Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0431

    98/431/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1998 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [notificata con il numero C(1998) 1647] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 192 del 8.7.1998, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/431/oj

    31998D0431

    98/431/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1998 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [notificata con il numero C(1998) 1647] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 08/07/1998 pag. 0013 - 0015


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1998 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [notificata con il numero C(1998) 1647] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/431/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 (3), in particolare l'articolo 3,

    considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 894/97; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

    (3) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top