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Document 31998D0509

98/509/CE: Decisione del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

GU L 229 del 17.8.1998, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/509/oj

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31998D0509

98/509/CE: Decisione del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 17/08/1998 pag. 0061 - 0061


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (98/509/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda è stato negoziato e sottoscritto il 19 luglio 1996 e dovrebbe essere approvato;

considerando che determinati compiti relativi all'esecuzione e, in particolare, il potere di emendare alcuni aspetti degli allegati settoriali sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo;

considerando che occorre istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e che è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a taluni emendamenti tecnici dell'accordo e di emanare talune decisioni per la sua attuazione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, ivi compresi i suoi allegati e le dichiarazioni comuni accluse a tale accordo.

Il testo dell'accordo, degli allegati e delle dichiarazioni comuni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a trasmettere, a nome della Comunità, la nota di cui all'articolo 14 dell'accordo (1).

Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato, alle designazioni, alle notifiche, allo scambio di informazioni e alle richieste di verifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 4, lettere c), d) ed e) dell'accordo.

2. La posizione della Comunità per quanto riguarda le decisioni che deve emanare il comitato misto è determinata in relazione agli emendamenti delle sezioni I-IV degli allegati settoriali [articolo 12, paragrafo 4, lettere a) e b) e paragrafo 6 dell'accordo] e la verifica dell'idoneità a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera d) dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STRANG

(1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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