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Document 31997R0306
Council Regulation (EC) No 306/97 of 17 February 1997 renewing for 1997 the measures laid down in Regulation (EC) No 1416/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas in 1995 for certain processed agricultural products
Regolamento (CE) n. 306/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che proroga per il 1997 le misure previste nel regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
Regolamento (CE) n. 306/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che proroga per il 1997 le misure previste nel regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
GU L 51 del 21.2.1997, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995R1416 | modifica | allegato 1 | 01/01/1997 | |
Modifies | 31995R1416 | modifica | allegato 2 | 01/01/1997 | |
Extended validity | 31995R1416 | 31/12/1997 |
Regolamento (CE) n. 306/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che proroga per il 1997 le misure previste nel regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 21/02/1997 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 306/97 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che proroga per il 1997 le misure previste nel regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (1), ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Svizzera e della Norvegia alle condizioni stabilite negli allegati I e II; considerando che la conclusione di protocolli addizionali non è possibile prima del 1° gennaio 1997; che in tali condizioni e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che pertanto è necessario prorogare per il 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95; considerando che, in seguito a modifiche della classificazione tariffaria di talune merci di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95, occorre di conseguenza adeguare i suddetti allegati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le misure previste nel regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 1997. Negli allegati I e II, per i numeri d'ordine 09.0914 e 09.0769 rispettivamente, il codice NC 2106 90 91 è sostituito dai codici NC 2106 90 92, ex 2106 90 98 e ex 3302 10 29 e la descrizione è la seguente: «Preparazioni alimentari diverse che non contengono grassi provenienti dal latte, proteine del latte, saccarosio, isoglucosio, glucosio, amido o fecola o contenente meno dell'1,5 % di grassi provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o di fecola.» Nell'allegato II, il contingente numero d'ordine 09.0771 riguarda le merci del codice Taric 2207 10 00 * 90/* 80, il contingente per il numero d'ordine 09.0772 riguarda le merci del codice Taric 2207 20 00 * 90/* 80 ed il contingente per il numero d'ordine 09.0773 riguarda le merci del codice Taric 2208 90 57 * 20/* 80. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM (1) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 102/96 (GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 1).