecipazione di alcuni dei produttori comunitari compresi nel campione a nuovi progetti di ricerca e sviluppo per la definizione di nuovi metodi di filatura (8), di cui beneficerebbero di conseguenza anche i tessitori.

iii) Sviluppo di nuove strutture per gli utilizzatori

(263) I produttori comunitari sono costantemente impegnati nello sviluppo di nuove strutture. Ciò è necessario per rimanere in attività offrendo nuovi prodotti in cui la concorrenza da paesi terzi è inizialmente molta bassa.

iv) Andamento delle esportazioni

(264) Le esportazioni del prodotto in esame effettuate dall'industria comunitaria sono rimaste relativamente stabili, pari a circa 10 000 t, tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio.

c) Effetti dell'imposizione delle misure precedenti sui tessitori comunitari

(265) La Commissione ha esaminato che effetti ha avuto sull'industria comunitaria l'imposizione di misure provvisorie nell'ultimo procedimento. L'effetto di tali misure andrebbe considerato alla luce del fatto che esse hanno avuto una durata di appena sei mesi. Come già indicato, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i produttori comunitari compresi nel campione hanno aumentato la produzione e le vendite ed hanno ridotto le scorte.

i) Aumento dei volumi delle vendite

(266) L'imposizione di dazi antidumping sul prodotto in esame ha portato ad un aumento dei volumi delle vendite, più sensibile nel caso delle imprese che fabbricano prodotti standard di base. L'aumento dei quantitativi venduti ha consentito ai produttori comunitari di ridurre i costi grazie alle economie di scala, con un effetto positivo sulla remuneratività.

Esempio: impresa 1 (Germania)

Le ordinazioni definitive presso l'impresa per il periodo novembre 1996-maggio 1997 sono aumentate del 52 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 13 300 t a 20 000 t.

Per la stessa impresa, le vendite mensili sono aumentate del 47 % nel periodo novembre 1996-maggio 1997 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 1 900 a 2 800 t al mese.

Esempio: impresa 2 (Francia)

L'impatto delle misure in termini di incremento delle vendite è stato valutato in relazione a due strutture, che rappresentano circa il 60 % delle vendite del prodotto in esame di quell'impresa nel 1996. Tra il periodo novembre 1995-maggio 1996 e il periodo novembre 1996-maggio 1997 le vendite di queste strutture sono aumentate del 28 %, passando da circa 3 400 t a circa 4 300 t.

Esempio: impresa 3 (Italia)

Tra il periodo novembre 1995-maggio 1996 e lo stesso periodo dell'anno successivo l'impresa ha aumentato del 35 % le vendite totali dei tessuti interessati, passando da 12 a 16,2 milioni di metri.

Esempio: impresa 4 (Portogallo)

Il volume delle vendite delle due principali strutture importate (20×20 e 30×30) prodotte da questa impresa è aumentato di oltre il 180 % tra il periodo gennaio-marzo 1996 e lo stesso periodo del 1997, passando da circa 31 t a circa 90 t.

ii) Riduzione delle scorte del prodotto in esame

(267) Le misure antidumping provvisorie hanno portato a una riduzione delle scorte. Ciò è più visibile nel caso delle imprese specializzate nella fabbricazione di struttura standard, come le strutture 20×20, 30×30 e 40×40.

Esempio: impresa 1 (Francia)

Alla fine di maggio del 1996 il livello delle scorte era aumentato dell'1 % rispetto alla stessa data del 1995. Alla fine di maggio del 1997 il livello delle scorte era diminuito del 58 % rispetto alla stessa data del 1996.

Esempio: impresa 2 (Francia)

Alla fine di maggio del 1996 il livello delle scorte di questa impresa era diminuito del 5 % rispetto alla stessa data del 1995. Alla fine di maggio del 1997 il livello delle scorte era diminuito del 34 % rispetto alla stessa data del 1996.

Esempio: impresa 3 (Italia)

Alla fine di maggio del 1996 il livello delle scorte di questa impresa era aumentato del 474 % rispetto alla stessa data del 1995. Alla fine di maggio del 1997 le scorte erano diminuite del 60 % rispetto alla stessa data del 1996, passando da 2,9 milioni di metri nel 1996 a un milione di metri nel 1997.

iii) Prezzi del prodotto in esame

(268) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari compresi nel campione è diminuita del 2 %. Ciò dovrebbe indicare che il beneficio delle misure per i produttori comunitari, almeno nel breve termine, dovrebbe consistere in un aumento dei volumi venduti. Questi dati sembrano contraddire quanti sostengono che i produttori comunitari coglierebbero l'occasione per alzare i loro prezzi in misura direttamente proporzionale al dazio antidumping.

(269) Si conclude pertanto in via provvisoria che i produttori comunitari compresi nel campione hanno beneficiato del periodo limitato per il quale sono state in vigore le misure, aumentando la produzione e le vendite e riducendo le scorte.

d) Argomentazioni proposte dalle parti interessate

i) Concorrenza di altre importazioni

(269) Si è detto che i tessitori comunitari non beneficerebbero dei dazi antidumping in quanto le importazioni di tessuti di cotone greggi dai paesi interessati sarebbero sostituite da importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.

(270) A questo proposito, si noti che le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel periodo dal 1993 al 1996, quando non c'erano misure in vigore (fatta eccezione per gli ultimi due mesi del 1996). Le importazioni da paesi terzi sono aumentate rispetto alle 76 000 t circa nel 1993, raggiungendo un picco di circa 104 500 t nel 1994. Nel 1995 le importazioni sono scese a circa 90 000 t e nel 1996 sono nuovamente aumentate salendo a 97 400 t. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le importazioni sono aumentate a circa 113 000 t.

(271) La tendenza del 1995-1996 sembra indicare che le importazioni da altri paesi terzi quali fondi di approvvigionamento alternative non hanno carattere duraturo, con tutta probabilità a causa delle limitate capacità produttive e, in alcuni casi, degli standard di qualità inferiori.

(272) Ciononostante, i paesi terzi, e l'industria comunitaria, hanno beneficiato dell'imposizione di misure antidumping provvisorie, in termini di vendite e di quota di mercato.

(273) Le importazioni da altri paesi terzi, inoltre, sono rimaste estremamente frammentarie tra il 1993 e il 1996: nel 1993 circa il 70 % del totale delle importazioni da altri paesi terzi proveniva da 22 paesi (il resto era suddiviso tra non meno di 88 paesi) e solo due paesi (Russia e Thailandia) avevano una quota del mercato comunitario superiore al 2 %. Nel 1996 le importazioni da altri paesi terzi ammontavano a circa 97 400 t. Circa il 75 % di tali importazioni proveniva da 22 paesi, dei quali solo quattro (Estonia 2,6 %, Russia 3,4 %, Thailandia 5,4 % e Emirati arabi uniti 4,3 %) avevano una quota del mercato comunitario superiore al 2 %.

(274) Il carattere frammentario delle importazioni da altri paesi terzi (nel 1996 più di 100 paesi detenevano complessivamente una quota del mercato comunitario del 32 %) sembra giustificare la conclusione che, attualmente, in ciascun paese terzo è disponibile solo una capacità produttiva limitata. Di conseguenza, risulta abbastanza improbabile che tali paesi possano costituire una fonte di approvvigionamento alternativa rispetto alle importazioni dai paesi interessati (sei paesi con una quota del mercato comunitario pari al 43 %).

(275) Le limitate capacità produttive di questi paesi risultano evidenti anche dal basso utilizzo dei contingenti della categoria 2 per il 1996 da parte di alcuni di questi paesi terzi (quali la Repubblica ceca, la Malaysia, la Romania, l'Ungheria e la Polonia).

(276) Anche le importazioni da altri paesi terzi sono soggette ad accordi commerciali. Le importazioni da paesi terzi sono assoggettate a contingenti o a accordi di restrizione volontaria delle esportazioni, come nel caso della Russia (utilizzo del contingente nel 1996: 91 %), della Thailandia (97,4 %) e della Malaysia (75 %).

(277) Fatta eccezione per la Russia, gli Emirati arabi uniti e lo Zimbabwe, i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi (pari al 76 % circa del totale delle esportazioni da tutti i paesi terzi) sono in media superiori a quelli delle importazioni dai paesi interessati. Nel 1993 i prezzi delle importazioni da questi altri paesi terzi sono stati del 26 % superiori a quelli dei paesi interessati, e nel 1996 la differenza è stata del 14 %. Nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la differenza era del 6 % circa.

(278) Nel caso della Russia, si è detto che i tessuti greggi sono generalmente di qualità inferiore rispetto a quelli dei paesi interessati e degli altri paesi terzi. Per quanto riguarda gli Emirati arabi uniti, l'incremento delle loro esportazioni potrebbe essere dovuto a frodi, sulle quali si sta indagando.

(279) Si conclude in via provvisoria che, dati il carattere frammentario delle importazioni, le limitate capacità produttive disponibili nei singoli paesi terzi, il livello dei loro prezzi e l'esistenza di contingenti e accordi commerciali, è improbabile che le importazioni da tali paesi possano costituire una fonte alternativa stabile e duratura di approvvigionamento tale da impedire all'industria comunitaria di beneficiare delle eventuali misure antidumping.

ii) Sostituzione delle importazioni: prodotti finiti

(280) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'imposizione di eventuali misure antidumping sulle importazioni di tessuti di cotone greggi faranno sì che le importazioni si orientino verso i tessuti finiti, cosicché l'industria comunitaria non potrà ricavarne alcun vantaggio. A sostegno di tale argomentazione, le parti in questione hanno attirato l'attenzione sull'aumento delle importazioni di tessuti finiti tra il gennaio e l'aprile del 1997 rispetto allo stesso periodo del 1996.

(281) Tra il 1993 e il 1996, le importazioni di prodotti finiti hanno registrato un graduale aumento in termini assoluti, passando da circa 45 000 t nel 1993 a circa 47 500 t nel 1996. La stessa tendenza si rileva per i tessuti finiti con un contenuto di cotone inferiore all'85 %, rispetto ai quali le importazioni sono salite dalle 4 700 t circa del 1993 alle 7 000 t circa del 1996, tutto questo in un periodo in cui non erano in vigore misure antidumping. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le importazioni di tessuti finiti sono aumentate da 47 500 a 53 000 t.

(282) Confrontando i dati delle importazioni di tessuti finiti nel periodo novembre 1996-maggio 1997 (il periodo di applicazione delle misure provvisorie) e lo stesso periodo nei tre anni precedenti, si rileva che le importazioni di tessuti finiti sono aumentate dalle 25 000 t circa del 1993-1994 alle 32 000 t circa dello stesso periodo nel 1996-1997.

(283) Le importazioni di tessuti finiti, con una percentuale di cotone superiore o uguale all'85 % o inferiore all'85 %, hanno registrato negli anni scorsi un aumento, che ha coinciso probabilmente con lo sviluppo dei centri di finitura nei paesi terzi. È difficile sostenere che tale evoluzione sia imputabile in tutto o in parte a qualsiasi misura antidumping, dato che per la maggior parte del periodo esaminato non era in vigore alcuna misura. Ciò è ulteriormente confermato da un'analisi dei dati corrispondenti al periodo in cui erano in vigore delle misure.

(284) Tra il 1993 e il 1996 le importazioni di tessuti tinti e stampati sono aumentate; tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le importazioni di tessuti tinti e stampati sono rimaste relativamente stabili. Si può concludere che l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di tessuti greggi non provocherà un passaggio alle importazioni di tessuti tinti e stampati. Si può dunque provvisoriamente concludere che qualsiasi incremento delle importazioni di tali tessuti nel periodo dal 1993 al periodo dell'inchiesta sul pregiudizio e in futuro sarà dovuta allo sviluppo del settore tessile verso prodotti a più elevato valore aggiunto nei paesi esportatori.

(285) Tra il 1993 e il 1996 le importazioni di tessuti greggi sono diminuite, passando da 13 000 a 10 300 t. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le importazioni di tessuti sbiancati sono aumentate più della media degli altri prodotti finiti, passando da circa 10 300 t a circa 15 000.

(286) L'incremento di circa 5 000 t tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio si articola come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(287) Il costo del candeggio è direttamente proporzionale al peso del tessuto. Per un tessuto di 120 g/m2, il costo del candeggio ammonta a 0,6 ECU/kg circa. Il costo cresce del 10/15 % circa nel caso di un tessuto di circa 200 g/m2. Dato che il peso medio delle importazioni di tessuti sbiancati va dai 130 ai 200 g/m2 e che, pertanto, si può calcolare che il candeggio costa circa 0,8 ECU/kg, la convenienza economica del passaggio alle importazioni di tessuti sbiancati sembra difficilmente giustificabile.

>SPAZIO PER TABELLA>

(288) Si noti che i prezzi dei tessuti sbiancati importati sono in tutti i casi superiori a quelli dei tessuti greggi importati comprensivi di un dazio antidumping stimato del 15 %, fatta eccezione per l'India e il Pakistan. I prezzi all'importazione dei tessuti sbiancati sono inoltre superiori ai prezzi all'importazione dei tessuti greggi importati comprensivi di un dazio antidumping del 15 % e dei costi di candeggio nella Comunità.

(289) Si direbbe dunque che non vi sia alcuna giustificazione economica per l'importazione di tessuti sbiancati nei caso dei paesi interessati diversi dall'India e dal Pakistan, nonché degli altri paesi terzi interessati.

Nel caso dell'India e del Pakistan, la giustificazione economica, benché possibile, si direbbe minima in quanto il candeggio costituisce parte integrante di un'attività che comprende, tra l'altro, la stampa e anche la confezione; la necessità del controllo di qualità e di attenersi ai requisiti dei clienti limiterebbe le possibilità di qualsiasi significativo passaggio alle importazioni di tessuti sbiancati. A questo proposito, le informazioni fornite da alcune parti dimostrano che le importazioni di tessuti sbiancati nel periodo di applicazione delle misure provvisorie è risultata troppo costosa, data la cattiva qualità dei tessuti sbiancati importati.

(290) In base ai dati a disposizione della Commissione, inoltre, nella dichiarazione di alcuni tessuti pre-sbiancati (i cosiddetti tessuti a tintura temporanea, attualmente classificabili come tessuti greggi) come tessuti sbiancati potrebbero essere avvenute delle frodi. Non si può escludere, pertanto, che l'incremento osservato nella tendenza delle importazioni di tessuti sbiancati sia meno accentuato di quanto sembri.

(291) Si conclude dunque provvisoriamente che non sembrerebbe economicamente giustificato, alla luce dei prezzi e dei costi osservati nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, che l'imposizione di un dazio antidumping portasse ad un aumento delle importazioni di tessuti sbiancati.

La mancanza di giustificazione economica per le importazioni di tessuti sbiancati sembra contraddetta dall'incremento di circa 5 000 t registrato dalle importazioni di tessuti sbiancati tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, benché sia possibile che si siano verificate delle frodi. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori indagini.

(292) Anche i tessuti finiti, inoltre, sono soggetti a restrizioni quantitative, e quindi un eventuale passaggio dalle importazioni di tessuti greggi a quelle di tessuti finiti sarebbe limitato ai massimali dei contingenti istituiti.

I tessuti finiti rientrano nel contingente della categoria 2, che comprende tutti i tessuti greggi e finiti con percentuali di cotone uguali o superiori all'85 % o inferiori all'85 %. I tessuti tinti e stampati rientrano nel sottocontingente della categoria 2a, che comprende specificamente i tessuti stampati e tinti, nonché il filato colorato, anch'essi con percentuali di cotone uguali o superiori all'85 % o inferiori all'85 %. Il sottocontingente della categoria 2a stipula massimali di importazione che non si possono superare; non si possono effettuare trasferimenti dalla categoria 2 alla categoria 2a.

Le importazioni di tessuti finiti dall'India, dal Pakistan, dall'Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese sono soggette a contingenti. Le importazioni di tessuti finiti dall'Egitto sono limitate da restrizioni volontarie delle esportazioni. Le importazioni di tessuti finiti dagli altri principali paesi terzi esportatori di questi prodotti sono anch'esse soggette a contingenti.

(293) Le importazioni di tessuti sbiancati rappresentano il 2 % circa del consumo complessivo di tessuti finiti nella Comunità. Come si è già visto, tali importazioni rientrano nel contingente della categoria 2 dell'accordo multifibre, che comprende tutti i tessuti greggi e finiti con percentuali di cotone uguali o superiori all'85 % o inferiori all'85 %.

Il contingente della categoria 2 ha un tasso di utilizzo abbastanza elevato (63 %). L'esistenza del contingente, in effetti, non ha impedito un notevole grado di penetrazione del mercato da parte delle importazioni di tessuti di cotone greggi con una percentuale di cotone pari o superiore all'85 % (pari al 74 % del consumo complessivo non vincolato della Comunità).

I tassi di utilizzo del contingente nel 1996 per l'India, l'Indonesia, il Pakistan e la Repubblica popolare cinese andavano dal 76 % al 106 %. Nel caso dell'Egitto, soggetto a restrizioni volontarie delle esportazioni, il tasso di utilizzo dei quantitativi stabiliti per la categoria 2 nel 1996 è stato del 77 %.

Anche se, a seguito dell'imposizione di un dazio antidumping del 15 %, il contingente della categoria 2 potesse ipoteticamente essere utilizzato al 100 % per l'importazione di tessuti sbiancati anziché di tessuti greggi, in realtà la mancanza di giustificazione economica di un simile passaggio rende improbabile il concretizzarsi di tale eventualità.

(294) I tessuti stampati e tinti rientrano nella categoria 2a. Il contingente della categoria 2a è utilizzato in misura inferiore (40 %). Questo minore utilizzo coincide con una minore penetrazione delle importazioni di tessuti stampati e tinti (penetrazione di mercato attorno all'8 %). Si direbbe, dunque, che il mercato comunitario di tessuti finiti è servito soprattutto da finitori comunitari; ciò si potrebbe spiegare con il loro know-how, la loro adattabilità ai cambiamenti delle mode e la loro qualità.

(295) I contingenti aperti per la categoria 2a (96 000 t) rappresentano l'82 % circa del totale delle importazioni comunitarie di tessuti finiti della categoria 2a. Il contingente comprende quasi tutti i cosiddetti «esportatori a bassi costi», mentre gli altri principali esportatori sono gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone. La Turchia non è più soggetta a contingenti dal 1996. In quell'anno, il tasso di utilizzo del contingente ammontava al 41 %. Nel 1996, le importazioni di tessuti finiti da paesi a bassi costi rappresentavano il 3 % circa del consumo complessivo comunitario di tessuti finiti.

(296) I sette principali paesi esportatori soggetti a contingenti costituivano il 55 % circa dei quantitativi complessivi dei contingenti stessi. Questi sette paesi figurano tra i dieci principali esportatori di tessuti finiti verso la Comunità. L'utilizzo del contingente nel 1996 per l'India, l'Indonesia, il Pakistan e la Repubblica popolare cinese andava dal 48 % all'82 %. Per l'Egitto non esiste alcun sottocontingente della categoria 2a.

(297) Il contingente non utilizzato di tessuti finiti per il 1996 ammontava teoricamente a 55 000 t, pari al 7 % del consumo complessivo comunitario di tessuti finiti con una percentuale di cotone superiore al 50 %. Tuttavia, si stima che il massimo margine possibile di espansione sia di 20 000-25 000 t pari al 3,6 % circa del consumo comunitario complessivo di tessuti finiti, dato che alcuni paesi non sono attualmente in grado di produrre (ex-Iugoslavia, Croazia, Bosnia-Erzegovina . . .), altri non producono più tessuti finiti (Hong Kong, Singapore . . .) ed altri stanno già producendo al massimo delle loro capacità (PECO, . . .).

(298) Si direbbe dunque che l'espansione delle importazioni di tessuti finiti attualmente soggetti a contingenti non dovrebbe superare le 25 000 t (3,6 % del consumo comunitario complessivo di tessuti finiti).

(299) Il contingente per i paesi dell'europa orientale non esiste più dal 1998. Una significativa espansione delle esportazioni di tessuti finiti da questi paesi richiederebbe però massicci investimenti dall'estero in questi paesi, che tradizionalmente non dispongono del know-how necessario in questo settore, evento che risulta improbabile nel medio termine.

(300) Il contingente della Turchia non esiste più dal 1996. Tuttavia il passaggio dai tessuti greggi ai tessuti finiti risulta essere avvenuto già nel periodo fra il 1994 e il 1996, epoca in cui non sussistevano misure antidumping (tranne per un brevissimo periodo, cioè negli ultimi due mesi del 1996).

(301) Per quanto riguarda l'Egitto sembra improbabile un notevole aumento delle esportazioni di tessuti finiti, poichè tale paese non sembra disporre del know-how necessario, in particolare tenuto conto del passato andamento delle sue esportazioni.

(302) Si è provvisoriamente stabilito che le importazioni di tessuti finiti sono aumentate in un periodo in cui non erano applicabili dazi antidumping.

(303) Si è inoltre stabilito che nel periodo di applicazione di dazi antidumping provvisori le importazioni di tessuti stampati e tinti sono rimaste relativamente stabili.

(304) Per quanto riguarda i tessuti sbiancati, l'aumento delle importazioni durante il periodo di imposizione dei dazi antidumping provvisori sembra privo di una giustificazione economica quale mezzo per evitare gli eventuali dazi antidumping.

(305) Qualsiasi eventuale passaggio dalle importazioni di tessuti greggi a quelle di tessuti finiti sarebbe limitata dall'esistenza di restrizioni quantitative.

iii) Limiti delle capacità produttive disponibili nella Comunità

(306) Alcune parti hanno sostenuto che, se fossero imposte delle misure, i produttori comunitari non ne trarrebbero beneficio in quanto lavorano già al massimo delle loro capacità e che si verificherebbero problemi di approvvigionamento.

(307) A questo proposito si noti che nel settore della tessitura la capacità produttiva può essere aumentata e diminuita con una discreta flessibilità. La capacità produttiva dipende soprattutto dal numero delle macchine (telai) disponibili, dalla loro velocità e dalle ore-macchina di lavoro; la manodopera non ha un grande peso dato che il settore è fortemente automatizzato.

(308) Per quanto riguarda i telai di tessitura, la capacità può essere aumentata e diminuita in base al numero e alla velocità dei telai. In presenza di condizioni economiche avverse, i produttori tendono a ridurre il numero delle macchine e a sostituirle con tecnologie più veloci per ridurre i costi unitari. Si può dunque aumentare/ridurre la capacità produttiva con una certa flessibilità.

(309) Tra il 1993 e il 1996 il numero delle ore-macchina di lavoro dei produttori comunitari del campione è diminuito del 7,5 %. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, invece, il numero delle ore macchina di lavoro è aumentato del 3 %. Si può dunque aumentare la capacità aumentando il numero di ore macchina di lavoro.

(310) La tessitura del prodotto in questione, inoltre, utilizza le stesse attrezzature e la stessa manodopera di altri tipi di tessuti (policotoni, fibre sintetiche ecc.). L'utilizzo della capacità produttiva si può dunque adeguare ai requisiti del mercato. A questo riguardo, si è riscontrato che non esistono limiti fisici alla capacità produttiva. Il costo principale dell'ingresso nel mercato o dell'espansione nel mercato sono gli investimenti di capitali necessari per l'acquisto dei macchinari (il costo medio di un telaio va dai 100 000 ai 150 000 ECU).

(311) Nel periodo di applicazione delle precedenti misure antidumping, inoltre, non si sono osservati problemi di approvvigionamento. L'andamento del consumo apparente nella Comunità mostra che tra il 1993 e il 1995 esso ha registrato un contenuto aumento del 3 %. Tra il 1995 e il 1996, il consumo apparente è aumentato del 9 % circa, probabilmente a causa di un aumento delle importazioni provocato dall'annuncio delle misure antidumping. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio il consumo apparente ha registrato un calo contenuto del 3 %, ciò che tuttavia rappresentava un aumento del 5 % rispetto al 1995.

iv) Conclusione

(312) Si conclude provvisoriamente che c'è una crescente tendenza ad importare tessuti finiti, che probabilmente continuerà in futuro a prescindere dall'imposizione o meno delle misure. Si conclude inoltre che l'imposizione dei dazi potrebbe aver accelerato tale tendenza per quanto riguarda i tessuti sbiancati. Stando alle informazioni disponibili, un passaggio alle importazioni di tessuti sbiancati quale mezzo per evitare l'eventuale dazio antidumping sulle importazioni di tessuti greggi non sembra economicamente giustificata. Si conclude inoltre che un'eventuale impennata delle importazioni di tessuti finiti sarebbe rigidamente limitata dall'esistenza di specifici contingenti per questi prodotti, nonché dal vantaggio concorrenziale di cui godono i finitori della Comunità grazie al loro know-how.

(313) Non si considera probabile, inoltre, che i produttori comunitari non possano beneficiare delle misure antidumping a causa di limiti delle capacità produttive.

(314) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non si ritiene che un aumento delle importazioni di tessuti finiti dovuto all'imposizione di misure antidumping possa inficiare gli effetti positivi sui produttori comunitari.

e) Possibili effetti dell'adozione delle misure

(315) Gli effetti osservati a seguito dell'imposizione di misure provvisorie nel periodo novembre 1996-maggio 1997 danno un'idea dei possibili effetti dell'imposizione di misure antidumping nel presente procedimento.

(316) Si può prevedere che, in primo luogo, i produttori comunitari aumenteranno la loro quota del mercato comunitario a seguito dell'aumento delle vendite. In secondo luogo, è lecito attendersi un aumento dell'utilizzo della capacità produttiva, che porterà ad un aumento della produzione, cosicché i produttori comunitari potranno ridurre i costi unitari. Per quanto riguarda i prezzi, sebbene si sia osservato un certo decremento nel periodo di applicazione delle misure provvisorie precedenti, più a lungo termine si può prevedere che i prezzi registreranno un aumento contenuto, comunque inferiore al livello dell'eventuale dazio. Quanto alla capacità produttiva, si prevede che i produttori comunitari aumenteranno l'utilizzo, in termini di aumento della produzione, ciò che consentirà loro di ridurre i costi unitari. In conclusione, si prevede che l'aumento della produzione e delle vendite, da una parte e la riduzione dei costi unitari, dall'altra, permetteranno ai produttori comunitari di recuperare remuneratività.

f) Possibili effetti della mancata adozione delle misure

(317) Se non si adotteranno misure, si prevede che la tendenza negativa osservata per il periodo tra il 1993 e il 1996 continuerà.

(318) A questo proposito, un'ulteriore erosione della redditività dell'industria comunitaria metterebbe a repentaglio questa attività e potrebbe tradursi in una chiusura di imprese e una perdita di posti di lavoro. Le informazioni raccolte dai produttori comunitari compresi nel campione indicano che le perdite registrate negli ultimi tre anni sono state sostenute attingendo alle riserve. Se tale situazione dovesse continuare in futuro, si prevede che le imprese non potrebbero continuare ad operare in questo settore.

(319) Nell'industria del cotone l'esistenza di tessitori non integrati costituisce un'alternativa rispetto ai tessitori integrati e alle importazioni di tessuti di cotone e contribuisce alla flessibilità complessiva del settore e alla sua competitività globale. Se dovesse scomparire tale fonte alternativa di approvvigionamento, ciò avrebbe conseguenze negative non solo sui tessitori, ma anche sull'insieme dell'industria a valle.

4. L'industria fornitrice: i filatori

a) Situazione dell'industria della filatura

i) Dati generali relativi ai filatori della Comunità

(320) La produzione comunitaria complessiva di filato di cotone (con una percentuale maggioritaria o minoritaria di cotone) ammontava a circa 805 000 t nel 1996 (9). L'industria comunitaria a valle costituisce il principale sbocco della produzione comunitaria complessiva di filato, di cui assorbe circa il 95 %.

(321) L'occupazione corrispondente ammontava a circa 68 000 addetti nel 1996, comprendendo i filatori integrati e non integrati, mentre si stima che il numero degli addetti dei filatori non integrati fosse di circa 20 400 (10). Si è stimato che i filatori non integrati di filati contenenti una percentuale di cotone pari o superiore all'85 % dessero lavoro a circa 9 800 addetti.

(322) Il consumo di filato nella Comunità ammontava nel 1996 a circa un milione di t. Il consumo corrispondente al filato contenente una percentuale di cotone pari o superiore all'85 % ammontava a circa 758 000 t e quello di filato con una percentuale di cotone inferiore all'85 % a 243 000 t (11).

ii) Ulteriore analisi dei dati relativi ai filatori della Comunità

(323) I filatori che hanno risposto al questionario sull'interesse della Comunità hanno ridotto la loro produzione di filato contenente una percentuale di cotone pari o superiore all'85 % dalle 38 000 t circa del 1995 alle 35 000 t circa del 1996. I filatori in questione producevano filato open end e filato in catena continua.

(324) Le vendite nella Comunità di queste imprese sono diminuite da circa 37 000 t nel 1995 a circa 31 500 t nel 1996. Il valore delle vendite è diminuito da 107 milioni di ECU nel 1995 a circa 98 milioni di ECU nel 1996.

(325) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, in parziale coincidenza con il periodo di imposizione delle misure provvisorie, la produzione è aumentata da circa 35 000 t a circa 35 500 t. Il volume delle vendite è salito da circa 31 500 t a circa 32 600 t. Il valore delle vendite è aumentato da circa 98 milioni di ECU a circa 108 milioni di ECU.

(326) La media ponderata delle perdite registrate dalle imprese è stata pari al 3,7 % nel 1995 e al 4,6 % nel 1996.

(327) Gli investimenti sono diminuiti da 8,7 milioni di ECU nel 1995 a circa 5,8 milioni di ECU nel 1996, con un decremento del 33 % circa.

(328) L'occupazione totale dei filatori interessati è diminuita da circa 2 240 addetti nel 1995 a circa 1 800 addetti nel 1997.

b) Effetto dell'imposizione o della mancata imposizione delle misure

(329) Circa il 95 % della produzione comunitaria complessiva di filato (con una percentuale di cotone superiore o inferiore all'85 %) è destinato all'industria a valle della Comunità. Il 44 % del consumo comunitario complessivo del filato contenente una percentuale di cotone superiore o pari all'85 % è destinato all'uso nell'industria tessile comunitaria. Data la quota del mercato comunitario di filato con una percentuale di cotone superiore all'85 % detenuta dai produttori di filato comunitari (70 %), si calcola che il 30 % circa della produzione dei filatori dipenda dai tessitori comunitari. Un forte calo della produzione comunitaria del prodotto in esame si ripercuoterebbe dunque negativamente sui filatori comunitari.

(330) Tale conclusione è suffragata anche dall'andamento delle tendenze delle vendite e della produzione dei filatori i cui dati sono stati ulteriormente analizzati, che seguivano la tendenza generale dei tessitori comunitari.

(331) Data tale interdipendenza, con tutta probabilità un calo della produzione comunitaria del prodotto in esame avrebbe notevoli effetti negativi per i filatori comunitari. Poste queste premesse, è lecito attendersi che qualsiasi miglioramento della situazione dei tessitori comunitari avrebbe effetti positivi per i filatori comunitari, grazie alla loro interdipendenza.

5. Produttori integrati

a) Natura e struttura del settore

(332) I produttori integrati sono quelli nelle cui attività rientrano la tessitura e una o più attività a monte o a valle fino al livello dei prodotti confezionati. Queste imprese utilizzano la loro produzione di tessuti di cotone greggi come input in un'attività a valle.

(333) La produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame è stata nel 1996 di 317 000 t. La quota di produzione attribuita ai tessitori integrati ammonta a circa 224 500 t.

(334) L'occupazione corrispondente a questi tessitori integrati è stata stimata pari a circa 24 000 addetti.

b) Effetto dell'imposizione o della mancata imposizione delle misure

(335) Si è sostenuto, da una parte, che i produttori integrati beneficerebbero dell'imposizione delle misure, in quanto i loro prodotti finiti o confezionati sono attualmente in competizione con prodotti finiti o confezionati che beneficiano delle importazioni a prezzi di dumping di tessuti greggi. Se non si imponessero misure, i produttori integrati continuerebbero a risentire di uno svantaggio in termini di costi che potrebbe portare al completo abbandono della tessitura in economia.

(336) D'altro canto, si è sostenuto che i produttori integrati devono avere accesso alle materie prime a basso costo per il loro mix di tessuti di cotone greggi prodotti in economia e importati, per restare concorrenziali rispetto alle importazioni a basso prezzo di articoli confezionati.

(337) A questo proposito è bene ricordare quanto segue:

- I produttori integrati che non importano tessuti greggi beneficerebbero effettivamente delle misure, dato che nel loro caso la concorrenza riguarda soprattutto queste importazioni, che consentono ad altri produttori della CE di offrire articoli confezionati a prezzi inferiori.

- Nel caso dei produttori integrati che importano tessuti greggi, l'impatto delle misure sarebbe diverso in funzione della loro dipendenza dalle importazioni dai paesi interessati.

- I prodotti confezionati quali la biancheria da letto sono già soggetti a misure antidumping, per cui le importazioni di biancheria da letto a prezzi di concorrenza sleale da paesi terzi a basso costo non costituisce al momento una concreta minaccia per i produttori integrati al livello degli articoli confezionati. Si noti che il settore della biancheria da letto costituisce il 30 % circa dell'industria del confezionamento del prodotto in esame.

- La produzione vincolata del prodotto in esame rappresentava nel 1996 il 60 % circa del totale del tessuto con una percentuale di cotone greggio pari o superiore all'85 % lavorato dall'industria della finitura comunitaria, ciò che spiega l'importanza dei produttori integrati in questo contesto.

6. L'industria a valle: finitori, convertitori e confezionatori

a) Finitori

i) Natura e struttura dell'industria della finitura

(338) I finitori trasformano il tessuto greggio in tessuto finito (sbiancato, tinto, stampato). Possono lavorare su commissione o essere integrati in un gruppo che svolge attività collegate a monte o a valle. Quelli che lavorano su commissione ottengono la materia prima da un intermediario - convertitore - senza assumerne la proprietà.

Il rapporto tra i finitori su commissione e gli altri è stato stimato in base alle informazioni relative all'Italia, che nel 1996 rappresentava il 35 % circa del totale delle attività di finitura nella Comunità. Nel 1994, l'88 % del totale delle attività di finitura venivano eseguite su commissione. Anche ammesso che tale percentuale possa essere inferiore in altri paesi, sembra ragionevole ipotizzare che dal 65 % al 70 % del totale delle attività di finitura nella Comunità siano eseguite su commissione.

L'industria della finitura è un'industria ad alta intensità di capitali con una forte concorrenza sui prezzi. Il prodotto finito, benché in alcuni casi abbastanza standardizzato (per gli schemi e i colori semplici), lascia ampio spazio per la differenziazione e lavorazioni ad alto valore aggiunto. Poiché il settore segue in larga misura la moda, i disegni tendono a variare da un anno all'altro. Le parti interessate, inoltre, hanno citato i seguenti fattori quali elementi importanti nella valutazione della concorrenzialità: qualità, tempi di esecuzione degli ordini, affidabilità delle consegne, rapidità di risposta (possibilità di modificare il prodotto in corso di lavorazione), vicinanza ai clienti, servizio e possibilità di rifinire piccoli quantitativi di tessuto.

È su queste basi che ci si può generalmente aspettare che i tessuti finiti nella Comunità mantengano un vantaggio rispetto ai tessuti finiti d'importazione.

La penetrazione del mercato delle importazioni è molto modesta (attorno al 10 % del consumo complessivo nel 1996), e i cosiddetti paesi a basso costo rappresentano il 6 % circa, mentre paesi quali gli Stati Uniti d'America, la Svizzera e il Giappone rappresentano il 4 % circa.

(339) Il totale del prodotto in esame lavorato dall'industria comunitaria della finitura nel 1996 ammontava a circa 533 000 t.

(340) Il consumo di tessuti finiti nella Comunità nel 1996 si può così ripartire:

>SPAZIO PER TABELLA>

(341) Un esame del mercato comunitario della finitura nel 1996 mostra una scarsa penetrazione delle importazioni da paesi terzi. Le importazioni di tessuti finiti dai paesi interessati, in effetti, ammontavano al 4 % circa, e la quota dei paesi terzi era del 6 %. I finitori comunitari avevano una quota del mercato comunitario della finitura pari al 90 %.

(342) L'occupazione complessiva nel settore della finitura è stata stimata pari a circa 134 000 addetti nel 1996 (12). L'occupazione nel settore della finitura corrispondente ai tessuti con una percentuale di cotone pari o superiore all'85 % di tutte le origini è stata stimata pari a circa 27 000 addetti. Nel considerare questo dato, si dovrebbe tener conto del fatto che le importazioni dai paesi sottoposti all'inchiesta costituiscono solo il 43 % della materia prima (tessuti greggi con una percentuale di cotone pari o superiore all'85 %) utilizzata come input da questo settore.

ii) Ulteriore analisi dei dati relativi ai finitori della Comunità

(343) L'analisi qui svolta si riferisce alle informazioni fornite dalle parti interessate che hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione per verificare specifici aspetti dell'inchiesta sull'interesse della Comunità.

- Finitori della Comunità.

(344) Il fatturato relativo al prodotto in esame è diminuito del 3,1 % tra il 1995 e il 1996, ed è aumentato del 15 % tra il 1996 e il 1997, periodo parzialmente coperto dalle misure antidumping provvisorie.

Il volume dei tessuti sottoposti a lavorazioni da questi finitori comunitari - espresso in metri - è diminuito del 6,7 % tra il 1995 e il 1996 ed è aumentato del 7,3 % tra il 1996 e il 1997.

La media ponderata della redditività di queste imprese è diminuita dal 15 % circa nel 1995 al 14 % nel 1996.

L'occupazione complessiva corrispondente a queste imprese è scesa dai 1 308 addetti del 1995 ai 1 234 addetti del 1997.

- Finitori che non lavorano su commissione (compresi i finitori che non lavorano su commissione puri e i finitori integrati in attività di confezione).

(345) Il fatturato delle attività di finitura relative al prodotto in esame è diminuito dell'1,1 % circa tra il 1995 e il 1996, passando da 180 milioni di ECU a circa 178 milioni di ECU. Tra il 1996 e il 1997 il fatturato è aumentato a circa 185 milioni di ECU, con un incremento del 4 % circa.

I quantitativi di tessuti finiti si sono mantenuti stabili attorno alle 12 900 t tra il 1995 e il 1997.

La media ponderata della redditività riscontrata per questi finitori ha seguito il seguente andamento tra il 1995 e il 1996: nel caso dei finitori puri la media è diminuita dall'8 % circa al 5 % circa; per i finitori integrati a valle la redditività è salita dall'1,1 % al 2,3 %. Si noti che la redditività si riferisce al rendimento commerciale complessivo e non si può direttamente imputare al prodotto o all'attività in questione.

L'occupazione complessiva relativa a questi finitori è diminuita dai 2 463 addetti del 1995 ai 2 339 addetti del 1996 e ai 2 219 del 1997.

iii) Impatto dell'imposizione di una misura antidumping

(346) La Commissione ha esaminato l'aumento dei prezzi dei tessuti di cotone greggi seguito all'imposizione di misure provvisorie in passato.

Le informazioni fornite dalle diverse parti interessate che hanno collaborato dimostra che l'aumento di prezzo dei tessuti di cotone greggi di qualsiasi origine è stato del 5,6 % tra il 1996 e il 1997, nonostante il fatto che il dazio provvisoriamente imposto fosse mediamente vicino al 15 %. Per il calcolo dell'aumento dei prezzi, non sono stati utilizzati i dati presentati da una delle imprese che hanno risposto, in base ai quali i prezzi dei tessuti di cotone greggi acquistati da quell'impresa erano diminuiti del 3,3 % tra il 1996 e il 1997; poiché nel 1996 l'impresa aveva acquistato circa l'87 % dei tessuti greggi da fonti comunitarie, si è ritenuto opportuno escluderla dal calcolo dell'aumento di prezzo.

Nello stesso periodo i prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi registrate da Eurostat sono diminuite dell'1 % circa, mentre i prezzi praticati dai produttori comunitari sono diminuiti in media del 2 % circa. Ciò contraddice quanti hanno sostenuto che, se si imponessero dazi antidumping, altri paesi terzi e tessitori europei coglierebbero l'occasione per aumentare i loro prezzi proporzionalmente al dazio.

(347) Per valutare gli effetti dell'imposizione di misure antidumping sul prezzo dei tessuti finiti, i servizi della Commissione hanno esaminato in primo luogo l'aumento medio dei costi dei tessuti di cotone greggi venduti ai finitori, e, in secondo luogo, il costo del tessuto greggio come percentuale dei costi di produzione complessivi di un tessuto finito.

In base alle risposte al questionario sull'interesse della Comunità, si direbbe che tra il 1996 e il 1997 il costo delle importazioni di tessuti di cotone greggi dai diversi paesi d'origine (provenienti soprattutto dai sei paesi interessati) sia aumentato del 5,6 %.

In media, il prezzo dei tessuti di cotone greggi di qualsiasi origine venduti a questi finitori è aumentato del 2,2 %. Ciò contraddice quanto sostenuto da alcune parti, e cioè che tutti i prezzi dei tessuti di cotone greggi aumenterebbero in misura proporzionale al dazio antidumping imposto.

Le stesse risposte ai questionari dimostrano che il costo del tessuto greggio ha inciso sul costo totale del tessuto finito in misura compresa tra il 16 % e il 52 %, a seconda del valore aggiunto dalle diverse operazioni di finitura, e che l'impatto medio è stato del 41 %.

Applicando meccanicamente questi due elementi (moltiplicando il 2,2 % per il 41 %), il costo dei tessuti finiti sarebbe dovuto aumentare dello 0,9 %.

(348) Le stesse risposte fornite dai finitori che non lavorano su commissione dimostrano che tra il 1996 e il 1997, in coincidenza con l'imposizione di misure antidumping, i prezzi dei tessuti finiti sono aumentati del 5,6 % circa. Tale aumento dei prezzi dei tessuti finiti dev'essere confrontato con un normale aumento annuale dei prezzi compreso tra l'1 % e il 2 %.

In base agli elementi sopra esposti, si può legittimamente concludere che l'aumento di prezzo dei tessuti finiti è stato superiore all'effetto meccanico del dazio antidumping provvisorio sul costo del tessuto di cotone greggio e del normale aumento annuo dei prezzi. Ciò porta alla conclusione che il settore della finitura è stato in grado non solo di scaricare il dazio sull'anello successivo della catena, ma anche di aumentare i suoi profitti.

L'analisi dei profitti medi conseguiti dai finitori che non lavorano su commissione sul prodotto in esame dimostra infatti che, pur essendo diminuita dal 7,4 % nel 1995 al 6,1 % nel 1996, la redditività relativa al prodotto in esame è aumentata tra il 1996 e il 1997, passando da una media del 6,1 % a una media del 6,6 %.

(349) Si può concludere, in primo luogo, che l'ammontare del dazio antidumping imposto in via provvisoria non è stato interamente scaricato sui confezionatori attraverso il costo del tessuto finito, ma che parte di esso è stato piuttosto accollato agli importatori e che, per quanto riguarda la parte di dazio posta a carico dei finitori, questi ultimi non soltanto hanno scaricato interamente la parte a loro carico sui confezionatori, ma, in taluni casi, hanno aumentato ulteriormente i prezzi. Perciò i dazi provvisori non hanno danneggiato la capacità dei finitori di mantenere, o addirittura di aumentare, i loro profitti sui tessuti finiti in cui era incorporato il prodotto in esame.

(350) Quanto all'impatto delle misure provvisorie adottate in passato sulla situazione dei fornitori su commissione, si è sostenuto che, se venissero imposte misure antidumping, le importazioni di tessuti finiti aumenteranno, ciò che avrebbe ripercussioni negative sui fornitori su commissione portando a una riduzione dei volumi di tessuti finiti. Questo a sua volta inciderebbe negativamente sulla redditività e metterebbe addirittura a repentaglio la continuazione dell'attività.

Le informazioni fornite dai finitori su commissione dimostrano che i volumi di tessuti finiti sono diminuiti del 6 % tra il 1995 e il 1996 e sono aumentati del 7,5 % nel corso del 1997, riportandosi ai livelli del 1995.

Il calo dei volumi trasformati registrato nel 1996 sembra dovuto all'incertezza creata dalla precedente inchiesta antidumping più che alle importazioni di tessuti finiti. Nel corso del 1996 le importazioni di tessuti finiti sono diminuite del 4 % rispetto al 1995, ed anche il volume trasformato dai finitori su commissione è diminuito del 6 % circa. Nel 1997, invece, le importazioni di tessuti finiti sono aumentate e anche i volumi trasformati dai finitori su commissione sono aumentati del 7 %.

(351) Come si è visto, poiché l'imposizione di un dazio antidumping non si tradurrebbe direttamente in un aumento meccanico del costo del prodotto finito e dato che i più importanti concorrenti a basso costo della Comunità sono rigidamente limitati dai contingenti previsti per i tessuti finiti, il rischio di una penetrazione del mercato non costituisce un'effettiva minaccia.

A questo proposito è bene ricordare che la penetrazione del mercato da parte delle importazioni da paesi terzi nel settore dei tessuti finiti è la più bassa di tutti i settori tessili, ivi compresi i mercati vincolati e non vincolati: filato 25 %, tessuti greggi 43 %, articoli confezionati 40 %, mentre la penetrazione delle importazioni nel settore del tessuto finito ammontava al 10 %.

iv) Conclusione

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R0773.2

(352) In base alle informazioni ricevute, si è osservato che l'impatto delle misure sul settore non induce la Commissione a confermare quanto sostenuto dalle parti interessate. Nel corso del 1997, infatti, i finitori su commissione sono stati in grado di mantenere il volume dei tessuti finiti nonostante un certo incremento delle importazioni di tessuti finiti. In secondo luogo, i finitori che non lavorano su commissione e i trasformatori sono stati in grado di aumentare i loro prezzi aldilà dell'effetto meccanico dell'aumento dei prezzi dei tessuti greggi importati dai paesi interessati. Questo aumento dei prezzi si è inoltre tradotto in un aumento della redditività del prodotto in esame. Si direbbe inoltre che il rischio di una penetrazione del mercato da parte delle importazioni di tessuti finiti non costituisca un'effettiva minaccia.

b) Importatori-operatori commerciali

i) Dati relativi agli importatori-operatori commerciali rappresentativi

(353) Gli importatori-operatori commerciali che hanno risposto al questionario sull'interesse della Comunità rappresentano il 15 % circa del totale delle importazioni dai paesi interessati, e cioè circa 16 000 t.

(354) Nel 1995 e nel 1997 le importazioni di tessuti di cotone greggi dai paesi interessati hanno rappresentato rispettivamente il 65 % e il 67 % del totale delle importazioni di tessuti di cotone greggi di tutte le origini. Le importazioni da altri paesi terzi rappresentavano il 36 % del totale delle importazioni di tutte le origini nel 1995 e il 33 % nel 1997. Si direbbe dunque che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti, gli importatori abbiano continuato a rifornirsi del loro fabbisogno di tessuti greggi dai paesi interessati.

(355) I prezzi di vendita dei tessuti greggi nella Comunità di questi importatori sono aumentati del 9 % circa tra il 1996 e il 1997. Si direbbe dunque che gli importatori abbiano assorbito parte del dazio.

(356) La redditività complessiva di queste imprese è scesa dal 5 % nel 1995 al 4 % nel 1996.

ii) Conclusione

(357) In base all'esperienza del precedente periodo di applicazione delle misure antidumping provvisorie, si conclude provvisoriamente che, se fossero imposte misure antidumping, gli importatori assorbirebbero una parte del dazio e scaricherebbero la parte rimanente sull'anello successivo della catena, vale a dire sui trasformatori o sui fornitori indipendenti. Data la possibilità di scaricare parte del dazio e dato il mix di prodotti importati da paesi d'origine coperti da un'eventuale misura antidumping e da altri paesi non coperti, si ritiene che l'eventuale impatto delle misure sugli importatori-operatori commerciali del prodotto in esame non sarebbe tale da mettere a repentaglio la loro attività economica.

c) Confezionatori

i) Natura e struttura dell'industria

(358) La confezionatura è la fase in cui il tessuto finito viene trasformato in un articolo confezionato, quale un capo d'abbigliamento, un articolo domestico o un articolo industriale.

È la fase in cui si crea il maggiore valore aggiunto, che va mediamente dal 25 % circa al 70 %.

L'occupazione impiegata nella confezione di tutti i tessuti di cotone è stata stimata attorno ai 390 000 addetti nel 1996.

ii) Effetti dell'imposizione di misure antidumping.

(359) Alcune parti hanno sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping sui tessuti di cotone greggi provenienti dai paesi interessati porterà a un aumento dei costi per i confezionatori e di conseguenza a una perdita di concorrenzialità nei confronti delle importazioni di articoli confezionati.

(360) Un esame dei diversi calcoli dei costi relativi a vari articoli confezionati presentati da diverse parti interessate dimostra che il rapporto del costo del tessuto finito sul prezzo di vendita va dal 15 % al 45 % ed è in media del 35 %. Anche se non fosse assorbito nessun costo, il prezzo non dovrebbe aumentare in media di più del 2 %.

(361) Alcune parti hanno inoltre sostenuto che l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di tessuti greggi si ripercuoterà negativamente sui confezionatori, soprattutto quelli del settore dei tessili per la casa, in quanto tale settore fa largo uso del prodotto in esame per la confezione di articoli quali tessuti per i letti e per l'arredamento e risente della concorrenza delle importazioni dai paesi terzi a basso costo.

(362) A questo proposito è bene ricordare che uno dei principali prodotti tessili per la casa - la biancheria da letto, che si calcola rappresenti il 30 % circa della confezione che utilizza il prodotto in esame - è attualmente oggetto di misure antidumping e che, pertanto, l'impatto concorrenziale delle importazioni da altri paesi terzi è relativamente limitato.

Si conclude dunque provvisoriamente che l'imposizione di un dazio antidumping non avrà un impatto significativo sulla situazione economica dei confezionatori.

d) Consumatori

(363) Il prodotto in esame costituisce un prodotto intermedio, normalmente non commercializzato nelle rivendite al minuto. In particolare il cotone greggio è un materiale sottoposto a numerose trasformazioni prima di essere venduto al consumatore. Al fine di valutare l'impatto sui consumatori delle misure antidumping, è opportuno esaminarne gli effetti sugli operatori economici a monte della catena commerciale. Come indicato in precedenza, l'impatto negativo delle misure sui finitori e sui confezionatori è irrilevante. In particolare l'aumento del prezzo del prodotto finito per il consumatore è prevedibile che non sia superiore all'aumento del prezzo per i confezionatori, quest'ultimo essendo valutato pari a circa il 2 % del costo totale dei prodotti finiti.

7. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(364) Per tener conto di tutti gli interessi in gioco, come previsto all'articolo 21 del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato tutte le argomentazioni e le questioni sollevate da tutte le parti interessate nel corso dell'inchiesta.

L'analisi si è concentrata sui possibili costi e benefici per i principali settori interessati dal procedimento: i produttori comunitari, vale a dire i tessitori e l'industria a monte, da una parte, e l'industria a valle, in particolare i finitori, dall'altra.

(365) Per quanto riguarda i tessitori comunitari, tali imprese sembrano essere vitali e concorrenziali, ad alta intensità di capitale e costituire una consistente fonte di occupazione (tanto più se si tien conto anche dell'occupazione nel settore della filatura, che è direttamente collegato). Questo settore è molto esposto alla concorrenza internazionale dei paesi a basso costo; la redditività media è modesta, se non addirittura negativa, ciò che mette a repentaglio la sua sopravvivenza in assenza di misure antidumping. Se questo settore scomparisse, ciò avrebbe conseguenze negative non solo per i filatori, ma anche per tutta l'industria del cotone, compresi i settori a valle per i quali costituisce una fonte di approvvigionamento comoda e stabile.

(366) Per quanto riguarda i finitori comunitari, i servizi della Commissione hanno rilevato che, globalmente, l'occupazione nel settore è di importanza paragonabile a quella dell'industria della tessitura.

(367) Il settore è meno esposto alle importazioni da paesi a basso costo; grazie ai suoi vantaggi concorrenziali, quali il design, la qualità e l'adattabilità alle mode la sua redditività è generalmente superiore, dato che anche i rischi commerciali sono superiori.

Per quanto riguarda il presunto rischio di una perdita di quota di mercato a causa del passaggio all'importazione di tessuti finiti, si è riscontrato che tale rischio è minimo, alla luce dei contingenti e delle limitate capacità produttive dei paesi terzi.

(368) L'esame degli effetti che le misure provvisorie hanno avuto sui tessitori della Comunità, nonché dell'effetto osservato sull'industria a valle della Comunità, indica un adattamento a breve termine alle condizioni di mercato. I tessitori comunitari hanno beneficiato delle misure provvisorie e si direbbe che essi non abbiano aumentato i loro prezzi nella stessa misura dei dazi antidumping imposti. È possibile che, più a lungo termine, l'imposizione di misure produca vantaggi maggiori per l'industria comunitaria (aumento della capacità produttiva, diminuzione dei costi medi, aumento dei profitti).

Per quanto riguarda i finitori, l'esempio del periodo in cui sono state in vigore le misure provvisorie ha dimostrato che la pretesa impossibilità di scaricare l'aumento dei costi sull'industria più a valle non ha trovato riscontro e che l'aumento dei costi delle materie prime è stato ripartito tra i diversi anelli della catena. I prezzi dei tessuti greggi originari dei paesi interessati e di paesi terzi non sono aumentati nella stessa misura del dazio antidumping medio imposto (15 %). Se le misure provvisorie fossero state confermate in via definitiva, però, è probabile che si sarebbero potuti accentuare alcuni effetti negativi sui finitori della Comunità (aumento dei prezzi all'esportazione dei paesi interessati e magari anche un certo aumento dei prezzi di paesi terzi).

(369) Per quanto riguarda i filatori della Comunità, tali imprese dipendono in notevole misura dai tessitori della Comunità. Qualsiasi vantaggio per i tessitori della Comunità si ripercuoterà dunque positivamente sui filatori della Comunità.

(370) Per quanto riguarda i confezionatori, gli effetti nei loro confronti di eventuali misure antidumping sono attutiti dalla loro distanza dal prodotto in esame e dall'elevato valore aggiunto della confezione.

(371) Alla luce dei fattori sopra citati, i servizi della Commissione hanno provvisoriamente concluso che non sono emerse ragioni convincenti per non imporre misure antidumping nel presente procedimento.

H. DAZIO PROVVISORIO

(372) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, devono essere adottate misure provvisorie, al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, dall'Egitto, dall'India, dall'Indonesia, dal Pakistan e dalla Turchia arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(373) Data la grande varietà di strutture dei tessuti originari dei sei paesi interessati, si ritiene opportuno che la misura antidumping prenda la forma di un dazio antidumping ad valorem.

(374) Per determinare il livello del dazio provvisorio, si è tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Poiché il pregiudizio consiste soprattutto in una compressione dei prezzi e della quota di mercato, e in una mancanza di redditività, l'eliminazione del pregiudizio richiederebbe che i produttori comunitari potessero aumentare i prezzi a livelli remunerativi, senza ridurre i volumi delle vendite. A tal fine, i prezzi delle importazioni in questione originarie dei sei paesi interessati devono aumentare in misura adeguata.

(375) Per stabilire il livello di dazio adeguato per eliminare il pregiudizio provocato dal dumping, occorre in primo luogo considerare il profitto minimo, tasse non corrisposte, necessario ai produttori comunitari per rimanere concorrenziali. Si è accertato che un margine di profitto dell'8 % si potrebbe considerare il minimo adeguato che ci si potrebbe aspettare per l'industria comunitaria in assenza di dumping pregiudizievole, tenendo conto della sua necessità di fare investimenti a lungo termine.

(376) Per il calcolo della soglia del pregiudizio, vale a dire dei prezzi sottocosto, si è sommata la media del mancato profitto dei produttori comunitari compresi nel campione, nel periodo dell'inchiesta, ai prezzi accertati di vendita dei produttori comunitari. Si è quindi espresso il margine medio ponderato di pregiudizio accertato come percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

(377) Quando i margini di dumping accertati per un determinato produttore esportatore sono risultati inferiori al corrispondente aumento dei prezzi all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio, calcolato con il metodo suesposto, i dazi provvisori imposti dovrebbero limitarsi al margine di dumping stabilito.

(378) Il dazio antidumping proposto per le imprese che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione è pari al margine di dumping medio del campione, ponderato in base al fatturato delle esportazioni verso la Comunità, fatta eccezione per la Turchia, per la quale il dazio e stato basato sulla soglia del pregiudizio, e per l'Indonesia, per la quale il dazio si è basato sulla denuncia.

(379) Il dazio antidumping per le imprese che non hanno collaborato si base sul più alto margine di dumping calcolato per le imprese comprese nel campione, fatta eccezione per la Turchia, per la quale - data la scarsa collaborazione - si è utilizzato il tipo rappresentativo oggetto del dumping più elevato dell'esportatore con il margine di dumping più elevato.

I. DISPOSIZIONI FINALI

(380) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del Protocollo addizionale dell'accordo di associazione CE-Turchia, l'11 luglio 1997 la Commissione ha presentato una domanda al Consiglio di associazione CE-Turchia essendo stata avviata un'inchiesta antidumping nei confronti di esportatori turchi del prodotto in esame. Non essendo stata adottata alcuna decisione del Consiglio di associazione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, la Commissione applica misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario della Turchia, in conformità di detto articolo e dell'articolo 7 del regolamento di base.

(381) Ai fini di buona amministrazione occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. È opportuno precisare che tutte le conclusioni tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'imposizione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi di cui ai codici ex NC da 5208 11 90 a 5208 19 e da 5209 11 a 5209 19 (Codici Taric 5208 11 90 90, 5208 12 11 90, 5208 12 13 90, 5208 12 15 90, 5208 12 19 90, 5208 12 91 90, 5208 12 93 90, 5208 12 95 90, 5208 12 99 90, 5208 13 00 90, 5208 19 00 90, 5209 11 00 90, 5209 12 00 90, 5209 19 00 90) originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan, dell'Egitto e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, da applicarsi sul prezzo cif netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, per i prodotti originari dei paesi di seguito elencati, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. In deroga al paragrafo 2, ai produttori ed esportatori elencati nell'Allegato I, si applicano le seguenti aliquote di dazio antidumping:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. In deroga al paragrafo 2, alle società sottoelencate si applicano le seguenti aliquote di dazio antidumping:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. I prodotti classificati ai codici NC 5208 11 90 10, 5208 12 11 10, 5208 12 13 10, 5208 12 15 10, 5208 12 19 10, 5208 12 91 10, 5208 12 93 10, 5208 12 95 10, 5208 12 99 10, 5208 13 00 10, 5208 19 00 10, 5209 11 00 10, 5209 12 00 10, 5209 19 00 10 di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e consistenti in tessuti prodotti su telai azionati esclusivamente con le mani o con i piedi (codici Taric . . .) sono esenti dal dazio di cui all'articolo 1.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente ai prodotti che all'ammissione in libera pratica nella Comunità saranno accompagnati da

a) un certificato delle autorità competenti del paese d'origine conforme al modello di cui all'allegato II; oppure

b) un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio (13).

3. I certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 2, lettera a), saranno validi unicamente se i paesi d'origine avranno comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità governative situate sul loro territorio abilitate a rilasciare detti certificati, unitamente a modelli dei timbri utilizzati da dette autorità e ai nomi e agli indirizzi delle autorità governative competenti responsabili del controllo dei certificati. I timbri saranno validi a partire dalla data in cui la Commissione avrà ricevuto i modelli.

4. I certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 2 saranno validi solo se le opzioni a) e c) della casella 11 saranno annullate e se certificheranno che i prodotti in questione corrispondono alla descrizione dell'opzione b).

5. Si applicano le opportune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, e in particolare le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di cui agli articoli 93, 93 bis e 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (14), come ove applicabili, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione (15).

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di base, gli interessati possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU C 210 dell'11. 7. 1997, pag. 13.

(4) Fatta eccezione per la Repubblica popolare cinese.

(5) Fonti: CITH (Centro di informazione tessile-abbigliamento), Euratex ed Eurocoton.

(6) Fonti: Eurostat e, per gli anni fino al 1995, gli istituti statistici della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

(7) Fonti: Eurostat e, per gli anni fino al 1995, gli istituti statistici della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

(8) Tale progetto si svolge nel quadro del programma di ricerca comunitario Brite.

(9) Fonte: CITH (Categoria AMF n. 1), dati disponibili solo per EU-12.

(10) Fonte: Euratex.

(11) Fonte: Euratex, CITH ed Eurostat.

(12) Fonte: Euratex.

(13) GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(14) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(15) GU L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE IMPRESE CHE HANNO COLLABORATO

Repubblica popolare cinese

Tutti gli esportatori

Egitto

Tutti gli esportatori

Indonesia

- PT Sandratex,

- Group Batik Keris (PT Batik Keris, PT Danliris, PT Catur Jantra),

- Group GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia, PT Primatexco),

- PT Bina Nusantara Prima,

- PT Batam Textile,

- PT Maha Mujur Textile,

- PT Five Star,

- PT Bintang Agung.

Pakistan

- Abdur rahman corporation,

- Abdyul rehman cor. kyc,

- Acme Mills Karachi,

- Ajaz Enterprise, Karachi,

- Al Rehmat traders,

- Al-Karam, Karachi,

- Ali ind Ltd,

- Arshad cor. kyc, Faisalabad,

- Arzoo international,

- Arzoo textile mills,

- Baak ind.,

- Bahrara fabrics fsd,

- Be be jan pakistan, Faisalabad,

- Bismillah tex.,

- Chawala enterprises,

- Chenab fabrics & pro,

- Cotton arts Ltd,

- Decent industries,

- Decent textiles, Faisalabad,

- Dowood textiles Ltd,

- Ehsan Fabrics Ltd, Lahore,

- Elahi enterprises Limited, Lahore,

- Elahi Spinning & weaving mills, Lahore,

- Em jay exports Ltd,

- En em industries Ltd,

- Fazal abdullah export,

- Five star textile ind.,

- Gohar enterprises,

- Gohar international,

- Gulistan Weaving Mills Ltd,

- Gulsham weaving mills Ltd, Lahore,

- ICC textiles Limited, Lahore,

- Ihsan yousaf textiles,

- Imran textile,

- Ishaq textile mills, Faisalabad,

- JK brothers Ltd,

- JK Exports, Faisalabad,

- JK Sons Ltd, Faisalabad,

- JMS trading co kyc,

- Kohinoor calico mill kyc,

- Kohinoor Fabrics Limited,

- Latif hansel kyc,

- Mahboob amin,

- Mahmood textile mills Limited, Multan,

- Majeeda textile Ltd,

- Master textile mills Limited, Lahore,

- Megatex Limited,

- Mian Textile, Lahore,

- MK sons Ltd,

- Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi,

- MSC Textiles, Faisalabad,

- Mughanum Ltd,

- Mutual trading corporation, Karachi,

- Mutual trading group,

- Nakshbandi industries Limited, Karachi,

- Nash garments, Karachi,

- Nash textiles, Karachi,

- Naveed Agencies, Karachi,

- Naveed tex; ind,

- Nishitex enterprises,

- Paradise textile,

- Parsons Limited Industries Ltd,

- Prime Weaving Factory, Karachi,

- Qayyum rashid textiles,

- Regency textiles Ltd, Lahore,

- Roomi enterprise Limited, Karachi,

- Saba textiles Limited, Karachi,

- Samin textiles Limited, Lahore,

- Samira Fabrics, Karachi,

- Saquib fabrics,

- Saya weaving mills Ltd, Karachi,

- Sayeeda syndicates kyc,

- Service fabrics Limited,

- Shahzad siddique Faisalabad,

- Shams textile cor.,

- Shams textile mills Ltd, Karachi,

- Sharif tex. ind,

- Sna tex.,

- Suraj Cotton Mills Ltd, Lahore,

- Syncotex agencies kyc,

- Taha Garments Limited, Karachi,

- Tanveer weavings Ltd, Lahore,

- Tariq enterprises,

- Tex-arts,

- Texto print mills (pvt),

- The Crescent textile mills Ltd, Faisalabad,

- Tradex,

- Worldover enterprises Ltd, Karachi,

- Xebec tex,

- ZA international,

- Zahidjee brothers,

- Zahidjee fabrics,

- Zam Zam weaving & proc.

Turchia

- Isko Tekstil Sanayi ve Ticaret A S,

- GAP - Güneydogu Tekstil Sanayi ve Ticaret A S,

- Kipas - Kahramanmaras Iplik Pamuk Ticaret ve Sanayi A S,

- Tac Sanayive,

- Isko.

India

- A S Marimuthu, Rajapalayam,

- Anglo French Textiles, Pondicherry,

- Anudeep Enterprises Pvt. Ltd, Mumbai,

- Art Leather Limited, Mumbai,

- Arumuga Textile Exporters, Chatrapatti,

- Arun Textiles, Rajapalayam,

- Aryan Finefab Ltd M/S, Mumbai,

- Atlas Export Enterprises, Karur,

- Auroville Exports Trust M/S, Auroville,

- Ayyappan Textiles Limited, Madurai,

- B K S Mills, Coimbatore,

- B N Sardar & Sons, Calcutta,

- Bharat Vijay Mills, Kalol,

- Bhiwani Denim & Apparels Limited M/S, Haryana,

- Blue Bull Textiles, Tirupur,

- Bojaraj Textile Mills Ltd, Madurai,

- Bonanza Overseas Pvt. Ltd,

- Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Mumbai,

- Chiranjilal Choudhary & Sons, Delhi,

- Classic Connections, Bombay,

- CLC Corporation, Delhi,

- D V Textiles M/S, Mumbai,

- Dhanalaksmi Weaving Works, Cannanore,

- Durga Textiles, Tirupur,

- Emperor Trading Company, Tirupur,

- Emti Exports Ltd, Mumbai,

- Esskay International M/S, Bombay,

- Forbes Gokak Ltd, Mumbai,

- GR Mani Textiles, Chatrapatti,

- GD JD Exports, Chennai,

- Ginni International Ltd, New Delhi,

- Gokul Fabrics, Madras,

- Govindji Trikamdas & Co. M/S, Mumbai,

- Govindji Trikamdas Exports Ltd, Mumbai,

- Group Ashima Texcellence (Ashima Fabrics, Ashima Denims, Ashima Syntex Limited), Ahmedabad,

- Guru Nanak Exports, Gurgaon,

- IA Intercontinental, Madras,

- Ideal Expo Fabrics Limited, Salem,

- Inter Globe Services, Mumbai,

- JCT Limited, Mumbai,

- Jindal (India), Ahmedabad,

- Jindal Worldwide Ltd, Ambawadi,

- Jyoti Overseas Limited, Indori,

- Kanakalakshmi Mills (P) Ltd, Coimbatore,

- Kanoria Chemicals & Industries Limited, Ahmedabad,

- Keshavlal Talakchand M/S, Bombay,

- Kitex Exports Limited, Cochin,

- Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore,

- Lotus Mills M/S, Tirupur,

- Loyal Textile Mills Limited, Tamil Nadu,

- M S Mathivanan M/S, Komarapalayam,

- M U A Arumugaperumal & Sons, Chatrapatti,

- Mahavashtra state textile corporation Ltd, Mumbai,

- Morarjee Goculdas Spg. & Wvg. Co. Ltd, Bombay,

- N W Exports Limited, Mumbai,

- Naatchiar Textile Exporters, Chatrapatti,

- Nahar Fabrics Limited, Ludhiana,

- National Textile Corporation Limited, New Delhi,

- Navnitlal & Co., Mumbai,

- Niyati Overseas, Coimbatore,

- Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Mumbai,

- P A P Exports, Karur,

- Pankaj Trading Co. M/S, Bombay,

- Parag Trading Corporation, Mumbai,

- Pasupati Fabrics Limited, New Delhi,

- Patodia Syntex Ltd, Bombay,

- Piramal Sons Ltd, Mumbai,

- Piramal Spg. & Wvg. Mills Limited, Mumbai,

- Pothys Cotton Products Pvt. Ltd, Srivilliputtur,

- Pradeep Investments Pvt. Ltd, Mumbai,

- Prakash Cotton Mills Ltd, Mumbai,

- Prathishta Weaving & Knitting Company Limited, Coimbatore,

- Preemier Textile, Tirupur,

- Preeti Impex, Salem,

- Premier Enterprises, Chatrapatti,

- Premier Mills Limited, Coimbatore,

- Premier Textile Exporters M/S, Chatrapatti,

- Pushpsons Industries Ltd, New Delhi,

- Ram Textiles M/s, Karur,

- Rama Qualitex Limited, Bangalore,

- Rite Exports, New Delhi,

- S D Enterprises, Mumbai,

- Sabare International, Karur,

- Sajjan Textiles Mills Limited M/S, Mumbai,

- Sajjan Udyog Export Limited M/S, Mumbai,

- Sambandam Exports, Tirupur,

- Sap Chemical Industries Pvt. Ltd, Mumbai,

- Sathya Textiles, Tirupur,

- Senthill textiles, Tirupur,

- Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd, Baroda,

- Shanudeep Private Limited, Mumbai,

- Sheth Exports M/S, Bombay,

- Sheth Investments & Trading Co. Ltd M/S, Bombay,

- Shri Vishnu Fabrics, Tamil Nadu,

- Sigma Exports, Mumbai,

- Sitalakshmi Mills Limited, Madurai,

- Sivakkumar Mills, Palladam,

- Sivam Fabrics, Tirupur,

- Sky International, Tirupur,

- SMT Exports, Tirupur,

- Sohanlal Balkrishna Export M/S, Bombay,

- Sree Rangsan Textiles, Komarapalayam,

- Sri Balaji Fabric, Tirupur,

- Sri Dhavamani Textiles, Erode,

- Sri Rajasekar Textiles, Chatrapatti,

- Sri Rani Lakshmi Gng. Spg. & Wvg. Mills Ltd, Madurai,

- Sri Saravanaa Exports Company, Rajapalayam,

- Sri Sarita Synthetics Ltd, Hyderabad,

- Sri Vasavi Impex (P) Ltd, Hyderabad,

- Srinavasa Textiles, Chatrapatti,

- Standard Industries Limited, Mumbai,

- Sudha Mills M/S, Mumbai,

- Sun Enterprises M/S, Mumbai,

- Supreme Bandages, Chatrapatti,

- Suresh & Company, Bombay,

- Suruthi Fabricss, Madurai,

- Surya Cotton Fabrics, Tirupur,

- Tamarai Mills Ltd, Coimbatore,

- The Arvind Mills Limited, Ahmedabad,

- The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd, Mumbai,

- The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai,

- The Lakshmi Mills Company Limited, Coimbatore,

- The Ruby Mills Ltd, Mumbai,

- The Western India Cottons Ltd, Pappinisseri,

- Trend Setters, Mumbai,

- Trident Textile Mills Ltd, Chennai,

- V & K Associates, Bombay,

- Vadivel Sizing & Weaving Mills Pvt. Ltd, Tirupur,

- Varadhalakshmi Mills Limited, Madurai,

- Velraj Exporters Private Ltd, Coimbatore,

- Vijayeswari Textiles Limited, Coimbatore,

- Vrindavan Overseas, Hathras,

- VTC Industries Limited, Mumbai,

- Wisdom Fabrics, Palladam,

- World-Tex Limited, Noida,

- Yarn Syndicat Limited, Calcutta.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1 Exporter (name, full address, country)

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2 No

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne

3 Consignee (name, full address, country)

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

4 Country of origin

Pays d'origine

5 Country of destination

Pays de destination

6 Place and date of shipment - Means of transport

Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

7 Supplementary details

Données supplémentaires

8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

9 Quantity

Quantité

10 FOB Value (1)

Valeur fob (1)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shownin box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country)

Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At - À ,on - le

(Signature) (Stamp - Cachet)

(1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

>FINE DI UN GRAFICO>

Top