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Document 31997R0866

Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica

GU L 124 del 16.5.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/866/oj

31997R0866

Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 16/05/1997 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 866/97 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate ad un privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 200 ecu;

considerando che il dazio forfettario del 10 % ad valorem è stato stabilito con il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (2); che il massimale di 200 ecu è stato adottato con il regolamento (CEE) n. 1315/88 (3); che da allora queste disposizioni non sono state modificate;

considerando che dal 1969 la media dei dazi doganali è stata ridotta e che, secondo gli accordi conseguenti all'ultimo ciclo di negoziati nel quadro del GATT, essa raggiungerà il 3,5 % nel 1999; che è necessario tener conto dell'evoluzione della media dei prezzi del mercato estero;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegate al regolamento (CEE) n. 2658/87, il numero «10 %» è sostituito da «3,5 %» e l'importo «200 ecu» è sostituito da «350 ecu».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 (GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18).

(2) GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

(3) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

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