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Document 31997D0660
97/660/EC: Commission Decision of 2 October 1997 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 1998 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
97/660/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
97/660/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
GU L 278 del 11.10.1997, p. 29–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31998D0101 | modifica | allegato | ||
Modified by | 31998D0203 | modifica | allegato | ||
Modified by | 31998D0525 | modifica | allegato | 06/08/1998 |
97/660/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0029 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (97/660/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (6), stabilisce le modalità di applicazione per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità; che, conformemente all'articolo 2 del citato regolamento, per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commissione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1998; che nel piano occorre indicare in particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d'intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro; che nel piano occorre anche indicare l'entità degli stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92; considerando che, per detto piano, tutti gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92; considerando che per l'attuazione del piano occorre precisare i tassi di conversione da applicare ai mezzi finanziari concessi agli Stati membri, nonché applicare l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92; considerando che, per un utilizzo ottimale degli stanziamenti di bilancio, occorre tener conto del grado di impiego delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso dei precedenti esercizi; considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono a fondo i problemi delle persone più bisognose nella Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per l'esercizio 1998, si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato. Articolo 2 Gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta nazionale applicando i tassi vigenti il 1° ottobre 1997 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1997. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3. (3) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (5) GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50. (6) GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2. ALLEGATO Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 1998 a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro >SPAZIO PER TABELLA> b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a) >SPAZIO PER TABELLA> c) e d) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di: Carni bovine: 17 375 ECU. Latte in polvere: 24 662 ECU. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92, tali importi sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° ottobre 1997. Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a 1 milione di ECU.