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Document 31997R1260
Commission Regulation (EC) No 1260/97 of 1 July 1997 adopting the balance and fixing the aid for the supply of products from the eggs and poultrymeat sectors to the Canary Islands under the arrangements provided for in Articles 2, 3 and 4 of Council Regulation (EEC) No 1601/92
Regolamento (CE) n. 1260/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1260/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
GU L 174 del 2.7.1997, p. 12–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998
Regolamento (CE) n. 1260/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 02/07/1997 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1260/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame e per la campagna di commercializzazione 1997/1998, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti del resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie; considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi; considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2883/94 (4); considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità. Articolo 2 1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II. 2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9. Articolo 3 Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23. (4) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18. (5) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. ALLEGATO I Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 > SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità > SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 - Pulcini e uova da cova >SPAZIO PER TABELLA>