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Document 31997R0866
Council Regulation (EC) No 866/97 of 12 May 1997 amending Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the preliminary provisions of the tariff and statistical nomenclature
Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica
Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica
GU L 124 del 16.5.1997, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31987R2658 | modifica | allegato 1 | 23/05/1997 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31997R2086 | 01/01/1998 |
Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 16/05/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 866/97 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che la sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate ad un privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 200 ecu; considerando che il dazio forfettario del 10 % ad valorem è stato stabilito con il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (2); che il massimale di 200 ecu è stato adottato con il regolamento (CEE) n. 1315/88 (3); che da allora queste disposizioni non sono state modificate; considerando che dal 1969 la media dei dazi doganali è stata ridotta e che, secondo gli accordi conseguenti all'ultimo ciclo di negoziati nel quadro del GATT, essa raggiungerà il 3,5 % nel 1999; che è necessario tener conto dell'evoluzione della media dei prezzi del mercato estero; considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegate al regolamento (CEE) n. 2658/87, il numero «10 %» è sostituito da «3,5 %» e l'importo «200 ecu» è sostituito da «350 ecu». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 (GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18). (2) GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1. (3) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.