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Document 31997R1570

    Regolamento (CE) n. 1570/97 della Commissione del 4 agosto 1997 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    GU L 211 del 5.8.1997, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1570/oj

    31997R1570

    Regolamento (CE) n. 1570/97 della Commissione del 4 agosto 1997 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 05/08/1997 pag. 0030 - 0036


    REGOLAMENTO (CE) N. 1570/97 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1997 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita mediante una procedura di gara una parte di queste scorte affinché siano trasformate nella Comunità;

    considerando che è opportuno, vista la situazione attuale del mercato, restringere l'elenco dei prodotti finiti ammissibili ai prodotti contenenti carni suine oltre alle carni bovine, purché la percentuale delle carni suine nei confronti di queste ultime sia ridotta in maniera significante;

    considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), (CEE) n. 3002/92 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (6), e (CEE) n. 2182/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

    considerando che, in vista di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, dovrebbero essere adottate delle misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;

    considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tali disposizioni crea negli Stati membri interessati;

    considerando che in Danimarca taluni stabilimenti di produzione di carni applicano una particolare normativa veterinaria a determinare esportazioni verso paesi terzi; che è opportuno che gli operatori presentino offerte separate per le carni bovine prodotte in tali stabilimenti,

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Sono messe in vendita mediante gara:

    - circa 1 000 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;

    - circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

    - circa 100 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento svedese;

    - circa 35 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento finlandese;

    - circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;

    - circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

    - circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

    - circa 100 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle carni bovine disossate.

    2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

    Articolo 2

    1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12.00 dell'8 settembre 1997.

    Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. Per ogni quarto anteriore e per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

    3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

    4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

    5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 1.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

    2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

    Articolo 4

    1. L'offerta è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni suine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA.

    2. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

    - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati all'articolo 5, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;

    - dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

    3. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei richiedenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

    4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

    Articolo 5

    Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono esser trasformate in prodotti contenenti sia carni bovine che carni suine. Deve essere inoltre fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione, che la composizione del prodotto trasformato in causa è stata modificata rispetto alla composizione anteriore alla data del contratto di vendita, segnatamente con una riduzione pari almeno al 10 % del tenore di carni suine e un corrispondente aumento del tenore di carni bovine, in modo che la quantità in più di carni bovine utilizzate sia almeno equivalente alla quantità di cui è stato ridotto l'impiego di carni suine.

    Articolo 6

    Gli Stati membri predispongono un sistema di sorveglianza fisica e documentale per garantire che tutte le carni vengono trasformate nei prodotti specificati all'articolo 5.

    Il sistema deve comprendere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni acquistate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

    Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

    Articolo 7

    1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è pari a 12 ECU/100 kg.

    2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato:

    - per i quarti anteriori non disossati, alla differenza in ecu tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 700 ECU;

    - per le carni bovine disossate, alla differenza in ecu tra il prezzo offerto per tonnellata e 2 400 ECU.

    Articolo 8

    In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

    - la casella 104 delle copie dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:

    - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1570/97]

    - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1570/97)

    - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1570/97)

    - Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 1570/97]

    - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1570/97)

    - Destinés à la transformation [règlement (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1570/97]

    - Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1570/97]

    - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1570/97)

    - Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 1570/97]

    - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1570/97)

    - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1570/97).

    - la casella 106 delle copie dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata con la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1997.

    Per la Commissione

    Monika WULF-MATHIES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

    (3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

    (4) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

    (5) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

    (6) GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

    (7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    BELGIQUE/BELGIË:

    Bureau d'intervention et de restitution belge

    Rue de Trèves 82

    B-1040 Bruxelles

    Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

    Trierstraat 82

    B-1040 Brussel

    Téléphone/Tel.: (32 2) 287 24 11; télex/telex: 24076-65567 BIRB BRU B; télécopieur/fax: (32 2) 230 2533/280 03 07

    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

    Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

    Adickesallee 40

    D-60322 Frankfurt am Main

    Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

    DANMARK:

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    EU-direktoratet

    Kampmannsgade 3

    DK-1780 København V

    Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

    ESPAÑA:

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

    Calle Beneficencia, 8

    E-28005 Madrid

    Teléfono: (91) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (91) 521 98 32, 522 43 87

    FRANCE:

    OFIVAL

    80, avenue des Terroirs-de-France

    F-75607 Paris Cedex 12

    Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

    ITALIA:

    AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

    Via Palestro 81

    I-00185 Roma

    Tel. 49 49 91; Telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

    IRELAND:

    Department of Agriculture, Food and Forestry

    Agriculture House

    Kildare Street

    IRL-Dublin 2

    Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

    Telex 93292 and 93607, fax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

    NEDERLAND:

    Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

    Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

    p/a LASER, Zuidoost

    Slachthuisstraat 71

    Postbus 965

    6040 AZ Roermond

    Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIB NL; fax: (31-475) 31 89 39.

    ÖSTERREICH:

    AMA-Agrarmarkt Austria

    Dresdner Straße 70

    A-1201 Wien

    Tel.: (43-1) 33 15 12 20; Telefax: (43-1) 33 15 1297

    SUOMI/FINLAND:

    Ministry of Agriculture and Forestry

    Department of Agriculture Policy

    Mariankatu 23, PO Box 232

    FIN-00171 Helsinki

    Tel.: (358) 916 01; Telefax: (358) 916 09790

    SVERIGE:

    Statens jordbruksverk - Swedish Board of Agriculture

    Vallgatan 8

    S-551 82 Jönköping

    Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46

    UNITED KINGDOM:

    Intervention Board, Executive Agency

    Kings House

    33 Kings Road

    Reading RG1 3BU

    Berkshire

    Tel.: (01189) 58 36 26

    Fax (01189) 56 67 50

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