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Document 31998L0092

    Direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

    GU L 346 del 22.12.1998, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/92/oj

    31998L0092

    Direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0049 - 0050


    DIRETTIVA 98/92/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 14 della direttiva 95/69/CE del Consiglio (4) stabilisce che il Consiglio adotti i livelli dei canoni da riscuotere per il riconoscimento degli stabilimenti e dei loro intermediari;

    considerando che l'articolo 6 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (5), stabilisce che lo Stato membro relatore possa riscuotere un canone per l'esame dei fascicoli relativi all'autorizzazione comunitaria degli additivi nell'alimentazione degli animali; che il Consiglio stabilisce il livello di detto canone;

    considerando che dall'analisi del sistema di finanziamento dei competenti servizi dei singoli Stati membri è risultato che la fissazione del livello dei canoni su scala comunitaria costituirebbe un intervento di estesa incidenza sui meccanismi di riscossione dei canoni attualmente applicati dagli Stati membri; che inoltre le spese sostenute dagli Stati membri per la prestazione di tali servizi variano moltissimo, soprattutto a motivo delle grandi differenze del costo della manodopera;

    considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre tuttavia prevedere che il Consiglio stabilisca regole armonizzate di calcolo del livello dei canoni;

    considerando che occorre modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni delle direttive 70/524/CEE e 95/69/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 70/524/CEE è modificata come segue:

    l'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° aprile 1999, le regole di calcolo del livello del canone di cui al paragrafo 1.»

    Articolo 2

    La direttiva 95/69/CE è modificata come segue:

    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° aprile 1999, le regole di calcolo dei livelli dei canoni da riscuotere per il riconoscimento degli stabilimenti e dei loro intermediari.»

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU C 155 del 20. 5. 1998, pag. 29.

    (2) GU C 292 del 21. 9. 1998.

    (3) GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 91.

    (4) GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

    (5) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39).

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