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Document 31997R2408

    Regolamento (CE) n. 2408/97 della Commissione del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    GU L 332 del 4.12.1997, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/1998; abrog. impl. da 398R2093

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2408/oj

    31997R2408

    Regolamento (CE) n. 2408/97 della Commissione del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 04/12/1997 pag. 0039 - 0039


    REGOLAMENTO (CE) N. 2408/97 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 531/96 (4), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi;

    considerando che, alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/97 (6), per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CEE) n. 570/88;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1997.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

    (3) GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

    (4) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

    (5) GU L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

    (6) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 25.

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