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Document 31997R0273
Commission Regulation (EC) No 273/97 of 14 February 1997 fixing the amount of the aid referred to in Council Regulation (EEC) No 804/68 for the private storage of butter and cream
Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
GU L 45 del 15.2.1997, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0031 - 0031
REGOLAMENTO (CE) N. 273/97 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/96 (4), prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno; considerando che le operazioni di entrata in deposito devono aver luogo tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno e che pertanto occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso conclusi nel 1997, nel modo seguente: a) 24 ECU per le spese fisse; b) 0,35 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero; c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 5 % all'anno. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1. (4) GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 1.