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Document 31997D0666
97/666/EC: Commission Decision of 17 September 1997 amending Decision 97/252/EC drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorize imports of milk and milk-based products for human consumption (Text with EEA relevance)
97/666/CE: Decisione della Commissione del 17 settembre 1997 che modifica la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/666/CE: Decisione della Commissione del 17 settembre 1997 che modifica la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 283 del 15.10.1997, p. 1–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31997D0252 | complemento | allegato |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32014D0160 |
97/666/CE: Decisione della Commissione del 17 settembre 1997 che modifica la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 15/10/1997 pag. 0001 - 0060
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1997 che modifica la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/666/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, degli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7, considerando che, con la decisione 95/340/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/584/CE (4), è stato fissato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte; considerando che, per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di latte e di prodotti a base di latte sono stati fissati dalla decisione 95/343/CE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE (6); considerando che la decisione 97/252/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 97/617/CE (8), ha fissato gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; considerando che la Commissione ha ricevuto dall'Uruguay un elenco di stabilimenti, accompagnato dalle garanzie che questi ultimi rispondano effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea potrebbero essere sospese; considerando che l'Australia e la Svizzera hanno arrecato modifiche all'elenco di stabilimenti che figurano nella decisione 97/252/CE e che occorre pertanto rendere note tali modifiche; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'allegato della decisione 97/252/CE è integrato dall'allegato I della presente decisione per quanto riguarda l'Uruguay. 2. L'allegato della decisione 97/252/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione, per quanto riguarda rispettivamente l'Australia e la Svizzera. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17. (2) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33. (3) GU L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38. (4) GU L 255 del 9. 10. 1996, pag. 20. (5) GU L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52. (6) GU L 42 del 13. 2. 1997, pag. 16. (7) GU L 101 del 18. 4. 1997, pag. 46. (8) GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 15. ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I / LIITE I / BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II / BIJLAGE II / ANEXO II / LIITE II / BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>