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Document 31998D0031
98/31/EC: Commission Decision of 28 November 1997 approving the programme for the eradication of bovine brucellosis for 1998 presented by Ireland and fixing the level of the Community's financial contribution (Only the English text is authentic)
98/31/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
98/31/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 16 del 21.1.1998, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31998D0031R(01) |
98/31/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0005 - 0005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/31/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24, considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina; considerando che, con lettera, l'Irlanda ha presentato un programma di eradicazione della suddetta malattia; considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE (4); considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1998, quale fissato dalla decisione 97/681/CE della Commissione (5); considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Irlanda, sino ad un importo massimo pari a 1 000 000 di ECU; considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998. Articolo 2 L'Irlanda pone in vigore il 1° gennaio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese e di quelle sostenute dall'Irlanda per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 000 000 di ECU. 2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che: - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1999, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute, sempre che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario. Articolo 4 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27. (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 11.