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Document 31997R0273

    Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

    GU L 45 del 15.2.1997, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/273/oj

    31997R0273

    Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0031 - 0031


    REGOLAMENTO (CE) N. 273/97 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

    considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/96 (4), prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno;

    considerando che le operazioni di entrata in deposito devono aver luogo tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno e che pertanto occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1997;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso conclusi nel 1997, nel modo seguente:

    a) 24 ECU per le spese fisse;

    b) 0,35 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

    c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 5 % all'anno.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

    (3) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

    (4) GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 1.

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