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Document 31997R1572

    Regolamento (CE) n. 1572/97 della Commissione del 4 agosto 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine

    GU L 211 del 5.8.1997, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1572/oj

    31997R1572

    Regolamento (CE) n. 1572/97 della Commissione del 4 agosto 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 05/08/1997 pag. 0039 - 0039


    REGOLAMENTO (CE) N. 1572/97 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

    considerando che l'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/97 (4), dispone che, in deroga al paragrafo 1 dell'articolo citato, le domande di titoli di esportazione riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 t di prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 0201 e 0202 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo di riflessione di cinque giorni;

    considerando che si è constatato che, in caso di rifiuto delle domande di titoli, le domande per le carni congelate concernenti questi piccoli quantitativi hanno raggiunto una proporzione eccezionalmente elevata; che allo scopo di tenere sotto controllo la gestione dei quantitativi occorre quindi, limitare la domanda di questi titoli alle carni fresche o refrigerate del codice NC 0201;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

    «5. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 t di prodotti di cui al codice NC 0201 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo limite di cinque giorni.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1997.

    Per la Commissione

    Monika WULF-MATHIES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

    (3) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

    (4) GU n. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 36.

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