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Document 31997R0932
Commission Regulation (EC) No 932/97 of 26 May 1997 amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 135 del 27.5.1997, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31995R1162 | sostituzione | articolo 10.A | 28/05/1997 |
Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 27/05/1997 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 932/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 1, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 15 e l'articolo 16, paragrafo 11, considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 (5), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso; considerando che la cauzione di 5 ECU/t di cui all'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli di esportazione senza restituzione e senza tassa all'esportazione; che tuttavia nell'articolo 10, lettera a) non è contemplato il caso di un'esportazione senza restituzione che può essere dovuto sia alla mancata fissazione della restituzione, sia alla mancata fissazione anticipata della restituzione stessa derivante dalla rinuncia dell'operatore a beneficiarne, conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97 (7); che è quindi necessario precisare tale caso; considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1162/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente: «a) 1 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli di importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92, oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (*) e di 5 ECU per tonnellata se si tratta di titoli di esportazione per prodotti per i quali, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione, o nel caso dei titoli di esportazione per prodotti che non comportano la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione; (*) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. (5) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23. (6) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.