Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0150

    Regolamento (CE) n. 150/97 del Consiglio del 12 dicembre 1996 riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, e che stabilisce disposizioni per la sua applicazione

    GU L 30 del 31.1.1997, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/150/oj

    31997R0150

    Regolamento (CE) n. 150/97 del Consiglio del 12 dicembre 1996 riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, e che stabilisce disposizioni per la sua applicazione

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/1997 pag. 0001 - 0040


    REGOLAMENTO (CE) N. 150/97 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1996 riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, e che stabilisce disposizioni per la sua applicazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

    considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato, in data 13 novembre 1995, un accordo di cooperazione in materia di pesca marittima, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco e prevede una contropartita da parte della Comunità, comprendente, fra l'altro, un sostegno finanziario allo sviluppo del settore alieutico marocchino;

    considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il Consiglio deve determinare le modalità appropriate affinché, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi, gli interessi di Ceuta e Melilla siano interamente o parzialmente presi in considerazione; che occorre determinare tali modalità per il caso di specie;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca del Marocco, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri ed istituire una procedura per accertare quali navi sono soggette all'obbligo di sbarco delle catture in un porto marocchino;

    considerando che le attività alieutiche contemplate dal presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2);

    considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti;

    considerando che, in base al regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (3), e al regime convenuto nel quadro del suddetto accordo, lo Stato membro di bandiera e la Commissione si accertano che le domande di licenza di pesca siano conformi a dette disposizioni e alle norme comunitarie applicabili;

    considerando che l'approvazione di detto accordo risponde all'interesse della Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in appresso denominato «l'accordo».

    Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Per tener conto degli interessi di Ceuta e Melilla, il presente accordo e, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola che a Ceuta e Melilla sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), alle condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (4).

    Articolo 3

    Le possibilità di pesca accordate alla Comunità sono ripartite come indicato nella tabella riportata nell'allegato.

    Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

    Poiché le licenze di pesca per la categoria «navi tonniere» hanno validità annuale, la ripartizione delle possibilità di pesca non utilizzate avrà luogo successivamente alla presentazione delle domande nel primo trimestre di ogni anno civile.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri:

    a) - verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (5), e comunicano alla delegazione della Commissione europea in Marocco, in appresso denominata «la delegazione», ogni modifica di tali dati constatata all'atto della presentazione delle domande di licenza successive,

    - verificano parimenti che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

    b) trasmettono alla delegazione le domande di licenza, due giorni lavorativi prima del termine indicato al punto B.1.1 dell'allegato I dell'accordo.

    Non appena rilasciate dalle autorità marocchine, le licenze verranno trasmesse alle rappresentanze degli Stati membri a Rabat;

    c) forniscono mensilmente alla delegazione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;

    d) trasmettono alla Commissione, anteriormente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli semestrali di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;

    e) - trasmettono mensilmente alla delegazione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 3 v), dell'allegato II dell'accordo,

    - segnalano alla Commissione ogni sei mesi, anteriormente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni,

    - inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una banca dati elettronica, alla quale la Commissione deve avere accesso;

    f) - trasmettono contemporaneamente alla delegazione e alla parte marocchina una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione previste nel quadro del capitolo VI, punto 4, dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore,

    - trasmettono alla delegazione una copia dei rapporti redatti dall'osservatore della parte comunitaria di cui al capitolo VI, punto 3, dell'allegato II dell'accordo, relativo alla reciproca osservazione dei controlli a terra;

    g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 4 dell'allegato II dell'accordo;

    h) trasmettono alla delegazione l'elenco dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che sono soggetti all'obbligo di sbarco delle catture in un porto marocchino, in base alla lettera B dell'allegato III dell'accordo.

    Articolo 5

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 16 dell'accordo (6).

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. DUKES

    (1) GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 94.

    (2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13.

    (4) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).

    (5) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

    (6) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

    ALLEGATO

    Ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top