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Document 31997D0797

    97/797/CE: Decisione della Commissione del 7 novembre 1997 che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia

    GU L 324 del 27.11.1997, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/797/oj

    31997D0797

    97/797/CE: Decisione della Commissione del 7 novembre 1997 che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia

    Gazzetta ufficiale n. L 324 del 27/11/1997 pag. 0036 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1997 che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia (97/797/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

    (1) Con regolamento (CE) n. 1023/97 (3), la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.

    (2) Con regolamento (CE) n. 1632/97 della Commissione (4), detto regolamento provvisorio è stato modificato aggiungendo una disposizione secondo cui è possibile attribuire agli esportatori polacchi effettivamente nuovi il dazio medio ponderato applicato alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale ed è inoltre possibile accettarne gli impegni relativi alle esportazioni delle palette EUR.

    (3) Con regolamento (CE) n. 1633/97 della Commissione (5), in applicazione della nuova disposizione di cui sopra, il regolamento provvisorio è stato ulteriormente modificato con l'aggiunta all'elenco delle società che usufruiscono del dazio medio ponderato dei nominativi di diversi esportatori effettivamente nuovi e con l'accettazione degli impegni provenienti da alcuni di questi nuovi esportatori.

    B. DETERMINAZIONE DEFINITIVA

    (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie al fine delle risultanze definitive. Nel corso dell'inchiesta, è stato stabilito che, per eliminare gli effetti negativi del dumping, è necessario adottare misure antidumping definitive in forma di dazio ad valorem e, eventualmente, di impegni in materia di prezzo. Le risultanze e le conclusioni riguardanti tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte dettagliatamente nella proposta della Commissione al Consiglio di imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di palette di legno originarie della Polonia (6).

    C. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

    (5) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1633/97, altri otto nuovi produttori-esportatori polacchi hanno chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che avevano collaborato nel procedimento e che non erano rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale e hanno offerto impegni in relazione alla paletta EUR. Essi hanno fornito, su richiesta, le prove del fatto che sono realmente nuovi esportatori e ciò è ritenuto sufficiente per accettare gli impegni da loro offerti in relazione alla paletta EUR.

    (6) Due esportatori polacchi, inclusi nell'elenco delle imprese a cui era applicato il dazio medio ponderato, hanno adesso presentato impegni in relazione alla paletta EUR che sono ritenuti accettabili,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

    - MACED Sklad Palet, Jadwiga Macionga, PL-77-200 Miastko

    - ENKEL Spólka Cywilna, PL-24-100 Pulawy

    - Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, PL-84-300 Lebork

    - Przedsiebiorstwo Produkoyjno Uslugowo Handlowe «DREWPOL», PL-98277 Braszewice

    - PTN Kruklanki Sp. Z.o.o., PL-11612 Kruklanki

    - WEDAM Spólka Cywilna, PL-83-322 Stezyca

    - «AVEN» Sp. Z.o.o., PL-66-470 Kostrzyn

    - Import-Export Jan Sibinski, PL-63-524 Czajkow

    - «Empol» s.c., PL-62-812 Jastrzebniki 37

    - P.P.H.U. «Alk», PL-73-240 Bierzwnik,

    hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo all'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia e catalogate al codice NC ex 4415 20 20 10.

    Articolo 2

    La presente accettazione prende effetto il giorno di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2334/97.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 4.

    (4) GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 11.

    (5) GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 13.

    (6) Documento COM(97) 569. Successivamente la proposta è stata adottata dal Consiglio come regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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