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Document 31998R0293

    Regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione del 4 febbraio 1998 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93

    GU L 30 del 5.2.1998, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2004; abrogato da 32004R0594

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/293/oj

    31998R0293

    Regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione del 4 febbraio 1998 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 05/02/1998 pag. 0016 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 293/98 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1998 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agromonetario a decorrere dal 1° gennaio 1993; che, nell'ambito di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (4), ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione (5), ferme restando le precisazioni o le deroghe eventualmente previste dalle norme che disciplinano i settori interessati secondo i criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili, dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92, nel settore degli ortofrutticoli, in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per quanto riguarda alcuni aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

    considerando che nuove organizzazioni comuni di mercato sono state istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 (7), per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, e dal regolamento (CE) n. 2201/96 (8), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (9), per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è opportuno adattare a tale nuova situazione i fatti generatori definiti dal regolamento (CEE) n. 1145/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3434/93 (11), ed abrogare il suddetto regolamento (CEE) n. 1445/93;

    considerando che gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1493/97 (13), stabiliscono, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, i volumi minimi di produzione commercializzabile richiesti dalle organizzazioni di produttori riconosciute; che detti volumi sono annuali; che è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo di detti volumi al 1° gennaio dell'anno cui essi sono riferiti;

    considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono fissare un limite massimo all'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro versata dai fondi di esercizio; che è opportuno applicare al tasso di conversione del massimale suddetto il fatto generatore applicabile all'indennità di ritiro concomitante;

    considerando che per la determinazione dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è necessario che siano convertiti in ecu il valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori, l'importo indicativo dei fondi di esercizio, l'importo relativo ai contributi finanziari effettivi dei membri delle organizzazioni di produttori ai fondi di esercizio, nonché l'importo relativo alle spese realizzate a titolo dei programmi operativi definiti agli articoli 7 e 9 del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1501/97 (15); che si tratta di importi annuali; che è opportuno, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92, stabilire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a detti volumi al 1° gennaio dell'anno cui essi si riferiscono;

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1068/93, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro; che tale disposizione va applicata non solo alle operazioni di ritiro effettuate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, ai massimali delle spese di cernita e di imballaggio delle mele e degli agrumi distribuiti gratuitamente e presi in consegna, in forza dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, alle condizioni previste dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (16), modificato dal regolamento (CE) n. 1946/97 (17), nonché all'aiuto forfettario per le operazioni di condizionamento di taluni prodotti ritirati dal mercato e distribuiti gratuitamente, previsto, per la campagna 1997/1998, dall'articolo 15 bis del suddetto regolamento (CE) n. 659/97; che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate all'aiuto per le spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente previsto - in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 - dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/97;

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (19), prevede che un elemento pari a 0,7245 ECU per 100 chilogrammi sia dedotto dai corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo, qualora questi siano constatati nella fase grossista/dettagliante; che è opportuno applicare in questo caso, e per analogia, le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applicano al calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94;

    considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94(«metodo fattura») è necessario convertire in ecu il prezzo d'entrata della partita in questione; che ciò deve essere fatto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93 e all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (21); che, per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93, i tassi applicabili devono essere quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana;

    considerando che la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 fa parte del regime degli scambi con i paesi terzi instaurato dal titolo V del suddetto regolamento; che ad essa è pertanto applicabile l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede un aiuto per il settore delle nocciole; che, conformemente alle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1474/97 della Commissione (22), l'aiuto suddetto è concesso alle organizzazioni di produttori per i prodotti ad esse conferiti; che, dato l'elevato numero di produttori, è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a detto aiuto il primo giorno del mese in cui l'organizzazione di produttori in questione prende in consegna i prodotti;

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 istituisce un regime di aiuto alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tale regime prevede la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore; che in tal caso, visto l'elevato numero di operatori, trasformatori o produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (23), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (24), ha introdotto un regime di aiuti alla trasformazione vincolati al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi; che, essendovi due raccolti all'anno, è opportuno stabilire il fatto generatore applicabile a ciascun raccolto all'inizio del raccolto stesso;

    considerando che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un aiuto per la coltura di talune varietà di uva destinate alla produzione di uve secche; che l'importo di detto aiuto è stabilito per ettaro; che è opportuno applicare all'aiuto in questione le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 alle operazioni di ammasso di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96 e, in particolare, al prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e all'aiuto all'ammasso di cui al paragrafo 4 del suddetto articolo 9;

    considerando che l'importo in ecu indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e fichi secchi non trasformati (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95 (26), rappresenta il valore residuo delle uve e dei fichi secchi in giacenza alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 7; che a questa data deve quindi intervenire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a detto importo;

    considerando che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 possono essere applicate ai prezzi di vendita delle uve secche e dei fichi secchi non trasformati detenuti dagli organismi ammassatori, fissati anticipatamente in ecu in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    considerando che le modalità delle vendite mediante gara, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96, delle uve secche e dei fichi secchi non trasformati detenuti dagli organismi ammassatori sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione (27), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/97 (28); che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento (CEE) n. 626/85, le offerte sono espresse nella moneta dello Stato membro da cui dipende l'organismo ammassatore che procede alla gara; che l'articolo 15 dello stesso regolamento prevede che sia eventualmente fissato un prezzo minimo di vendita in funzione delle offerte ricevute; che è opportuno che alle offerte e ai prezzi minimi sia applicabile lo stesso tasso di conversione agricolo; che, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il fatto generatore del tasso in questione deve intervenire all'ultimo giorno del termine di presentazione delle offerte fissato in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 626/85;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1068/93 per le cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3, secondo comma, e 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto forfettario temporaneo, espresso in ecu per ettaro, al settore degli asparagi destinati alla trasformazione; che, conformemente alle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione (29), detto aiuto è concesso per le campagne 1997, 1998 e 1999; che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 è applicabile all'aiuto in questione; che, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97, la campagna di commercializzazione degli asparagi va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

    considerando che, da un lato, il prezzo minimo all'importazione di uve secche e di talune ciliegie trasformate e la tassa compensativa di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/96 e, dall'altro, la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento e, infine, la tassa all'esportazione di taluni prodotti contenenti zucchero addizionato, di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, fanno parte del regime degli scambi con i paesi istituito dal titolo II del regolamento in questione; che ad essi è quindi applicabile l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (30) ha istituito un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi; che detto regime prevede la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di limoni, pompelmi e pomeli, arance, mandarini, clementine e satsuma consegnati all'industria di trasformazione nel quadro di contratti; che in tal caso, visto il numero elevato di operatori, trasformatori o produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti; che tale giorno è quello della consegna all'industria di trasformazione, constatato conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione (31) recante le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96;

    considerando che misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube sono state istituite dal titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (33); che detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96; che tuttavia l'articolo 53 del suddetto regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori, a norma del succitato titolo II bis, sono mantenuti sino ad esaurimento degli stessi; considerando che, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1363/95, l'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, è versato al termine di ciascun periodo annuo di riferimento; che è quindi opportuno, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, fissare al 1° gennaio di ciascun periodo annuo di riferimento il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al massimale dell'aiuto in questione, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio (35), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/97 (36);

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (37), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95, prevede la concessione di un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori; che l'importo dell'aiuto, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del suo riconoscimento; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a tale aiuto va quindi fissato al primo giorno di tale campagna;

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1991/92 prevede la concessione alle organizzazioni di produttori di un aiuto per la realizzazione di un programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria e fissa l'importo massimo dell'aiuto per ettaro e per anno; che è quindi opportuno fissare, all'inizio della campagna di commercializzazione in parola, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile, ogni anno, al suddetto importo;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (38), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (39), ha istituito misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli; che le modalità d'applicazione di una parte di tali misure sono definite dal regolamento (CE) n. 489/97 (40);

    considerando che l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3763/91 istituisce un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, ad esclusione delle banane diverse dai platani, per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, nonché per le spezie di cui al codice 0910, destinati all'approvvigionamento esclusivo del mercato dei DOM; che la concessione di detto aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura tra determinati produttori ed operatori; che detto aiuto è concesso per quantitativo di prodotti consegnati nel quadro dei suddetti contratti; che, in tal caso e a causa del gran numero di operatori e di produttori in questione, nonché in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, occorre fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il produttore ha effettuato la fornitura, quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 489/97;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3763/91 prevede un aiuto per la produzione di vaniglia verde destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) di estratti di vaniglia; che detto aiuto è concesso per quantitativo di prodotto; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 489/97, l'aiuto in questione è versato ai produttori tramite preparatori riconosciuti; che, per analogia, è opportuno applicare a tale aiuto le condizioni sopra specificate per l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91 prevede un aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver; che detto aiuto è concesso per quantitativo di prodotto; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 489/97, l'aiuto in questione è versato ai produttori tramite organismi locali di raccolta e di commercializzazione riconosciuti; che, per analogia, è opportuno applicare a tale aiuto le condizioni sopra specificate per l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96;

    considerando che un aiuto alla commercializzazione di taluni prodotti agricoli raccolti nei DOM è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91; che l'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione; che la zona di destinazione in parola può trovarsi sia nella Comunità sia nei paesi terzi e che il valore dei prodotti può essere espresso nella moneta nazionale di un paese terzo; che lo scopo economico dell'operazione oggetto dell'aiuto viene conseguito al momento in cui il prodotto è preso in consegna dall'acquirente; che è quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto intervenga il primo giorno di tale presa in consegna; che è d'uopo precisare che, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, viene preso in considerazione il tasso di conversione in vigore lo stesso giorno;

    considerando che misure specifiche per taluni prodotti agricoli sono state istituite, a favore delle Azzorre e di Madera, dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (41) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (42); che le modalità d'applicazione di dette misure sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2311/92 della Commissione (43), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93, per i settori degli ortofrutticoli, delle piante, dei fiori e del tè, dal regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione (44), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/97 (45), per gli ortofrutticoli trasformati, dal regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione (46), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93, per la produzione di ananassi, e dal regolamento (CEE) n. 1696/92 (47) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/93 (48), per il regime d'approvvigionamento;

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1696/92 stabilisce il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto all'approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati; che l'importo di detto aiuto è fissato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92, dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2999/92; che la concessione dell'aiuto in parola è tuttavia subordinata alla costituzione di una cauzione; che l'importo di detta cauzione è fissato in ecu all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2999/92; che è opportuno stabilire che in tal caso il fatto generatore interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato d'aiuto;

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 istituisce un aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative e ne fissa l'importo massimo in ecu; che l'aiuto in questione è versato annualmente; che le modalità d'applicazione dell'aiuto, fissate dal regolamento (CEE) n. 2311/92, dispongono, tra l'altro, che le domande di aiuto siano presentate ogni anno entro una data stabilita dai servizi competenti dello Stato membro interessato; che è quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo dell'aiuto intervenga, ogni anno, il 1° gennaio dell'anno di attuazione del programma d'iniziativa;

    considerando che un aiuto per la commercializzazione di taluni prodotti tropicali raccolti nelle Azzorre e a Madera è istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1600/92; che è d'uopo applicare a detto aiuto le medesime condizioni dell'analogo aiuto concesso nei DOM;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la determinazione del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare alla partecipazione comunitaria ad uno studio economico di analisi e prospezione nel settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1600/92;

    considerando che l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un aiuto per la produzione di ananassi e ne fissa l'importo in ecu; che le modalità d'applicazione di tale disposizione, adottate con il regolamento (CEE) n. 3518/92, dispongono che l'aiuto in questione venga richiesto per ciascuno dei due periodi di raccolta di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento (CEE) n. 3518/92; che è quindi opportuno fissare all'inizio del periodo di raccolta in parola il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile a questo aiuto;

    considerando che misure specifiche per taluni prodotti agricoli sono state istituite, a favore delle isole Canarie, dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (49) del Consiglio, del 15 giugno 1992, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96; che le modalità d'applicazione di dette misure sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/92 (50) della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95, per i settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori, dal regolamento (CE) n. 3010/94 (51) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/97 (52), per gli ortofrutticoli trasformati e dal regolamento (CE) n. 2790/94 (53) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2883/94 (54), per il regime d'approvvigionamento;

    considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 istituisce un aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative e ne fissa l'importo massimo in ecu; che l'aiuto in questione è versato annualmente; che le modalità d'applicazione dell'aiuto, fissate dal regolamento (CEE) n. 2173/92, dispongono, tra l'altro, che le domande di aiuto siano presentate ogni anno entro una data stabilita dai servizi competenti dello Stato membro interessato; che è quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo dell'aiuto intervenga, ogni anno, il 1° gennaio dell'anno di attuazione del programma d'iniziativa;

    considerando che un aiuto per la commercializzazione di taluni prodotti tropicali raccolti nelle isole Canarie è istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/92; che è d'uopo applicare a detto aiuto le medesime condizioni dell'analogo aiuto concesso nei DOM;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 per la determinazione del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare alla partecipazione comunitaria ad uno studio economico di analisi e prospezione nel settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/92;

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2200/97 (55) del Consiglio, del 30 ottobre 1997, ha istituito un premio per l'estirpazione di alberi di mele, pere, pesche e pesche noci; che le modalità d'applicazione della misura in parola sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2467/97 (56) della Commissione; che è opportuno applicare in questo caso le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

    Articolo 1

    (Organizzazioni di produttori)

    I volumi minimi di produzione commercializzabile, fissati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 412/97, sono convertiti in ecu in base al tasso di conversione agricolo in vigore il 1° gennaio dell'anno cui essi si riferiscono.

    Articolo 2

    (Fondi di esercizio)

    1. Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, il tasso di conversione dei premi massimi per il ritiro dalla produzione per la campagna 1995/1996 è il tasso di conversione agricolo applicabile alla corrispondente indennità comunitaria di ritiro.

    2. Il tasso di conversione applicabile per il calcolo dell'importo indicativo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 411/97, nonché per il calcolo della previsione del massimale di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del suddetto regolamento, è il tasso di conversione agricolo in vigore al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono il fondo d'esercizio e il massimale suddetti.

    3. Il tasso di conversione applicabile per il calcolo del massimale dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 411/97 è il tasso di conversione agricolo applicabile al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il suddetto massimale.

    Articolo 3

    (Operazioni d'intervento/Ritiri)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità comunitaria di ritiro stabilita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo l'operazione di ritiro.

    2. Il tasso di conversione applicabile agli importi forfettari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 659/97 è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno in cui avviene la presa in consegna dei prodotti di cui trattasi, presso l'organizzazione di produttori che ha eseguito il ritiro, da parte dell'organismo che procede ad una delle forme di distribuzione gratuita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

    3. Il tasso di conversione applicabile all'importo forfettario di cui all'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 659/97 è il tasso di conversione agricolo determinato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

    4. Il tasso di conversione applicabile all'importo massimo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/97 e fissato nell'allegato V, punto 2 del medesimo regolamento è il tasso di conversione agricolo determinato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 4

    (Regime del prezzo d'entrata)

    1. Per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è il giorno in cui viene rilevato il corso medio rappresentativo cui esso si riferisce.

    2. Per il calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, i corsi rappresentativi sono convertiti in ecu sulla base del tasso rappresentativo di mercato del giorno cui essi si riferiscono.

    3. Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94, i tassi di conversione applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

    Articolo 5

    (Restituzione all'esportazione)

    L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

    Articolo 6

    (Aiuto al settore delle nocciole)

    Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto al settore delle nocciole di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 interviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organizzazione di produttori in questione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1474/97.

    TITOLO II

    PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

    Articolo 7

    (Aiuto alla produzione di pomodori, fichi, prugne, pere, pesche e ananassi)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nonché al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 504/97.

    2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77, nonché al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento interviene il 1° settembre e il 1° maggio, rispettivamente per il primo e per il secondo raccolto della campagna di commercializzazione.

    Articolo 8

    (Aiuto per le uve secche e i fichi secchi)

    1. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applicano all'aiuto all'ettaro di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96.

    2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno in cui i prodotti sono presi in consegna dall'organismo ammassatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

    3. Il fattore generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, avviene il giorno per il quale è concesso l'aiuto.

    4. Il tasso di conversione applicabile all'importo in ecu di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 627/85, è il tasso di conversione agricolo in vigore alla data dell'inventario di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

    5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile ai prezzi di vendita delle uve secche e dei fichi secchi non trasformati detenuti dagli organismi ammassatori, fissati anticipatamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.

    6. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alle offerte di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 626/85, nonché ai prezzi di vendita minimi fissati ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento, interviene l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte stabilito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento in parola.

    7. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo in ecu delle cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3, secondo comma e 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno della presentazione dell'offerta o della domanda d'acquisto.

    Articolo 9

    (Aiuto al settore degli asparagi destinati alla trasformazione)

    Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto forfettario temporaneo per gli asparagi destinati alla trasformazione, istituito dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il 1° gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto in questione.

    Articolo 10

    (Scambi con i paesi terzi)

    L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applica:

    - ai prezzi minimi e alle tasse di compensazione fissate, per le uve secche e talune ciliegie trasformate, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/96,

    - alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento, e

    - alla tassa all'esportazione di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento.

    TITOLO III

    AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

    Articolo 11

    Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la consegna dei prodotti all'industria di trasformazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97.

    TITOLO IV

    ALTRE MISURE

    Articolo 12

    (Frutta a guscio e carrube)

    Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato dall'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 790/89, interviene il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89.

    Articolo 13

    (Lamponi destinati alla trasformazione)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'importo in ecu, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1991/92, dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo interviene il primo giorno della campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico dell'organizzazione in questione.

    2. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1991/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.

    Articolo 14

    (Poseidom)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto per l'approvvigionamento dei mercati regionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3763/91 interviene il primo giorno del mese di consegna dei prodotti in questione quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 489/97.

    2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione di vaniglia di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3763/91 interviene il primo giorno del mese in cui i prodotti sono presi in consegna dal preparatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 489/97.

    3. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91 interviene il primo giorno del mese in cui i prodotti sono presi in consegna dall'organismo locale di raccolta e di commercializzazione riconosciuto a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 489/97.

    4. Per la determinazione e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione di taluni prodotti agricoli raccolti nei DOM previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti. Qualora si applichi l'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione da prendere in considerazione e quello vigente il giorno suddetto.

    Articolo 15

    (Poseima)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione da applicare alla cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2999/92, interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato di aiuto.

    2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto ai programmi di iniziativa di cui all'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 1600/92 interviene il 1° gennaio dell'anno di esecuzione del programma di iniziativa di cui trattasi.

    3. Per la determinazione e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione di taluni prodotti tropicali raccolti nelle Azzorre e a Madera previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1600/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti. Qualora si applichi l'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello vigente il giorno suddetto.

    4. Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'importo in ecu indicato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1600/92 interviene l'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

    5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto alla produzione di ananassi di cui all'articolo 30, del regolamento (CEE) n. 1600/92 interviene il primo giorno del periodo di raccolta in causa, ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 3518/92.

    Articolo 16

    (Poseican)

    1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto ai programmi di iniziativa di cui all'articolo 15, del regolamento (CEE) n. 1601/02 interviene il 1° gennaio dell'anno di esecuzione del programma di iniziativa di cui trattasi.

    2. Per la determinazione e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione di taluni prodotti tropicali raccolti nelle isole Canarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti. Qualora si applichi l'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello vigente il giorno suddetto.

    3. Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'importo in ecu indicato all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/92 interviene l'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

    Articolo 17

    (Risanamento della produzione di mele, pere, pesche e pesche noci)

    Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al premio per l'estirpazione di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 2200/97 interviene il 1° gennaio dell'anno in cui viene presa la decisione di concedere il premio.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 18

    Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.

    Articolo 19

    Il regolamento (CEE) n. 1445/93 è abrogato.

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (4) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

    (5) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

    (6) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (7) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

    (8) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

    (9) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

    (10) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.

    (11) GU L 314 del 16. 12. 1993, pag. 11.

    (12) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.

    (13) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 32.

    (14) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

    (15) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 45.

    (16) GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 22.

    (17) GU L 274 del 7. 10. 1997, pag. 4.

    (18) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

    (19) GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

    (20) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (21) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

    (22) GU L 200 del 29. 7. 1997, pag. 23.

    (23) GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

    (24) GU L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

    (25) GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.

    (26) GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 19.

    (27) GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

    (28) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 62.

    (29) GU L 139 del 30. 5. 1997, pag. 100.

    (30) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

    (31) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

    (32) GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (33) GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

    (34) GU L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

    (35) GU L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

    (36) GU L 260 del 23. 9. 1997, pag. 9.

    (37) GU L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

    (38) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (39) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

    (40) GU L 76 del 18. 3. 1997, pag. 6.

    (41) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

    (42) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

    (43) GU L 222 del 7. 8. 1992, pag. 24.

    (44) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.

    (45) GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 35.

    (46) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 21.

    (47) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

    (48) GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

    (49) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (50) GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.

    (51) GU L 320 del 13. 12. 1994, pag. 5.

    (52) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 90.

    (53) GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 32.

    (54) GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

    (55) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 3.

    (56) GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 3.

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