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Document 31997D0660

    97/660/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 278 del 11.10.1997, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/660/oj

    31997D0660

    97/660/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0029 - 0031


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1997 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (97/660/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (6), stabilisce le modalità di applicazione per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità; che, conformemente all'articolo 2 del citato regolamento, per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commissione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1998; che nel piano occorre indicare in particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d'intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro; che nel piano occorre anche indicare l'entità degli stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92;

    considerando che, per detto piano, tutti gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92;

    considerando che per l'attuazione del piano occorre precisare i tassi di conversione da applicare ai mezzi finanziari concessi agli Stati membri, nonché applicare l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

    considerando che, per un utilizzo ottimale degli stanziamenti di bilancio, occorre tener conto del grado di impiego delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso dei precedenti esercizi;

    considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono a fondo i problemi delle persone più bisognose nella Comunità;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per l'esercizio 1998, si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta nazionale applicando i tassi vigenti il 1° ottobre 1997 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

    (2) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

    (3) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

    (5) GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

    (6) GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

    ALLEGATO

    Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 1998

    a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) e d) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di:

    Carni bovine: 17 375 ECU.

    Latte in polvere: 24 662 ECU.

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92, tali importi sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° ottobre 1997.

    Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a 1 milione di ECU.

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