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Document 31997R0581

Regolamento (CE) n. 581/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

GU L 87 del 2.4.1997, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1997; abrogato da 397R2349

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/581/oj

31997R0581

Regolamento (CE) n. 581/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0011 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 581/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi situate nella zona di frontiera con il Belgio, le autorità belghe hanno istituito alcune zone di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4); che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Belgio; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, che prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (6), lasciando al tempo stesso alle autorità belghe la possibilità di organizzare le operazioni di acquisto secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria nelle zone in causa;

considerando che occorre fissare un prezzo d'acquisto per i suinetti e per i suini vivi in caso di acquisto effettuato dall'organismo d'intervento nella zona di sorveglianza; che è necessario inoltre precisare i luoghi in cui gli animali possono essere macellati;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che occorre imporre alle autorità belghe di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a decorrere dal 18 marzo 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 18 marzo 1997 l'organismo d'intervento belga procede, secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 18 marzo 1997 l'organismo d'intervento belga procede, secondo le esigenze imposte dalla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suini all'ingrasso vivi di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.

3. Le spese relative a tali acquisti sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente i suini all'ingrasso e i suinetti allevati nella zona di sorveglianza situata nelle regioni contemplate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data di acquisto degli animali siano applicabili in tale zona le disposizioni veterinarie previste dalle autorità belghe.

Articolo 3

I suini sono pesati e macellati nell'azienda, nei centri di raccolta o in una sardigna il giorno dell'acquisto, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

In casi eccezionali e qualora lo esiga la situazione veterinaria, i suini all'ingrasso possono esser abbattuti in un macello, previa comunicazione alla Commissione.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità belghe.

Articolo 4

1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione (7) e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (8), rilevato in Belgio nella settimana precedente l'acquisto dei suini all'ingrasso e diminuito di 1,3 ECU/100 kg peso morto per le spese di trasporto.

2. Per i suini all'ingrasso di peso inferiore a 120 kg ma superiore a 110 kg in media per partita, il prezzo d'acquisto fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 è ridotto del 15 %.

3. Il prezzo d'acquisto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, al prezzo d'acquisto viene applicato il coefficiente 0,81.

4. Il prezzo d'acquisto franco azienda per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg ma inferiore a 26 kg in media per partita è pari al prezzo medio dei suinetti della categoria di peso «+ 25 kg» rilevato sul mercato di St. Truiden nella settimana precedente l'acquisto dei suinetti da parte dell'organismo d'intervento.

5. Per le altre categorie di peso dei suinetti, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo d'acquisto calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4:

a) diminuito di 12,5 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 8 kg ma inferiore a 23 kg in media per partita;

b) diminuito di 5 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 23 kg ma inferiore a 25 kg in media per partita;

c) maggiorato di 2,5 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 26 kg in media per partita.

Articolo 5

Le competenti autorità belghe adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità belghe comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale dei suini acquistati;

- il numero e il peso totale dei suinetti acquistati;

- il prezzo d'acquisto per i suinetti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 18 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

(5) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(7) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 20.

(8) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Nella provincia di Anversa, la zona di sorveglianza Hoogstraten, quale definita nell'articolo 1 del decreto ministeriale del 17 febbraio 1997.

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