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Document 31998D0622

    98/622/CE: Decisione della Commissione del 27 ottobre 1998 concernente l'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale dallo Zimbabwe e dalle Isole Falkland e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3239] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 296 del 5.11.1998, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1999; abrog. impl. da 399D0759

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/622/oj

    31998D0622

    98/622/CE: Decisione della Commissione del 27 ottobre 1998 concernente l'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale dallo Zimbabwe e dalle Isole Falkland e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3239] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 296 del 05/11/1998 pag. 0016 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1998 concernente l'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale dallo Zimbabwe e dalle Isole Falkland e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3239] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/622/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 98/594/CE della Commissione (4), stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

    considerando che, a seguito di missioni veterinarie della Comunità, risulta che sia lo Zimbabwe, sia le Isole Falkland dispongono di servizi veterinari adeguatamente strutturati e organizzati;

    considerando che è opportuno inserire lo Zimbabwe e le Isole Falkland nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni di animali selvatici;

    considerando che è opportuno inserire le Isole Falkland nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di animali vivi e carni delle specie bovina e ovina;

    considerando che è opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE;

    considerando che le condizioni specifiche di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative all'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne devono essere stabilite da altre decisioni in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

    (3) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

    (4) GU L 286 del 23. 10. 1998, pag. 53.

    ALLEGATO

    «Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

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