This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997D0659
97/659/EC: Commission Decision of 1 October 1997 on financial contributions from the Community for the eradication of Newcastle disease in Germany (Only the German text is authentic)
97/659/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
97/659/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 278 del 11.10.1997, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
97/659/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0028 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/659/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Germania 28 focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto; considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche; considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Germania può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari: - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Germania entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.