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Document 31998D0201
98/201/EC: Commission Decision of 4 March 1998 authorising the Member States exceptionally to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of plants of Vitis L., other than fruits, originating in Hungary or Romania
98/201/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania
98/201/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania
GU L 76 del 13.3.1998, p. 39–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998
98/201/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 13/03/1998 pag. 0039 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania (98/201/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, vista la richiesta presentata dall'Austria riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania, considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piante de Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità; considerando che l'impiego di materiale di moltiplicazione di Vitis L. importato dall'Ungheria o dalla Romania era divenuto una prassi consolidata prima dell'adesione dell'Austria alla Comunità; che tale materiale di moltiplicazione era destinato alla produzione di materiale innesto in Austria; considerando che, per quanto riguarda le importazioni nella Comunità delle piante summenzionate, dalle informazioni fornite dallo Stato membro interessato risulta che in Ungheria e in Romania le piante di Vitis L. sono coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non sussiste il rischio di introduzione di malattie esotiche che colpiscano le piante di Vitis L.; considerando che è quindi opportuno autorizzare una deroga, per un periodo limitato, purché siano previste condizioni specifiche e ferme restando le disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e delle relative misure d'applicazione eventualmente adottate; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15, dell'allegato III, per le piante di Vitis L, ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania. 2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche: a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di talee senza radici (di seguito denominate «talee») delle seguenti varietà di portinnesti: - Vitis berlandieri x Vitis riparia, selezione Kober 5BB, - Vitis berlandieri x Vitis riparia, 5C; b) le talee sono destinate ad essere utilizzate nella Comunità, presso le aziende di cui alla lettera h), come portinnesti ai fini della produzione di piante innestate nella Comunità; c) le talee destinate alla Comunità devono essere: - raccolte da piante madri coltivate in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgano della presente deroga e della Commissione entro e non oltre il 1° febbraio 1998. Gli elenchi devono comprendere il nome/i nomi delle varietà di portinnesti, il numero di file piantate per tali varietà, il numero di piante per fila in ciascun vigneto, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 1998, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione; - adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà- accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Ungheria e in Romania in conformità all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'ispezione prevista dall'articolo 6 della suddetta direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi: - Dactulosphaira vitifoliae (Fitch) - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. - Grapevine Flavescence dorée MLO - Xylella fastidiosa (Well et Raju) - Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers - Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) - Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro) - Blueberry leaf mottle virus - Peach rosette mosaic virus. Il certificato deve includere, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 98/201/CE»; d) l'organismo fitosanitario ufficiale dell'Ungheria e della Romania deve garantire l'identità delle talee dal momento della raccolta di cui alla lettera c), primo trattino, fino al carico per l'esportazione nella Comunità; e) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE debbono essere effettuate dagli organismi ufficiali responsabili, di cui alla citata direttiva, degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi suddetti dello Stato membro in cui le talee devono essere utilizzate come portinnesti. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva; f) le talee devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati sul territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati dallo stesso Stato membro; g) prima dell'introduzione nella Comunità l'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà senza indugio i dati della notifica alla Commissione indicando: - il tipo di materiale, - la varietà e il quantitativo, - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata, - i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui alla lettera h) nelle quali le talee saranno utilizzate come portinnesti e nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate. Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta. Prima dell'introduzione delle talee, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j); h) le talee devono essere utilizzate come portinnesti e le piante innestate devono essere successivamente piantate soltanto nelle aziende: - il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati, dalla persona che intende utilizzare le talee importate in applicazione della presente decisione, ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende, e - autorizzate ai fini di cui al primo trattino dai suddetti organismi ufficiali responsabili in quanto soddisfano le condizioni di cui all'allegato. Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le talee verranno utilizzate per l'innesto e successivamente piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa; i) presso le aziende di cui alla lettera h): - subito dopo il loro arrivo le talee devono essere sottoposte ad esami su campioni rappresentativi effettuati con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry leaf mottle virus b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri «grapevine yellows» c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (ceppo «yellow vein» e altri ceppi) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Il materiale risultato esente dagli organismi nocivi menzionati in questo trattino possono essere utilizzati per l'innesto e le piante innestate saranno piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui alla lettera h) e rimarranno presso tali aziende, piantate o conservate a radice nuda, fino al momento in cui sono pronte per la vendita; - nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segni o sintomi causati da tali organismi, compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); nel caso in cui siano stati osservati segni o sintomi durante l'ispezione visiva, vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati; - le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami di cui al primo e secondo trattino non sono risultate esenti dagli organismi nocivi elencati alla lettera c), terzo trattino, o che non sono oggetto di misure di quarantena, devono essere immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili suddetti; j) le piante innestate ottenute da innesti ben riusciti delle talee di cui alla lettera a) saranno messe in circolazione soltanto nel 1999. Articolo 2 Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), prima frase, di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° luglio 1998, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). Inoltre, ogni Stato membro in cui i portinnesti sono utilizzati per l'innesto in cui le piante innestate sono piantate, dopo l'importazione, trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° luglio 1998, una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). Articolo 3 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte in applicazione della presente decisione che non soddisfino i requisiti prescritti nella medesima decisione. Articolo 4 La presente decisione si applica nel periodo compreso tra il 15 marzo 1998 e il 31 marzo 1998. Essa viene revocata nel caso in cui venga accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi e non sono state rispettate. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34. (3) GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15. ALLEGATO Le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare: a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti; - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività; - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato; - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile; - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme; - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali; - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti; - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi; - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale; - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame) e b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate: - il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta; - il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa; - il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti; - il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite; - il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione; - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie e ceppi indigeni; - gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua; - il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria; - si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori; - in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo; - si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.