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Document 31997R1780

Regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione del 15 settembre 1997 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

GU L 252 del 16.9.1997, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1780/oj

31997R1780

Regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione del 15 settembre 1997 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 16/09/1997 pag. 0020 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1780/97 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1997 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 723/97 dispone in particolare che la Comunità possa contribuire al finanziamento di talune spese iniziali sostenute dagli Stati membri per la creazione dei servizi di controllo o la riorganizzazione dei medesimi, nonché alle spese di formazione, informazione ed equipaggiamento del personale dei servizi oggetto delle misure di potenziamento; che le modalità d'applicazione dovrebbero specificare determinate spese ammissibili al contributo comunitario al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime;

considerando che la Commissione ripartisce ogni anno l'importo del contributo comunitario tra gli Stati membri che ne fanno domanda; che le condizioni di presentazione e di inoltro di tale domanda dovrebbero essere specificate;

considerando che la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 723/97 era troppo tardiva perché gli Stati membri potessero presentare entro il 1° giugno 1997 i propri programmi d'azione per il 1998, come richiesto dall'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I nuovi programmi d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 si limitano alle misure di controllo richieste dalla normativa comunitaria entrata in vigore dopo il 15 ottobre 1996.

2. I costi iniziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento si limitano ai costi dei nuovi programmi d'azione che risultano aggiuntivi a quelli che si sarebbero avuti in assenza dei programmi medesimi; essi non comprendono le retribuzioni degli ispettori e includono esclusivamente le spese sostenute nel biennio successivo all'entrata in vigore dei nuovi obblighi comunitari.

3. Per «materiali e attrezzature» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/97 si intende il materiale informatico, inclusi i programmi, gli apparecchi di telecomunicazione quali telefoni, telex e fax, nonché i costi di installazione di detto materiale, con esclusione delle normali attrezzature e dei mobili da ufficio.

4. I costi di formazione e di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/97 comprendono tutte le spese reali connesse all'organizzazione di corsi di formazione e seminari con durata minima di un giorno, compresi gli onorari dei formatori, le spese di viaggio degli agenti partecipanti ai corsi e la documentazione fornita, nonché i costi connessi alla divulgazione di conoscenze specialistiche.

Articolo 2

1. Gli Stati membri presentano i propri programmi d'azione per il primo e il secondo anno di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 entro la fine del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Solo le spese impegnate dopo il 1° gennaio 1997 sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Le stime vengono elaborate sulla base della tabella fornita in allegato.

2. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento dei programmi d'azione la Commissione, sulla base delle informazioni fornite, fissa l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità, espresso nella moneta di ciascuno Stato membro.

Ove del caso, la Commissione informa gli Stati membri interessati in merito alle spese non giudicate ammissibili al finanziamento comunitario.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una dichiarazione delle spese sostenute nel corso dell'anno civile precedente. L'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, fissata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento summenzionato, si applica a queste spese, limitatamente agli importi presentati nei programmi d'azione e considerati ammissibili dalla Commissione.

La dichiarazione viene redatta conformemente alla tabella fornita in allegato.

Articolo 3

L'importo massimo fissato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/97, ridotto degli importi inutilizzati previsti per l'anno precedente, è incluso nelle spese di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2), nel mese in cui esse sono fissate dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 6.

(2) GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

ALLEGATO

Stima/dichiarazione annuale (1) delle spese necessarie alla realizzazione dei programmi d'azione introdotti ai sensi del regolamento (CE) n. 723/97

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