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Document 31997D0491

97/491/CE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 211 del 5.8.1997, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/491/oj

31997D0491

97/491/CE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 05/08/1997 pag. 0050 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 20 agosto 1996, ribadita con lettera del 16 settembre 1996 e pervenuta alla Commissione in data 16 settembre 1996, conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

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