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Document 31998D0070

98/70/CE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 2000

GU L 11 del 17.1.1998, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/70(1)/oj

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31998D0070

98/70/CE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 2000

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1998 pag. 0029 - 0030


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 (98/70/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Guinea equatoriale hanno condotto negoziati per definire modifiche o i nuovi elementi da inserire nel suddetto accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 25 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari detengono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea equatoriale per il periodo dal 1° luglio 1997 e al 30 giugno 2000;

considerando che, per evitare una più lunga interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo in questione sia applicato al più presto; che per questa ragione le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° luglio 1997; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici a circuizione:

Francia: 19 unità,

Spagna: 10 unità,

Italia: 1 unità;

- pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 25 unità,

Portogallo: 5 unità;

- tonniere con lenze a canna:

Francia: 8 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU L 188 del 16. 7. 1984, pag. 2. Accordo modificato dall'accordo approvato con il regolamento (CEE) n. 252/87 (GU L 29 del 30. 1. 1987, pag. 1).

(2) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

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