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Dokument 31997D0310

97/310/CE: Decisione della Commissione del 12 febbraio 1997 relativa alla concessione al Portogallo di una proroga dei termini per l'attuazione delle direttive 90/388/CEE e 96/2/CE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (Il testo portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 133 del 24.5.1997, str. 19—35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/310/oj

31997D0310

97/310/CE: Decisione della Commissione del 12 febbraio 1997 relativa alla concessione al Portogallo di una proroga dei termini per l'attuazione delle direttive 90/388/CEE e 96/2/CE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (Il testo portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 24/05/1997 pag. 0019 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1997 relativa alla concessione al Portogallo di una proroga dei termini per l'attuazione delle direttive 90/388/CEE e 96/2/CE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (Il testo portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

vista la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (3), in particolare l'articolo 4,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni (4) conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE e all'articolo 4 della direttiva 96/2/CE,

considerando quanto segue:

A. I FATTI E IL QUADRO GIURIDICO

I. Le domande della Repubblica portoghese

(1) Con lettera del 14 maggio 1996, la Repubblica portoghese ha richiesto, conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/2/CE, le seguenti proroghe dei termini per l'attuazione delle direttive in questione:

- fino al 1° gennaio 1998 per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni per i gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione delle loro infrastrutture, restrizioni che, a norma dell'articolo 3 quater della direttiva 90/388/CEE, avrebbero dovuto essere rimosse immediatamente;

- fino al 1° gennaio 1999 per quanto riguarda l'interconnessione diretta tra sistemi di telecomunicazioni mobili. A norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 90/388/CEE, tale disposizione avrebbe dovuto essere attuata immediatamente.

La Repubblica portoghese ritiene che la proroga richiesta sia necessaria per i motivi qui di seguito esposti.

1.1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni per i gestori di sistemi di comunicazione mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura e all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi, il Portogallo ha comunicato che Portugal Telecom trae il 2 % circa dei suoi ricavi dalla locazione di circuiti di interconnessione. La perdita di una parte di queste entrate (7,423 miliardi di PTE nel 1997 su di un fatturato complessivo superiore ai 375 miliardi di PTE) potrebbe incidere sulle risorse necessarie a finanziare il servizio universale, in quanto Portugal Telecom dovrà far fronte contemporaneamente alla liberalizzazione delle comunicazioni via satellite ed a quella della fornitura dei servizi a gruppi chiusi di utenti.

1.2. Per quanto riguarda invece il diritto dei gestori di sistemi di comunicazione mobili di interconnettersi direttamente con reti estere, la Repubblica portoghese sostiene che le tariffe internazionali del servizio di telefonia vocale fissa di Portugal Telecom continuano ancora a non riflettere i costi effettivi. Se il diritto in questione venisse accordato immediatamente, Portugal Telecom si troverebbe a dover diminuire drasticamente le sue tariffe internazionali (con un impatto previsto di circa 9,652 miliardi di PTE nel 1997) o dovrebbe rassegnarsi a perdere - secondo le stime - il 15 % del suo traffico internazionale fisso a vantaggio dei gestori di sistemi mobili (cioè 8,104 miliardi di PTE nel 1997). Perderebbe inoltre le entrate generate dall'interconnessione delle reti mobili con reti estere (5,519 miliardi di PTE nel 1997). Anche in questo caso a risentirne sarebbero le risorse destinate a finanziare il servizio universale.

(2) Le autorità portoghesi hanno fornito una descrizione degli effetti derivanti dall'attuazione immediata della direttiva 96/2/CE. I dati in questione sono contenuti in un allegato alla lettera delle autorità portoghesi del 14 maggio 1996.

(3) Con lettera del 25 giugno 1996, le autorità portoghesi hanno richiesto un'ulteriore proroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE:

- fino al 1° gennaio 2000 per quanto riguarda l'abolizione dei diritti esclusivi attualmente accordati a Portugal Telecom relativamente alla telefonia vocale ed all'infrastruttura di base della reste che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE, dovrebbe avvenire entro il 1° gennaio 1998;

- fino al 1° gennaio 1999 per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati relativamente a:

a) le reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazione,

b) l'infrastruttura messa a disposizione da terzi, e

c) la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti,

che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo paragrafo della direttiva 90/388/CEE della Commissione, doveva avvenire entro il 1° luglio 1996. Le disposizioni in questione non si riferiscono alle infrastrutture per televisione via cavo che sono disciplinate dall'articolo 4 della stessa direttiva.

La Repubblica portoghese ritiene che le proroghe richieste siano necessarie per i motivi qui di seguito esposti.

3.1. Circa il 6 % delle entrate di Portugal Telecom deriva dalla locazione di circuiti (23 miliardi di PTE nel 1995 su di un fatturato di 393 miliardi). L'eliminazione immediata delle restrizioni all'uso di infrastrutture alternative potrebbe comportare una perdita di 24 miliardi di PTE su di un periodo di 5 anni, a seguito sia di un effetto di sostituzione (perdita di clienti a vantaggio dei fornitori di reti alternative) sia di un effetto di reddito (l'esigenza di ridurre le tariffe per continuare ad essere competitivi). Questa perdita potrebbe incidere sul livello delle risorse necessarie a finanziare il servizio universale, dovendo Portugal Telecom far fronte nel contempo alla liberalizzazione delle comunicazioni via satellite ed a quella della fornitura dei servizi a gruppi chiusi di utenti.

3.2. È obiettivo di Portugal Telecom riequilibrare completamente le tariffe della telefonia vocale. Il riequilibrio in questione verrà conseguito in parte grazie all'attuale convenzione sui prezzi - in vigore fino al 1998 - che prevede una riduzione in termini reali del livello generale dei prezzi ed un aumento sulla base di un tasso d'inflazione del 6 % per le tariffe dei servizi forniti sottocosto. Saranno inoltre necessari ulteriori adeguamenti strutturali per permettere a Portugal Telecom di muoversi efficacemente in un mercato realmente competitivo. A tal fine sarà necessario stabilire, sulla base di studi adeguati, se occorra modificare questa impostazione per il periodo 1998-2000 in modo da arrivare ad un pieno riequilibrio delle tariffe per tale data.

(4) Maggiori informazioni sono state fornite nel corso di una riunione bilaterale tenutasi a Bruxelles il 18 giugno 1996 ed in una successiva lettera delle autorità portoghesi del 30 luglio 1996. La questione è stata nuovamente discussa nel corso di riunioni bilaterali che si sono tenute a Strasburgo il 12 novembre e a Bruxelles il 18 novembre 1996 ed in un successivo fax inviato dalle autorità portoghesi il 22 novembre 1996.

II. Osservazioni ricevute

(5) Quattro imprese e associazioni hanno accolto l'invito contenuto nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 1996, inviando le loro osservazioni.

Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni per i gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, nella maggior parte delle osservazioni ricevute si fa rilevare quanto segue:

- Non vi è alcun valido motivo che giustifichi la concessione alla Repubblica portoghese di una deroga che le consenta di difendersi dagli effetti prodotti dall'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione (5), in relazione alle comunicazioni via satellite ed alla liberalizzazione di servizi non riservati, inclusi i servizi vocali a favore di gruppi chiusi di utenti («GCU»), a norma della direttiva 90/388/CEE che avrebbe dovuto essere attuata anni fa. Né le comunicazioni via satellite né i servizi non riservati, GCU inclusi, potrebbero rimpiazzare in misura sufficiente il volume di traffico in partenza o in arrivo sui sistemi GSM, non essendo nessuno di essi adatto a tale scopo.

- Non è ragionevole immaginare che nel 1997 tutti e due i gestori GSM pongano fine a tutti i loro contratti di affitto di linee, considerato il numero di anni necessario ad installare una rete alternativa ed il tempo che occorrerebbe a delle nuove imprese per arrivare a competere effettivamente con Portugal Telecom. Le previsioni di perdita avanzate risultano quindi del tutto sproporzionate. In un'osservazione viene citato uno studio che dimostra che se Portugal Telecom adeguasse i suoi prezzi a quelli dei concorrenti (effetto concorrenza) invece di mantenere prezzi elevati (effetto di sostituzione), l'impatto negativo prodotto dall'attuazione della direttiva si tradurrebbe in una riduzione delle entrate dell'1,3 % contro il 15 % previsto invece dalle autorità portoghesi. In alcune osservazioni si fa inoltre rilevare che, nel breve termine, i gestori GSM apporterebbero nuovo traffico a Portugal Telecom piuttosto che sottrarglielo.

- La maggior parte dei dati presentati dalla Repubblica portoghese non tiene conto di tutte le informazioni pertinenti ai fini del caso. In particolare, nei calcoli in questione non si tiene conto delle società del gruppo Portugal Telecom a cui la direttiva apporterà dei vantaggi piuttosto che arrecare degli svantaggi. Alla luce di questi elementi, l'impatto previsto dovrebbe risultare notevolmente ridotto.

Per quanto riguarda invece il diritto dei gestori di sistemi di comunicazione mobili di interconnettersi direttamente con reti estere, le osservazioni pervenute fanno rilevare quanto segue:

- L'analisi delle autorità portoghesi, in cui si sostiene che l'interconnessione diretta obbligherà Portugal Telecom ad una drastica riduzione delle tariffe per evitare di dover cedere il 15 % del suo traffico internazionale fisso ai concorrenti, non tiene conto né della diminuzione dei costi né dell'aumento dell'utilizzazione, fattori destinati ad attenuare notevolmente l'impatto su Portugal Telecom.

- Le autorità portoghesi temono che i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili possano sottrarre traffico internazionale a Portugal Telecom. Al riguardo si fa rilevare come sia altamente improbabile che gli utenti (in maggioranza utenti d'affari) ricorrano per le loro chiamate internazionali ai GSM invece che alla PSTN (rete telefonica pubblica commutata).

- Portugal Telecom dovrebbe poter offrire una riduzione di almeno il 30 % sulle sue tariffe internazionali: sconto di cui, d'altra parte, molto probabilmente già usufruiscono alcuni grandi utenti finali. Secondo talune osservazioni, inoltre, l'offerta di sconti di volume ai gestori di sistemi mobili favorirebbe l'emergere di condizioni più eque e consentirebbe ai gestori di sistemi mobili concorrenti di offrire tariffe internazionali maggiormente in linea con le tariffe per la telefonia vocale fissa internazionale attualmente praticate da Portugal Telecom. Attualmente i gestori di GSM pagano tariffe pressoché uguali a quelle che Portugal Telecom pratica ai suoi utenti privati per le chiamate internazionali (6). In un'osservazione si fa rilevare che questa diminuzione delle tariffe non inciderebbe in maniera significativa sulla capacità operativa di Portugal Telecom, apportando invece tutti i vantaggi derivanti dall'applicazione di prezzi più bassi.

- Esiste in linea generale un totale consenso sul fatto che l'impatto sul servizio universale sarebbe in ogni caso trascurabile. Si fa rilevare che i soli dati inclusi nella documentazione presentata dal governo erano quelli relativi al livello di investimenti necessari per assolvere l'obbligo di fornire un servizio universale («OSU»). Non è stato fornito invece alcun dato sull'aumento dei ricavi generato generalmente da questo tipo di investimenti (canone d'installazione, canone mensile, chiamate in arrivo, implicito effetto promozionale dei servizi di Portugal Telecom), così come mancano completamente dati sulla nuova tecnologia impiegata per assolvere all'OSU in maniera più economica. In alcune osservazioni, si fa rilevare che per finanziare eventuali disequilibri che dovessero sorgere nella fornitura del servizio universale, piuttosto che imporre restrizioni ai gestori di servizi di telecomunicazioni mobili, si potrebbe ricorrere al concetto comunitario di un «fondo per il servizio universale». Si è anche sottolineata l'esigenza di introdurre un sistema contabile destinato a valutare gli effettivi costi della fornitura di tale servizio, considerata la scarsa affidabilità delle attuali valutazioni.

- Una deroga in questo settore non farebbe altro che rallentare lo sviluppo delle comunicazioni mobili transfrontaliere, restringendo la crescita e lo sviluppo del mercato dei servizi di comunicazioni mobili che invece ha creato occupazione e benefici economici in tutti quei paesi che hanno aperto le porte alla concorrenza fin dall'inizio.

Con lettera del 20 agosto 1996, la Commissione ha trasmesso alle autorità portoghesi le quattro osservazioni inviate dai terzi interessati in risposta alla pubblicazione della sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 giugno 1996, invitando dette autorità a presentarle il loro parere sulle osservazioni stesse.

(6) Sette imprese ed associazioni hanno inviato osservazioni a seguito dell'invito pubblicato dalla Commissione il 7 settembre 1996. Con lettera del 18 novembre 1996, una delle imprese in questione ha tuttavia comunicato alla Commissione che alcune delle sue osservazioni non riflettevano probabilmente più la situazione del momento, vista l'intenzione di Portugal Telecom di iniziare ad applicare alle chiamate internazionali tariffe di interconnessione orientate ai costi.

Per quanto riguarda l'abolizione dei diritti esclusivi attualmente accordati a Portugal Telecom relativamente alla telefonia vocale e all'infrastruttura di base della rete e all'eliminazione delle restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazione già liberalizzati sono state presentate le seguenti osservazioni:

- Non bisogna rafforzare la posizione dominante detenuta dal gestore telefonico pubblico già presente sul mercato consentendo solo a lui di investire massicciamente in quelle infrastrutture (come per esempio le reti via cavo) che dovrebbero diventare i principali vettori alternativi di servizi di telecomunicazioni. Non vi è alcun bisogno di proteggere un'impresa che detiene più del 90 % del mercato delle telecomunicazioni, con utili superiori a quelli di British Telecom, France Telecom, Tele Danmark e AT & T (un margine di profitto al netto di imposte e ammortamenti di 50 miliardi di PTE nel 1996 con un aumento del 40 % rispetto al 1995). È ovvio che la maggiore efficienza apportata dall'apertura del mercato andrà a vantaggio degli utenti e dell'intera economia portoghese. Nelle osservazioni ricevute, si sostiene che le autorità portoghesi probabilmente confondono l'interesse pubblico con gli interessi di Portugal Telecom. Eventuali ripercussioni negative prodotte dalla piena attuazione della direttiva sulle entrate di Portugal Telecom non farebbero altro che dimostrare che, fino ad oggi, Portugal Telecom ha potuto tranquillamente imporre prezzi eccessivi per i suoi servizi a spese degli utenti e degli altri operatori presenti sul mercato. Si contesta inoltre l'ipotesi secondo cui Portugal Telecom subirà inevitabilmente delle perdite e che tali perdite porteranno inevitabilmente ad un peggioramento dei servizi offerti. Inoltre, l'elasticità della domanda in rapporto al prezzo scontata dalle autorità portoghesi appare eccessivamente alta. Nelle osservazioni si fa inoltre rilevare come in un mercato in rapida crescita come quello attuale non sia possibile basarsi solo sui dati storici. Infine, gli eventuali controlli sui prezzi attualmente esercitati dalle autorità portoghesi non sono né realistici né sufficienti.

- Nelle osservazioni si rileva come l'obbligo di fornire un servizio universale potrebbe essere assolto anche dai nuovi concorrenti: ipotesi d'altra parte sempre sostenuta dalle autorità portoghesi. La concorrenza porterà inoltre ad una riduzione generale dei costi, diminuendo quindi anche quelli relativi all'OSU. Allo stato attuale, Portugal, Telecom riceve sussidi dallo Stato a favore di alcuni servizi avanzati e, in ultima analisi, il fatto di essere l'unico fornitore del servizio universale gli conferisce un vantaggio notevole a livello di commercializzazione dei suoi servizi. Per assolvere all'OSU, inoltre, ha anche usufruito di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale. Nelle osservazioni si sostiene che è impossibile valutare pienamente i dati forniti dalle autorità portoghesi in quanto non esiste un trattamento contabile trasparente. Le potenziali perdite citate dalle autorità portoghesi sembrano infatti esagerate. È altamente improbabile che Portugal Telecom perda tutti gli utenti di linee affittate in quanto molti di loro sono sue controllate. Ogni eventuale contrazione delle entrate di Portugal Telecom porterà in generale ad un aumento degli introiti delle sue controllate. Per esempio, Telepac controlla il 75 % del mercato delle comunicazioni dati, TMN il 50 % del mercato mobile, Contactel e TLM il 67 % del mercato del radioavviso, TV Cabo il 75 % del mercato della televisione via cavo e Radiomovel il 70 % del mercato dei servizi interurbani. Portugal Telecom detiene chiaramente una posizione monopolistica nel mercato della telefonia vocale pubblica da cui trae la maggior parte delle sue entrate: è a qui e non dalle entrate generate dalla locazione di linee che provengono le risorse utilizzate per finanziare l'OSU.

- Portugal Telecom è un'impresa in grado di generare utili e, finanziariamente, sana. Nel 1995 gli utili sono aumentati del 70 %, nonostante una diminuzione delle tariffe. L'andamento del prezzo delle azioni di Portugal Telecom è risultato nettamente migliore di quello dell'indice generale della borsa portoghese e statunitense - Portugal Telecom è infatti quotata sulla borsa valori di New York - Nel febbraio del 1996 il prezzo di un'azione era di 22,375 USD contro un prezzo di collocamento di 18,275 USD. Attualmente Portugal Telecom è alla ricerca di un partner strategico in grado di affiancarlo sul mercato nella prossima fase di privatizzazione.

- Le autorità portoghesi non hanno valutato correttamente il problema del riequilibrio delle tariffe della telefonia vocale. Apparentemente il costo medio di una chiamata urbana in Portogallo è paragonabile a quello del Regno Unito, del Belgio, della Danimarca e dell'Austria, seppur superiore a quello della Germania e dei Paesi Bassi. D'altro canto il costo di una chiamata interurbana è superiore del 43 % alla media europea. Le osservazioni ricevute insistono peraltro sulla scarsa attendibilità di un tale confronto che, d'altro canto, non può essere verificato. In Portogallo, le chiamate urbane coprono per esempio un raggio di 5 km, contro i 30 km del Regno Unito. Ciascuno scatto ha inoltre una durata di 3 minuti, superiore cioè a quella di altri Stati membri. In realtà non vi è alcun bisogno di riequilibrare le tariffe, per il semplice fatto che esse andrebbero ridotte in tutti i settori. Qualunque riequilibrio tariffario che si dimostrasse necessario non sarebbe altro che un'inevitabile conseguenza del processo di liberalizzazione. Senza un sistema contabile trasparente è inoltre impossibile valutare correttamente le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi.

- I prezzi praticati da Portugal Telecom per i circuiti 2 Mbs su 100 km sono 2,6 volte superiori a quelli di British Telecom: differenziale che, secondo le osservazioni ricevute, non dipende chiaramente dai costi. La direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992 (7) sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate non è stata inoltre ancora correttamente recepita nella legislazione portoghese, altrimenti i prezzi sarebbero già scesi. L'incapacità di Portugal Telecom di competere con il livello di servizi che verrebbe fornito dal suoi concorrenti con le infrastrutture alternative non è una buona ragione per impedire ai concorrenti di operare sul mercato. Si fa inoltre presente che Portugal Telecom gode di una posizione dominante nel mercato della televisione via cavo, che costituisce una delle migliori infrastrutture di telecomunicazioni alternative. Accogliendo la richiesta di deroga delle autorità portoghesi non si farebbe altro che rafforzare tale posizione.

Con lettera del 29 novembre 1996, la Commissione ha trasmesso alle autorità portoghesi le osservazioni inviate dai sette interessati suddetti in risposta alla sua comunicazione del 7 settembre 1996, invitando le dette autorità portoghesi ad esprimersi in merito.

III. Risposta della Repubblica portoghese

(7) Con lettera del 3 ottobre 1996, le autorità portoghesi hanno trasmesso le loro prime osservazioni in merito ai commenti inviati dalle parti interessate, trasmessi loro con lettera del 20 agosto 1996.

In tale lettera, si fa rilevare come in Portogallo i gestori di servizi di telecomunicazioni GSM non abbiano dovuto pagare nessun diritto di concessione (ad eccezione di un risarcimento per la procedura di rilascio della licenza) e possano quindi permettersi di pagare l'utilizzazione delle infrastrutture di Portugal Telecom. Nonostante questi costi aggiuntivi, i gestori in questione sono riusciti, sempre secondo le autorità portoghesi, ad ottenere una penetrazione di mercato che colloca la Repubblica portoghese al sesto posto fra i paesi dell'Unione europea.

In un successivo fax del 22 novembre 1996, la Repubblica portoghese ha ribadito che i gestori di infrastrutture alternative potrebbero chiedere, per i circuiti di interconnessione, tariffe del 50 % inferiori a quelle praticate da Portugal Telecom per l'affitto delle sue linee, mentre i fornitori di servizi di telecomunicazioni liberalizzati affitterebbero solo il 10 % delle linee a loro necessarie presso Portugal Telecom. Secondo le autorità portoghesi la contrazione della domanda sarebbe immediata, in quanto la capacità necessaria è già stata installata dagli organismi pubblici, eccezion fatta per il livello locale. L'aumentata concorrenza sottrarrebbe inoltre a Portugal Telecom circa 2 miliardi di PTE di entrate all'anno a seguito della diminuzione dei costi dei concorrenti resa possibile dalla locazione di infrastrutture alternative a prezzi inferiori.

Se invece, al fine di mantenere una quota di mercato di circa l'80 %, Portugal Telecom decidesse di ridurre in maniera significativa il canone di affitto dei circuiti di interconnessione, le sue perdite nel settore si aggirerebbero, sempre secondo le autorità portoghesi, intorno ai 14 miliardi di PTE.

Con lettera del 3 gennaio 1997, pervenuta alla Commissione il 17 gennaio 1997, le autorità portoghesi hanno comunicato il loro parere in merito alla seconda serie di osservazioni inviate dai terzi.

IV. Articolo 4 della direttiva 96/2/CE e articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE

(8) In base all'articolo 4 della direttiva 96/2/CE ed all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE, la Commissione può concedere, su domanda, a taluni Stati membri una deroga rispetto alle date previste dalla direttiva 90/388/CEE, che li autorizzi a mantenere per periodi supplementari i diritti esclusivi accordati ad imprese pubbliche incaricate di fornire reti di telecomunicazioni pubbliche e servizi di telecomunicazioni, ove tale deroga sia giustificata dall'esigenza di attuare gli adeguamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. L'applicazione della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del trattato CE al settore delle telecomunicazioni è quindi sancita dalla direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 96/2/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali e dalla direttiva 96/19/CE in relazione alla piena concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi e di reti pubbliche di telecomunicazioni, risulta che Portugal Telecom gestisce servizi d'interesse economico generale ai sensi della sezione III della concessione per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni autorizzata con decreto legge n. 40/95 del 15 febbraio (8). In base a questa concessione Portugal Telecom è tenuta a fornire un servizio universale relativamente alla telefonia fissa, al telex, ai servizi di telegrafo e di trasmissione dati, assolvendo a tale obbligo in base a condizioni di «uguaglianza e continuità» (9), indipendentemente dalle circostanze specifiche o dal livello di redditività economica di ciascuna singola operazione. In caso di liberalizzazione della fornitura dei servizi telefonici pubblici commutati, la concessione prevede varie modalità di risarcimento a favore di Portugal Telecom a riconoscimento del suo obbligo di fornire un servizio universale: meccanismi tariffari, programmi di finanziamento dell'Unione europea a sostegno della fornitura del servizio universale, riduzione dei diritti annuali di concessione (1 % del fatturato) dovuti alle autorità portoghesi, costituzione di un fondo finanziato da Portugal Telecom e da altri gestori. Attualmente il finanziamento avviene applicando dei prezzi più elevati alla maggior parte degli utenti al fine di compensare le tariffe sotto costo.

Non disponendo ancora di un adeguato sistema contabile basato sui costi, la Repubblica portoghese non è stata in grado di fornire dati esatti sugli effettivi costi del servizio e si è limitata ad indicare in circa 81 miliardi di PTE il valore lordo dell'investimento nel suo complesso [utilizzando le quote di ammortamento (10) impiegate da Portugal Telecom, ai fini della sua valutazione la Commissione si è basata su di una previsione di oneri annuali di investimento di circa 15 miliardi di PTE, vale a dire un terzo degli utili netti di Portugal Telecom nel 1995]. In Portogallo i costi della fornitura del servizio universale includono non solo i costi di investimento ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. Parte di questi costi sono stati sostenuti grazie a sovvenzioni fornite dalla CE nel quadro degli aiuti concessi a Portugal Telecom per lo sviluppo della sua rete nell'ambito dei programmi Proter, Star, Telematique e Thermie e grazie a prestiti ottenuti dalla Banca europea per gli investimenti. Questo aiuto non era in ogni caso connesso direttamente al costo del servizio universale.

(9) A norma della direttiva, occorre pertanto stabilire fino a che punto la temporanea chiusura a ogni forma di concorrenza sia «giustificata dall'esigenza di attuare gli adeguamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza».

Il punto di partenza di un'analisi di questo tipo è che un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, chiamata ad operare in condizioni di equilibrio economico, deve essere in grado di compensare i settori meno redditizi con quelli più redditizi: una tale esigenza giustifica l'imposizione di restrizioni della concorrenza nei settori economicamente redditizi, a scapito delle altre imprese. Autorizzare queste ultime a competere con il detentore dei diritti esclusivi nei settori da esse prescelti significherebbe infatti dare a tali imprese la possibilità di concentrare i loro sforzi sulle operazioni economicamente redditizie e di offrire quindi tariffe più vantaggiose di quelle praticate dal detentore dei servizi esclusivi, non essendo obbligate, a differenza di quest'ultimo, a compensare per motivi economici le perdite registrate nei settori non redditizi con gli utili generati da quelli più produttivi.

La direttiva 90/388/CEE prevedeva pertanto la possibilità di concedere una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 relativamente ai diritti esclusivi e speciali accordati per la fornitura di telefonia vocale in quanto le risorse finanziarie da destinare allo sviluppo delle reti di telecomunicazioni pubbliche continuano a provenire principalmente dalla gestione del servizio di telefonia vocale. La completa apertura di tale servizio alla concorrenza avrebbe potuto pertanto impedire ai gestori di telecomunicazioni di assolvere il loro compito di interesse economico e generale. Eventuali restrizioni alla concorrenza sono pertanto giustificate solo nel caso di servizi che, per le loro caratteristiche e per le condizioni a cui verrebbero offerti in un mercato aperto alla concorrenza, pregiudicherebbero o comunque inciderebbero in qualche modo sulla fornitura del servizio di interesse economico generale. Per tale motivo, le restrizioni in questione possono essere autorizzate solo qualora vengano dimostrati in maniera inconfutabile gli effetti in questione.

(10) Alcune osservazioni ricevute fanno anche rilevare che, a loro volta, anche le nuove imprese possono contribuire all'assolvimento dei compiti che rientrano nell'interesse economico generale. La deroga viene concessa proprio al fine di garantire l'interesse economico generale e non per proteggere imprese specifiche. Nell'immediato futuro, tuttavia, Portugal Telecom continuerà ad essere l'unica impresa fornitrice di un servizio telefonico pubblico universale nel paese. La Commissione ha pertanto esaminato le proroghe richieste al fine di stabilire se esse siano effettivamente necessarie per consentire a Portugal Telecom di continuare a gestire un servizio di interesse economico generale e di godere di condizioni economiche accettabili per tutta la fase di realizzazione dei necessari adeguamenti strutturali.

B. VALUTAZIONE GIURIDICA

I. Domanda di proroga relativamente all'eliminazione delle restrizioni all'interconnessione diretta tra sistemi di telecomunicazioni mobili

Valutazione degli effetti dell'immediata eliminazione delle restrizioni

Argomentazioni fornite dalla Repubblica portoghese

(11) Il Portogallo sostiene la necessità di una proroga per l'interconnessione diretta internazionale fra sistemi mobili al fine di non compromettere la fornitura del servizio di telefonia vocale nazionale ed internazionale.

La Repubblica portoghese chiede innanzitutto di poter diluire nel tempo gli effetti delle diverse fasi di liberalizzazione per consentire a Portugal Telecom di assimilarne tutte le conseguenze senza risentire al tempo stesso di quegli effetti negativi che potrebbero metterne a rischio il normale sviluppo. Il Portogallo ha inoltre comunicato di aver autorizzato le comunicazioni via satellite ai sensi della direttiva 94/46/CE e i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti a norma della direttiva 90/388/CEE. Si prevede che tali misure incideranno sul fatturato di Portugal Telecom per circa 11 miliardi di PTE all'anno, ascrivibili alla forte riduzione che dovrà essere apportata alle tariffe richieste da Portugal Telecom per le linee affittate per poter competere con le nuove infrastrutture alternative.

Secondo il Portogallo, a questa contrazione vanno sommate le mancate entrate imputabili ad un'attuazione immediata della direttiva 96/2/CE in relazione all'interconnessione internazionale diretta: 50 miliardi di PTE nel suo complesso.

Allo stato attuale, la Repubblica portoghese non autorizza l'interconnessione diretta fra i due gestori di GSM del paese né tra questi ultimi ed i sistemi di telecomunicazioni fissi o mobili di altri paesi. Secondo le autorità portoghesi, questa restrizione è necessaria in quanto le tariffe per la rete telefonica fissa non sono ancora orientate ai costi. Le entrate derivanti dall'interconnessione sono state nel 1995 di circa 8,5 miliardi di PTE. Se si autorizzasse la libera interconnessione fra sistemi mobili, un gestore di GSM in Portogallo potrebbe collegarsi ad una rete fissa o mobile di un altro Stato e ottenere così, per le chiamate internazionali, prezzi vicini a quelli (più bassi) applicati in tale paese. I gestori di sistemi mobili sarebbero quindi in grado di offrire ai loro abbonati GSM tariffe inferiori a quelle di Portugal Telecom. Le autorità portoghesi sostengono che, se Portugal Telecom non si adeguasse a tale riduzione di prezzi, perderebbe non solo tutto il suo traffico da sistema mobile a sistema mobile e da sistema mobile a rete estera, ma anche il 15 % del traffico in partenza dalla rete telefonica vocale fissa verso i gestori mobili, con una perdita di circa 27 miliardi di PTE nel periodo 1996-2000. Se invece Portugal Telecom decidesse di ridurre le sue tariffe internazionali, subirebbe, nello stesso periodo, perdite per circa 25 miliardi di PTE.

Il Portogallo conferma tuttavia che il riequilibrio delle tariffe continuerà indipendentemente dall'attuazione della direttiva 90/388/CEE modificata.

(12) La Repubblica portoghese fa inoltre presente che l'immediata attuazione dell'interconnessione internazionale diretta si farebbe sentire anche sul traffico telefonico vocale fisso internazionale, cioè su di una parte di quelle entrate che la Commissione ritiene necessarie per il finanziamento del servizio universale. Le tariffe attualmente richieste per le chiamate internazionali mobili dirette verso gli altri paesi dell'Europa potrebbero scendere dagli attuali 163 PTE al minuto a 100 PTE (11). I prezzi delle chiamate verso il resto del mondo continuerebbero ad essere superiori di circa il 60 %, ma potrebbero diminuire rispetto alle tariffe attuali che variano tra i 260 e i 490 PTE al minuto. Al confronto, le tariffe per chiamate telefoniche fisse internazionali (ore di punta) di Portugal Telecom erano, nell'aprile del 1996, le seguenti: 112 PTE al minuto per le chiamate verso gli altri paesi dell'Unione europea, 149 PTE verso gli altri paesi europei, 164 PTE verso gli Stati Uniti, 183 PTE verso il Canada e 237 PTE verso il Brasile.

Secondo quanto sostenuto dalle autorità portoghesi, in assenza di una riduzione dei prezzi in grado di consentirle di competere in maniera efficace con le potenziali tariffe internazionali dei gestori mobili, a partire dal 1997 Portugal Telecom perderebbe il 15 % del traffico di telefonia vocale fissa internazionale a favore dei gestori mobili, con un danno di 8,104 miliardi di PTE all'anno in termini di mancati introiti. In alternativa Portugal Telecom potrebbe mantenere la sua quota di traffico riducendo le tariffe applicate alla telefonia vocale fissa internazionale: in questo caso la perdita sarebbe di 9,652 miliardi di PTE nel 1997.

Valutazione della Commissione

(13) Il tardivo recepimento di precedenti direttive CE non può essere ammesso dalla Commissione per giustificare eventuali ritardi nell'attuazione di direttive successive. Tuttavia, l'impatto prodotto dall'immediata attuazione di una direttiva della Commissione sulla gestione di un servizio di interesse economico generale va valutato tenendo conto delle condizioni economiche che caratterizzano la fornitura di tale servizio da parte di Portugal Telecom. Secondo le autorità portoghesi, l'attuazione della direttiva 90/388/CEE modificata segnatamente dalla direttiva 94/46/CE, avrebbe portato ad una riduzione delle tariffe richieste da Portugal Telecom per le linee affittate e delle relative entrate e non può essere pertanto disgiunta dall'impatto derivante dall'eliminazione delle restrizioni per i gestori di sistemi di comunicazione mobili e personali relativamente all'installazione di infrastrutture proprie. L'effetto che una riduzione delle tariffe delle linee affittate e dei relativi ricavi avrebbe sulla capacità di Portugal Telecom di fornire un servizio universale sarà esaminato nell'ambito della valutazione della proroga richiesta per l'applicazione dell'articolo 3 quater della direttiva 90/388/CEE.

(14) Nella sua ulteriore lettera del 22 novembre 1996, il Portogallo ha affermato che una volta attuata pienamente la direttiva 96/2/CE, i gestori di sistemi di comunicazione mobili portoghesi potranno collegarsi direttamente con le reti telefoniche pubbliche di altri Stati, aggirando quindi i servizi e le infrastrutture di Portugal Telecom. In questo caso, i gestori di sistemi mobili invece che pagare l'importo attualmente corrisposto a Portugal Telecom (106 PTE per minuto nel caso di chiamate europee, corrispondente alla normale tariffa della rete telefonica pubblica meno 19,20 PTE al minuto), pagherebbero la parte terminale della chiamata al gestore di un sistema telefonico fisso di un altro paese.

Secondo la Repubblica portoghese, per le chiamate europee, la tariffa media per la parte terminale di una chiamata è di 35 PTE al minuto. Attualmente i gestori di sistemi mobili applicano una tariffa di 164 PTE al minuto per le chiamate internazionali, così scomponibile: 106 PTE al minuto sotto forma di tariffa di interconnessione dovuta a Portugal Telecom, 58 PTE al minuto come costi di esercizio e margine di profitto. Per valutare il prezzo che i gestori di sistemi mobili potrebbero chiedere per le chiamate europee a liberalizzazione avvenuta, la Repubblica portoghese ha sommato i costi di esercizio (58 PTE al minuto), quelli relativi alla parte terminale della chiamata (35 PTE al minuto), e metà del costo della chiamata internazionale in partenza dal paese di origine. In base alla raccomandazione D.300R dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Teurem) questo equivarrebbe al 10 % del prezzo complessivo. Il costo totale approssimativo sarebbe quindi di 100 PTE al minuto.

(15) Per quanto riguarda la fungibilità fra servizi di telefonia mobile e fissi, nell'esaminare altri casi, la Commissione è giunta recentemente alla conclusione che essa non sia elevata in quanto i servizi in questione rispondono a tipi diversi di domanda, come dimostrato, fra l'altro, dalle tariffe più elevate richieste per la telefonia mobile GSM rispetto a quelle della telefonia vocale.

In Portogallo, il principale segmento di mercato per i gestori GSM è tuttavia quello delle chiamate nazionali. Sembra inoltre che circa la metà dei costi sostenuti dai gestori mobili nella gestione delle chiamate non siano correlati al traffico effettivo. Non è quindi da escludersi che, al fine di aumentare il suo fatturato complessivo, l'utilizzo della sua rete e la sua quota di mercato, un gestore di sistemi mobili non decida di imputare alle chiamate nazionali una percentuale maggiore dei costi non collegati al traffico, offrendo tariffe internazionali equivalenti a quelle attualmente richieste da Portugal Telecom. Al momento, in Portogallo vi sono circa 600 000 utenti GSM e con la prevista crescita di tale mercato, gli utenti potrebbero essere incoraggiati a passare dai sistemi vocali fissi a quelli mobili per le chiamate internazionali.

(16) Per quanto riguarda le valutazioni fornite dal Portogallo in merito alle perdite che deriverebbero dall'immediata applicazione dell'interconnessione internazionale diretta, la Commissione fa notare che il mercato della telefonia mobile è un mercato nuovo ed in crescita da cui Portugal Telecom già trae ricavi addizionali grazie alla fase terminale delle chiamate in partenza da sistemi mobili. La redditività del servizio di telefonia vocale fissa di Portugal Telecom non dipende da queste entrate aggiuntive. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili hanno generato per Portugal Telecom un fatturato aggiuntivo 8,5 miliardi di PTE che va ad aggiungersi ai 301,5 miliardi di PTE ottenuti grazie al servizio di telefonia vocale fra sistemi fissi.

(17) La Commissione conviene tuttavia che, con l'interconnessione diretta fra i sistemi mobili e reti estere, non sia da escludere che, per lo meno nel breve termine, le chiamate telefoniche internazionali tramite rete fissa vengano parzialmente sostituite dalle chiamate internazionali via GSM. Inoltre, le perdite derivanti da questa sostituzione non verrebbero necessariamente compensate dai ricavi aggiuntivi generati dalla crescita del mercato dei GSM. Verrebbe così intaccato uno dei due segmenti del mercato della telefonia vocale attualmente più redditizi per Portugal Telecom: quello delle chiamate internazionali.

Unito all'impatto prodotto dall'eliminazione - a partire dal 1° luglio 1997 - delle restrizioni relative alle reti alternative per la fornitura di servizi liberalizzati, questa situazione inciderebbe sulla redditività complessiva dell'impresa in maniera tale da non consentirle più di fornire un servizio universale a condizioni economicamente accettabili. I risultati sarebbero diversi se la Repubblica portoghese non fosse obbligata ad eliminare le restrizioni all'impiego di infrastrutture proprie ed alternative per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati.

In ogni caso, il rischio diminuirà con la riduzione delle tariffe internazionali che verrà realizzata da Portugal Telecom. L'argomentazione delle autorità portoghesi appare pertanto accettabile in rapporto alla durata richiesta. Tenendo conto del previsto riequilibrio tariffario, il rischio di una sostituzione delle chiamate fisse da parte di quelle mobili tramite GSM giustifica la concessione di una deroga solo fino alla fine del 1998, data in cui le tariffe internazionali di Portugal Telecom dovrebbero già essere scese ad un livello tale da scongiurare un'eventuale sostituzione da parte delle chiamate effettuate mediante sistemi mobili GSM. La liberalizzazione dell'interconnessione internazionale di sistemi mobili almeno un anno prima della piena liberalizzazione della telefonia vocale dovrebbe essere inoltre un forte incentivo ad una tempestiva realizzazione del graduale riequilibrio tariffario previsto.

Evoluzione degli scambi

(18) Un eventuale rinvio della liberalizzazione internazionale diretta fra gestori di sistemi mobili si ripercuoterebbe sul secondo gestore di GSM e sui futuri operatori DCS-1800 a cui nel frattempo sarà stata rilasciata la licenza. La possibilità di interconnettersi direttamente ad altri gestori faciliterebbe in maniera determinante la loro installazione ed espansione sul mercato portoghese. Le conseguenze di un'eventuale proroga si farebbero sentire inoltre anche sui carrier di altri paesi, rendendo più complessa e costosa la gestione del traffico terminale da parte dei gestori mobili portoghesi.

(19) Questo impatto negativo sull'andamento degli scambi tra Stati membri risulterebbe tuttavia attenuato se le autorità portoghesi imponessero, nel quadro della concessione del marzo del 1995, a Portugal Telecom di applicare tariffe orientate ai costi per l'interconnessione tra la sua rete e le reti telefoniche mobili, in relazione soprattutto alle tariffe di gestione delle chiamate internazionali.

Conclusione

(20) L'immediata eliminazione delle restrizioni all'interconnessione diretta tra sistemi di telecomunicazioni mobili ai sensi dell'articolo 3 quinquies della direttiva 90/388/CEE - ivi inserito dalla direttiva 96/2/CE che modifica la direttiva suddetta in relazione alle comunicazioni mobili e personali - metterebbe in pericolo le consistenti entrate che Portugal Telecom trae dal traffico internazionale, compromettendo la sua capacità di continuare a fornire nel paese un servizio di telefonia vocale universale a condizioni economicamente accettabili. La concessione di un'ulteriore proroga fino al 1° gennaio 1999, pur incidendo sull'andamento degli scambi, non è contraria agli interessi comunitari.

II. Domanda di proroga relativamente all'impiego di reti proprie/alternative nella fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali

Valutazione degli effetti dell'immediata eliminazione delle restrizioni

Argomentazioni presentate dalla Repubblica portoghese

(21) Le linee affittate da gestori di sistemi di comunicazione mobili (inclusi i gestori di sistemi di radioavviso e servizi interurbani) rappresentano attualmente il 35 % circa di tutti i circuiti affittati e il 2 % circa delle entrate complessive di Portugal Telecom. Il Portogallo sostiene che, in caso di eliminazione delle restrizioni che gravano sui gestori di sistemi di comunicazione mobili e personali relativamente all'installazione di infrastrutture proprie prima del 1° gennaio 1998, i due gestori GSM procederebbero immediatamente all'installazione di infrastrutture proprie causando a Portugal Telecom una perdita di fatturato di 7,4 miliardi di PTE nel 1997. Le autorità portoghesi calcolano che il mancato fatturato raggiungerebbe complessivamente i 25,6 miliardi di PTE entro l'anno 2000. Questa valutazione si base sul riconoscimento del fatto che, da un lato, ci vorrebbero molti anni ai gestori di sistemi di comunicazione mobili per riuscire a sostituire i circuiti di Portugal Telecom con circuiti propri e, dall'altro, che la progressiva riduzione dei canoni per le linee affittate operata da Portugal Telecom renderà implicitamente meno interessante l'installazione di infrastrutture proprie per i gestori di sistemi di comunicazione mobili. L'impatto su Portugal Telecom dei mancati introiti associati alle linee affittate è quindi destinato ad attenuarsi progressivamente nel corso degli anni.

Inoltre, secondo le autorità portoghesi, l'impatto dell'eliminazione delle restrizioni per i gestori mobili deve essere esaminato unitamente all'impatto esercitato dalla liberalizzazione dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti di cui alla direttiva 90//388/CEE, che è stimato in 11 miliardi di PTE di mancate entrate per Portugal Telecom. Nel 1997 si avrebbe quindi un mancato fatturato complessivo di 18,4 miliardi di PTE.

Valutazione della Commissione

(22) Né il Consiglio né la Commissione hanno mai considerato che i ricavi derivanti dalle linee affittate siano indispensabili per il funzionamento dell'OSU. È questa una delle ragioni per cui l'articolo 10 della direttiva 92/44/CEE del Consiglio sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate stabilisce il principio che le tariffe per le linee affittate siano orientate ai costi: esse devono cioè rispecchiare gli effettivi costi sostenuti a non il costo associato alla fornitura di servizi di telefonia vocale fissa - servizio distinto - in regioni non redditizie o a utenti non redditizi in regioni redditizie. Sebbene l'articolo 13 della direttiva 92/44/CEE lo consenta, la Repubblica portoghese non ha chiesto per Portugal Telecom il rinvio dell'obbligo di orientare ai costi le tariffe per la fornitura di linee affittate. La direttiva 92/44CEE stabilisce poi, in particolare, che l'offerta delle linee affittate debba basarsi sull'orientamento ai costi e, «visto che gli Stati membri debbono adempiervi, l'apertura di una fornitura alternativa (infrastruttura) non dovrebbe sostanzialmente alterare la posizione economica degli OT in questo settore» (12). Le autorità portoghesi erano pertanto tenute ad assicurarsi che Portugal Telecom introducesse, entro il 31 dicembre 1993, un sistema contabile basato sui costi per le linee affittate conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/44/CEE. Come già menzionato precedentemente, le restrizioni alla concorrenza non sono giustificate nel caso di servizi specifici che possano essere disgiunti dalla telefonia vocale, a meno che gli Stati membri non dimostrino in maniera irrefutabile che tali servizi, per le loro caratteristiche e per le condizioni a cui sono offerti, pregiudicano l'equilibrio economico del mercato della fornitura della telefonia vocale. Non è stata fornita nessuna prova in tal senso.

Secondo la richiesta di deroga avanzata dal Portogallo, Portugal Telecom trae il 6 % delle sue entrate (23 miliardi di PTE) dalla fornitura di linee affittate contro il 79 % proveniente dalla fornitura di telefonia vocale fissa (310 miliardi di PTE). Come ipotizzato precedentemente, l'onere annuale connesso alla fornitura del servizio universale dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 miliardi di PTE. Non è stato presentato alcun dato che dimostri che le entrate provenienti dalla telefonia vocale fissa fornita grazie ai diritti esclusivi accordati non siano sufficienti a far fronte ai costi associati alla fornitura del servizio universale e che occorra estendere il monopolio anche ad altri mercati distinti.

La Commissione ritiene inoltre che lo scenario su cui ci si è basati per valutare l'impatto dell'eliminazione delle restrizioni poste ai gestori mobili relativamente all'installazione di infrastrutture proprie sia del tutto irrealistico per i motivi indicati in appresso.

- Come ha fatto rilevare il secondo gestore GSM, l'installazione di una rete principale completamente distinta comporta costi di base non ricuperabili particolarmente elevati e, pertanto, l'affiancamento di un'altra rete a quella di Portugal Telecom avverrebbe solo gradualmente.

- Una rete principale completamente separata comporta inoltre grossi rischi (per esempio in caso di guasto). I gestori di GSM continuerebbero pertanto in ogni caso a impiegare le linee di Portugal Telecom o quelle di terzi come capacità di riserva in grado di assicurare continuità di servizio in caso di guasto della loro rete. Eventuali investimenti in infrastrutture proprie risulterebbero in ogni caso giustificati solo in presenza di un flusso di traffico sufficiente: condizione difficile da raggiungere nel caso dei servizi di radioavviso o per le chiamate interurbane. Come d'altra parte risulta dalla richiesta portoghese, se da un lato le tariffe relative all'affitto di linee per chiamate su lunga distanza sono quelle maggiormente svincolate dai costi, lo stesso discorso non vale nel caso dei circuiti locali. D'altro canto, se si consentisse ai gestori mobili di installare le loro infrastrutture, molto probabilmente la loro scelta cadrebbe su circuiti ad elevata capacità (8, 34 e 140 Mbs) che, attualmente, (come risulta da una delle osservazioni ricevute) Portugal Telecom non fornisce loro. Non vi è alcun motivo pertanto per prevedere una scomparsa totale della domanda di linee affittate nel 1997: tale argomentazione appare ancor più ingiustificata in una prospettiva futura, considerate le riduzioni tariffarie che Portugal Telecom intende realizzare. È più realistico prevedere nei prossimi anni una contrazione della domanda di capacità di circa il 50 %, equivalente ad un massimo di 3,7 miliardi di PTE di mancate entrate all'anno (meno dell'1 % del fatturato annuale). Se, tuttavia, Portugal Telecom modificasse i suoi prezzi, la contrazione risulterebbe inferiore e potrebbe molto probabilmente essere completamente compensata qualora inducesse i gestori mobili ad installare ulteriori stazioni di base.

- Una contrazione del fatturato non equivale ad una perdita di utili, visto che Portugal Telecom risparmierebbe sui costi connessi alla fornitura delle linee affittate in questione: perderebbe solo il margine di profitto sul quale, d'altro canto, la Repubblica portoghese non ha fornito ancora alcun dato. Anche nell'ipotesi di un margine di profitto massimo del 50 % - che, se fosse confermato, configurerebbe già l'imposizione di un prezzo non equo ai sensi dell'articolo 86, lettera a) del trattato CE, oltre che una violazione del principio dell'orientamento delle tariffe ai costi previsto dalla direttiva 92/44/CEE, essendo due volte superiore ai normali margini di profitto in vigore nel settore delle telecomunicazioni - i mancati profitti sarebbero in ogni caso inferiori agli 1,8 miliardi di PTA.

- Come è già stato rilevato, TMN - uno dei due gestori GSM - è una controllata al 100 % del gruppo Portugal Telecom. La Repubblica portoghese ritiene (13) che, nonostante il legame esistente, anche TMN opterebbe per l'installazione di un'infrastruttura propria al fine di dimezzare i costi di infrastruttura. In questo caso, tuttavia, il margine di profitto di TMN aumenterebbe in uguale misura, andando a compensare nei conti consolidati di Portugal Telecom metà dell'effetto negativo prodotto dall'eliminazione delle restrizioni per l'utilizzo di infrastrutture proprie ancora gravanti sui gestori mobili. Pertanto l'effetto netto sarebbe di soli 0,9 miliardi di PTA all'anno.

- L'argomentazione portoghese parte da una prospettiva statica. Con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni mobili prevista dalla direttiva 96/2/CE, infatti, le autorità portoghesi autorizzeranno nuovi gestori ad operare con le bande di frequenza DCS 1800. Al fine di accelerare l'installazione della loro rete e per riuscire a competere con i due attuali gestori di GSM, i nuovi gestori avranno bisogno delle linee di Portugal Telecom. Questa nuova domanda dovrebbe essere più sufficiente a compensare l'impatto molto limitato prodotto dalla rinunzia ad alcune linee affittate da parte dei gestori GSM. A tale riguardo va fatto presente che i ritardi delle autorità portoghesi nell'indire una gara d'appalto per i servizi DCS 1800 e ERMES stanno compromettendo le entrate che Portugal Telecom ricava dalle linee affittate ben più di quanto non farebbe un'immediata applicazione dell'articolo 3 quater della direttiva 90/388/CEE, ivi inserito dalla direttiva 96/2/CE. La liberalizzazione dei servizi vocali a favore di gruppi chiusi di utenti dovrebbe anche stimolare la domanda di linee affittate per i servizi di telecomunicazioni complementari fissi, che andrebbe a sostituirsi alla capacità di trasmissione non più impiegata dai gestori di GSM. La prevista espansione del mercato delle linee affittate dovrebbe consentire a Portugal Telecom di salvaguardare gli utili complessivi del settore anche nel caso in cui decidesse di introdurre ulteriori sconti per volume. Gli sconti in questione potrebbero convincere ancora di più i gestori di sistemi mobili a non installare infrastrutture proprie. In una delle osservazioni pervenute, si fa rilevare che Portugal Telecom offre linee affittate in fibre ottiche alla sua consociata TV Cabo Portugal a prezzi che, in alcuni casi, sono del 50 % inferiori al prezzo richiesto ai gestori mobili.

Per una completa valutazione dell'impatto che l'immediata applicazione dell'articolo 3 quater della citata direttiva 90/388/CEE avrebbe sul gruppo Portugal Telecom, occorre in ogni caso prendere in considerazione anche l'articolo 3 bis, ultimo comma della medesima. Esso prevede infatti che «gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze». Di conseguenza, visto che TMN sarebbe esclusa da qualunque gara d'appalto per i servizi DCS 1800 per tutta la durata dell'eventuale proroga richiesta dalle autorità portoghesi per l'eliminazione delle restrizioni imposte ai gestori mobili relativamente all'impiego di infrastrutture proprie, occorre detrarre dal precedente calcolo dell'impianto prodotto dalla risoluzione dei contratti per le linee affittate da parte dei gestori GSM anche gli eventuali mancati utili di TMN in questo nuovo segmento di mercato.

Per quanto riguarda gli effetti della liberalizzazione dei servizi vocali a favore di gruppi chiusi di utenti, la Commissione fa rilevare che la liberalizzazione doveva avvenire, ai sensi della direttiva 90/388/CEE, entro e non oltre il 31 dicembre 1990.

Sviluppo degli scambi

(23) Dalla precedente valutazione è emerso come non vi siano motivi che giustifichino la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 96/2/CE relativamente all'immediata eliminazione di ogni restrizione per i gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura ed all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi. Non è pertanto necessario esaminare gli effetti che la concessione di una tale deroga avrebbe sugli scambi e l'eventuale compatibilità della stessa con l'interesse della Comunità.

Conclusioni

(24) Considerato che non vi sono elementi che dimostrino che Portugal Telecom ha realmente bisogno degli utili grazie alla fornitura di linee affittate ai gestori di sistemi mobili al fine di effettuare i necessari adeguamenti strutturali e poiché si prevede che le entrate globali di Portugal Telecom aumenteranno anche in caso di mancata concessione della deroga all'applicazione immediata dell'articolo 3 quater della direttiva 90/388/CEE, non appare giustificata la concessione di una proroga dei termini di attuazione della direttiva.

III. Domanda di proroga per la telefonia vocale e l'infrastruttura di base della rete.

Valutazione degli effetti dell'abolizione dei diritti esclusivi attualmente accordati a Portugal Telecom

Argomentazioni avanzate dalla Repubblica portoghese

(25) Le autorità portoghesi hanno richiesto una deroga per i seguenti motivi:

- Portugal Telecom deve operare un forte riequilibrio delle sue tariffe;

- la densità telefonica è bassa.

Valutazione della Commissione

(26) In base al principio generale della proporzionalità, ogni periodo transitorio supplementare concesso deve essere rigorosamente proporzionato ai tempi richiesti per realizzare gli adeguamenti strutturali che, secondo le autorità portoghesi, sono necessari al fine di creare condizioni di piena concorrenza e che riguardano: le tariffe di Portugal Telecom, per lo più troppo elevate, la densità della rete, che è attualmente insufficiente (circa 37 linee principali ogni 100 abitanti contro una media comunitaria di 48 nel 1995) e il basso livello medio della spesa per l'utilizzo di ciascuna linea principale individuale (nel 1995 la spesa media ogni 100 abitanti era di 20 750 ECU contro i 33 275 ECU del Regno Unito).

(27) La Commissione fa rilevare che d'altro canto Portugal Telecom ha completato con successo la modernizzazione della sua rete. Già nel 1995, il 70 % del sistema di commutazione di Portugal Telecom era di tipo digitale, con una punta del 100 % per quanto riguarda la rete per le chiamate interurbane ed una percentuale dell'89 % per quanto riguarda la rete internazionale. Secondo la Repubblica portoghese, nel 1998 il tasso di digitalizzazione della rete locale dovrebbe raggiungere il 97 %, ben superiore a quello di altri gestori della Comunità quali Deutsche Telecom o Telecom Italia. La densità della telefonia vocale continua tuttavia ad essere molto bassa rispetto al resto della Comunità.

a) Riequilibrio delle tariffe

(28) La Repubblica portoghese sostiene che dal 1989 al 1996 tutte le tariffe, salvo quelle per le chiamate urbane e regionali, sono diminuite in termini reali. Secondo la Repubblica portoghese, al di là di questo risultato, le tariffe continuano ad essere troppo elevate e non in linea con quelle praticate da altri gestori comunitari. Per raggiungere tale obiettivo occorre continuare sulla strada del riequilibrio tariffario al fine di allineare i prezzi ai relativi costi. La Repubblica portoghese ha scelto una politica di graduale e flessibile riequilibrio tariffario, mantenendo nel contempo alcune garanzie per i consumatori in termini di prezzi e di qualità del servizio. Tutti i gestori della Comunità si sono già mossi o si stanno muovendo sulla strada del riequilibrio tariffario. Nel caso della Repubblica portoghese, il problema è rappresentato dalla velocità di tale processo. Considerando i limiti del proposto regime di fissazione dei prezzi massimi applicabili, ci vorranno, secondo le autorità portoghesi, circa 5 anni (cioè dal 1996 al 2000) prima che Portugal Telecom riesca a ridurre le tariffe per le chiamate interurbane e internazionali ed aumentare le tariffe di allacciamento e i canoni mensili di locazione.

(29) La tabella riportata qui di seguito, basata su informazioni della Commissione (14), mette a confronto alcune tariffe telefoniche di Portugal Telecom con quelle equivalenti di un gestore che ha già provveduto a riequilibrare le sue tariffe (15). I dati in essa contenuti confermano la tesi delle autorità portoghesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il confronto in questione va esaminato con una certa cautela in quanto le tariffe per le chiamate urbane si applicano in Portogallo ad aree ben più piccole (raggio di 5 km) di quelle del Regno Unito (raggio superiore a 30 km). Pertanto in Portogallo a molte chiamate urbane vengono applicate le stesse tariffe praticate per le chiamate regionali. Per questo motivo in Portogallo le «chiamate urbane» rappresentano solo il 7 % delle entrate di Portugal Telecom.

(30) Considerata la sempre minor dipendenza dei costi dalla distanza, quando si parla di orientare le tariffe ai costi si intende, in linea generale, una modifica dei prezzi al fine di favorire un bilanciamento di costi e ricavi, di modo che:

- i ricavi degli allacciamenti e dei canoni di locazione coprano i costi fissi (più margine normale);

- i ricavi delle chiamate urbane coprano i costi delle chiamate urbane (più margine normale);

- i ricavi delle chiamate interurbane coprano i costi delle chiamate interurbane (più margine normale);

- i ricavi delle chiamate internazionali coprano i costi delle chiamate internazionali (più margine normale).

La normale tendenza degli organismi di telecomunicazioni sarebbe quindi di aumentare il costo del canone bimestrale e delle chiamate urbane (evitando per lo meno di ridurli) e di diminuire invece le tariffe per le chiamate urbane ed internazionali. Le tariffe per le chiamate urbane praticate da Portugal Telecom sono tuttavia già alte in confronto a quelle di altri Stati membri e Portugal Telecom non potrà quindi compensare la diminuzione delle tariffe delle chiamate interurbane ed internazionali con aumenti delle tariffe urbane.

(31) Tenuto conto della necessità di non incidere sulle risorse necessarie per migliorare la densità telefonica nei prossimi anni, l'approccio scelto dalla Repubblica portoghese, intenzionata a proseguire la graduale riduzione tariffaria intrapresa, appare del tutto giustificato, considerato il riequilibrio già raggiunto ed il serio impegno a completare tale processo mediante una riduzione delle tariffe interurbane ed internazionali entro il 2000.

b) Densità telefonica

(32) La crescita della densità telefonica di Portugal Telecom è stata una delle più rapide registrate nella Comunità negli ultimi cinque anni (da 24 linee principali ogni 100 abitanti nel 1991 a 37 nel 1995). Nonostante questo miglioramento, la Repubblica portoghese continua tuttavia ad avere la più bassa densità telefonica della Comunità dopo l'Irlanda. Il 26 % delle famiglie portoghesi non ha ancora un telefono e questo è dovuto alla necessità di ampliare ulteriormente la rete.

(33) In alcune osservazioni si sottolinea giustamente che condizioni di libera concorrenza favorirebbero l'aumento della densità telefonica. È tuttavia ragionevole ritenere che, in una prima fase, i nuovi concorrenti tenderebbero a concentrare i loro sforzi sulle grandi utenze al fine di assicurarsi un'adeguata redditività per poi cercare solo successivamente di attrarre nuovi utenti. È quindi accettabile l'argomentazione delle autorità portoghesi, secondo le quali aiutando Portugal Telecom a migliorare la sua densità telefonica si opera in realtà nel pubblico interesse, anche se il tempo supplementare concesso a Portugal Telecom consentirà a quest'ultima di rafforzare la sua posizione e migliorare la sua efficienza. In un certo senso, questo miglioramento favorirà anche le imprese che si affacceranno per la prima volta sul mercato, in quanto ad un aumento del numero di utenti collegati alle reti pubbliche corrisponde un aumento del numero di chiamate sia per le imprese già presenti sul mercato che per i nuovi concorrenti.

(34) Le cifre fornite dalle autorità portoghesi mostrano d'altra parte che ad una bassa penetrazione telefonica corrisponde nel paese anche una domanda limitata. I tempi di attesa per ottenere l'allaccio alla rete telefonica sembrano essersi drasticamente accorciati passando dai 10 mesi del 1989 ai solo 8 giorni del 1995.

(35) L'esigenza di aumentare la densità telefonica nel paese giustifica quindi il mantenimento del diritto esclusivo attualmente accordato a Portugal Telecom solo per un periodo limitato. La flessione del tasso d'incremento annuale della densità (dal 14,5 % del 1990 al 5 % del 1995) mostra come, a seguito di un insieme di fattori demografici (16) ed economici (soprattutto il più basso livello del PIL della Repubblica portoghese che si traduce in una minore spesa media per linea telefonica: 560 ECU per linea principale nel 1995 contro i 605 ECU del Regno Unito) tipici del paese, la domanda di linee telefoniche da parte dell'utenza privata non sia significativa. La crescita del mercato sarebbe quindi legata in questo caso ad una riduzione delle tariffe, all'offerta di nuovi servizi e alla crescita dell'utenza d'affari, a loro volta stimolate dall'apertura del mercato alla concorrenza, facendo quindi venire meno i presupposti alla base della richiesta di un periodo supplementare.

Sviluppo degli scambi

(36) Sebbene la concessione di una deroga alla Repubblica portoghese chiuderebbe alla concorrenza il mercato delle telecomunicazioni di questo paese per un periodo di due anni, le ripercussioni sull'andamento degli scambi comunitari risulterebbero comunque attenuate per i seguenti motivi:

- le dimensioni limitate del mercato delle telecomunicazioni portoghesi rispetto a quello comunitario: è prevedibile infatti che a partire dal 1° gennaio 1998 i maggiori investimenti si concentrino negli Stati dove le telecomunicazioni sono più sviluppate, come la Germania, i Paesi Bassi e la Francia, che offrono una maggiore remunerazione sul capitale investito;

- la durata della deroga richiesta: occorrono molti mesi di preparazione ad un nuovo organismo di telecomunicazioni pubblico per potersi insediare sul mercato. Il danno arrecato ai potenziali investitori dalla concessione di un periodo supplementare di 24 mesi verrebbe circoscritto se, nel frattempo, essi fossero già posti in condizione di poter programmare il loro investimenti in modo da essere operativi prima del 1° gennaio 2000.

(37) L'effetto in questione risulterebbe ulteriormente attenuato qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Portugal Telecom non espande le sue attività negli Stati membri che hanno liberalizzato i loro mercati. Se ciò avvenisse infatti, la deroga che consente a Portugal Telecom di mantenere prezzi elevati sul mercato nazionale potrebbe essere sfruttata non solo per effettuare i necessari adeguamenti strutturali, ma anche per sovvenzionare l'attività dell'impresa nei mercati di altri paesi, falsando ovviamente la concorrenza, a danno delle imprese già presenti su tali mercati o delle nuove imprese, in misura contraria all'interesse comunitario;

- l'eliminazione delle restrizioni all'impiego di infrastrutture proprie e alternative entra in vigore a partire dal 1° luglio 1997. In questo modo si consentirebbe alle imprese potenzialmente interessate ad entrare sul mercato di operare e fornire servizi di telecomunicazioni già liberalizzati sulle reti in questione fin da tale data, in attesa della liberalizzazione completa e, in particolare, di fornire mediante tali infrastrutture servizi vocali sulle reti di impresa e/o servizi a gruppi chiusi di utenti;

- piena attuazione delle disposizioni della direttiva 90/388/CEE non soggette all'attuale deroga, e in particolare di quelle relative all'abolizione dell'attuale procedura complementare per il rilascio delle licenze al fine di consentire agli organismi che forniscono servizi liberalizzati, quali i servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, di iniziare ad operare sulla base di una semplice dichiarazione;

- fatta salva la valutazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 95/51/CE della Commissione (17), nell'immediato e finché farà parte del gruppo Portugal Telecom, TV Cabo verrà gestita da Portugal Telecom a condizioni di mercato.

Conclusioni

(38) In base ai motivi suesposti, la Commissione ritiene che la concessione alla Repubblica portoghese di una proroga - fino al 1° gennaio 2000 - per l'abolizione dei diritti esclusivi attualmente accordati a Portugal Telecom relativamente alla telefonica vocale ed all'infrastruttura di rete di base che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/388/CEE dovrebbe invece avvenire entro il 1° gennaio 1998, non incida sugli scambi in misura tale da risultare contraria agli interessi della Comunità, a condizione che siano soddisfatte le condizioni sopra elencate.

IV. Domanda di proroga per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazione già liberalizzati relativamente alle infrastrutture proprie e alternative

Valutazione degli effetti dell'immediata eliminazione delle restrizioni

Argomentazioni fornite dalla Repubblica portoghese

(39) La Repubblica portoghese ha richiesto una deroga sostenendo che la situazione economica e demografica del paese (in particolare il più basso livello del PIL della Repubblica portoghese, che si riflette in una minore spesa media per linea telefonica) non lasciano molto spazio ad un aumento delle dimensioni del mercato dei servizi liberalizzati.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397D0310.1

(40) Attualmente, Portugal Telecom trae più di 23 miliardi di PTE dalla fornitura di circuiti affittati (circa il 6 % del suo fatturato). Secondo le autorità portoghesi (18), l'eliminazione delle restrizioni all'impiego di infrastrutture alternative prima del 1° luglio 1999 comporterebbe per Portugal Telecom una perdita di circa 4 miliardi di PTE all'anno da qui al 2000 (cioè circa 1 % del suo fatturato), in quanto i fornitori di servizi liberalizzati (soprattutto in relazione all'interconnessione per le chiamate su lunga distanza) opterebbero per le strutture alternative piuttosto che per i circuiti affittati di Portugal Telecom. La Repubblica portoghese ha anche calcolato che qualora Portugal Telecom decidesse invece di ridurre in maniera sostanziale il prezzo dei circuiti affittati al fine di preservare una quota di mercato intorno all'80 %, la perdita per l'impresa ammonterebbe complessivamente a circa 24 miliardi di PTE da oggi al 2000.

Valutazione della Commissione

(41) Questa argomentazione è sostenibile solo in parte. Se è vero infatti che, grazie al diritto esclusivo per la fornitura di infrastrutture di base di cui gode, Portugal Telecom può contare su di un reddito garantito derivante dalla fornitura di linee affittate ad utenti finali ed a fornitori di servizi di comunicazione liberalizzati, è anche vero che la direttiva 92/44/CEE stabilisce che l'offerta delle linee affittate debba essere orientata ai costi. Considerando quest'obbligo specifico e visto che gli Stati membri devono adempiervi, l'introduzione di una fornitura alternativa non dovrebbe sostanzialmente alterare la posizione economica degli OT in questo settore.

(42) È vero che in Portogallo il processo di riequilibrio delle tariffe delle linee affittate non è stato ancora completato. Sarebbe in ogni caso possibile proporre rapidamente un sistema che prevede tariffe basate sui costi, in modo da evitare che Portugal Telecom si veda sottrarre parte dei suoi ricavi da potenziali gestori di strutture alternative in seguito alla diversificazione operata dagli utenti. Una tale riduzione delle tariffe non inciderebbe su Portugal Telecom nella misura indicata dalle autorità portoghesi per i motivi indicati di seguito:

- Il mercato dei servizi liberalizzati (quello dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti è stato liberalizzato solo nel 1996) è destinato a crescere nel lungo termine anche se, nell'immediato futuro, in Portogallo tale crescita potrebbe risultare più lenta che in altri Stati membri. Anche a fronte di una riduzione delle tariffe, le perdite potrebbero venire comunque compensate in tempi brevi grazie ad un aumento della domanda di circuiti affittati.

- La creazione di una rete di base completamente separata comporta grossi rischi (soprattutto in caso di guasto). I gestori continuerebbero pertanto ad utilizzare le linee di Portugal Telecom o di altre parti come capacità di riserva per far fronte ad eventuali guasti della loro rete senza essere costretti ad interrompere il servizio.

- Una riduzione del fatturato non comporta direttamente un minor rendimento in quanto Portugal Telecom risparmierebbe sui costi di fornitura delle linee affittate in questione.

- Fornendo le loro infrastrutture, altre società all'interno del gruppo Portugal Telecom potrebbero aumentare in misura analoga il loro margine di profitto, controbilanciando quindi, nei conti consolidati del gruppo Portugal Telecom, le eventuali conseguenze negative prodotte dall'eliminazione delle restrizioni.

Portugal Telecom, infine, non tiene conto delle entrate che ricaverà dalla fornitura di servizi di interconnessione ai suoi concorrenti. In generale gli oneri di interconnessione sono la spesa più elevata che devono sostenere tutte le nuove imprese che si affacciano sul mercato. Pertanto, lungi dal ridurre i proventi dell'impresa, l'eliminazione delle restrizioni gravanti sull'impiego di infrastrutture alternative diventerà invece rapidamente fonte di ulteriore reddito.

Sviluppo degli scambi

(43) Grazie al monopolio nella fornitura di infrastrutture pubbliche di telecomunicazioni di cui gode, Portugal Telecom è l'unica in grado di fornire reti affittate e capacità di interconnessione ai fornitori di servizi liberalizzati, determinando pertanto in gran parte i costi dei suoi concorrenti nel settore dei servizi liberalizzati. Ne sono una prova fra l'altro le alte tariffe richieste attualmente per le linee affittate, che rendono antieconomica la fornitura di taluni servizi liberalizzati. Inoltre, il fatto che Portugal Telecom sia potenzialmente a conoscenza dei costi sostenuti dai suoi concorrenti avrà una crescente incidenza sugli scambi, in quanto è probabile che l'organismo di telecomunicazioni pubblico portoghese amplii ancora di più la sua offerta di servizi liberalizzati, che nel breve termine dovrebbe comunque espandersi lentamente. Mentre tuttavia Portugal Telecom potrebbe fornire i servizi in questione attraverso le sue infrastrutture, i concorrenti che offrono servizi liberalizzati globali come, per esempio, VPN, o servizi vocali a gruppi chiusi di utenti - su scala mondiale - sarebbero invece obbligati ad affittare circuiti proprio dal gestore con cui sono in concorrenza. In talune osservazioni si fa rilevare che la situazione verrebbe ulteriormente aggravata dal fatto che attualmente la trasparenza finanziaria dei rendiconti di Portugal Telecom non è ancora tale da consentire una chiara distinzione tra le attività ancora in regime di monopolio e quelle già liberalizzate; non esiste inoltre a livello organizzativo una separazione che impedisca al personale di Portugal Telecom che opera nel settore infrastrutture di trasmettere informazioni ai colleghi che vendono invece servizi liberalizzati.

Conclusione

(44) Visto che la direttiva 92/44/CEE sull'applicazione della fornitura di reti aperte alle linee affittate richiede che le tariffe richieste per l'affitto di linee siano orientate ai costi, non vi sono motivi che giustifichino la concessione di una proroga per un periodo prolungato. Considerato tuttavia che il potere medio di spesa dell'utente portoghese risulta relativamente basso, un'eventuale crescita del mercato dei servizi già liberalizzati potrebbe dimostrarsi nel breve termine relativamente lenta. Un'immediata eliminazione delle restrizioni alla fornitura di infrastrutture proprie o alternative inciderebbe nel breve termine sulle entrate di Portugal Telecom. Unita all'attuale riequilibrio delle tariffe della telefonia vocale, essa potrebbe pregiudicare lo sviluppo delle reti e la fornitura del servizio universale.

(45) Per questi motivi, la Commissione ritiene che la concessione di un periodo supplementare per la liberalizzazione delle infrastrutture alternative non verrebbe ad incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità a condizione che tale periodo non vada oltre il 1° luglio 1997,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a differire al 1° gennaio 1999 l'eliminazione delle restrizioni all'interconnessione diretta tra reti di comunicazioni mobili e reti estere. Prima di tale data essa comunica alla Commissione le misure legislative adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 quinquies della direttiva 90/388/CEE.

Articolo 2

Il Portogallo non è autorizzato a rinviare l'eliminazione delle restrizioni per i gestori di sistemi di comunicazione mobili e personali, prevista dall'articolo 3 quater della direttiva 90/388/CEE, per quanto riguarda:

a) l'installazione di infrastrutture proprie;

b) l'impiego delle infrastrutture messe a disposizione da terzi;

c) la condivisione delle reti e di altre infrastrutture e dei siti.

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione tutte le autorizzazioni concesse e le frequenze assegnate, su richiesta, ai gestori di sistemi mobili che intendono installare la loro infrastruttura ed ai proprietari di altre infrastrutture di telecomunicazioni che intendono affittare capacità a gestori di sistemi mobili.

Articolo 3

Il Portogallo è autorizzato a rinviare al 1° gennaio 2000 l'abolizione dei diritti esclusivi attualmente accordati a Portugal Telecom relativamente alla telefonia vocale ed all'installazione ed alla fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, subordinatamente al rispetto delle condizioni e del calendario di seguito indicati:

- entro il 1° luglio 1997 anziché entro il 1° luglio 1996: notifica alla Commissione di tutte le misure necessarie per l'eliminazione delle restrizioni alla fornitura di servizi liberalizzati relativamente a quanto segue:

a) le reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni;

b) le infrastrutture messe a disposizione da terzi;

c) la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti;

- entro il 12 novembre 1997 anziché l'11 gennaio 1997: notifica alla Commissione delle modifiche legislative necessarie al fine di realizzare la piena concorrenza entro il 1° gennaio 2000, comprese le proposte relative al finanziamento dei servizi universali;

- entro il 1° gennaio 1999 anziché il 1° gennaio 1997: notifica alla Commissione dei progetti di concessione delle licenze per la telefonia vocale e/o dei fornitori della relativa rete;

- entro il 1° luglio 1999 anziché il 1° luglio 1997: pubblicazione delle condizioni di concessione delle licenze per tutti i servizi ed, eventualmente, dei canoni di interconnessione, in ciascun caso conformemente alle direttive comunitarie in materia;

- entro il 1° gennaio 2000 anziché il 1° gennaio 1998: concessione delle licenze e modifica delle licenze preesistenti al fine di consentire la libera concorrenza nella fornitura di telefonia vocale.

Articolo 4

Il Portogallo è autorizzato a rinviare fino al 1° luglio 1997 l'eliminazione delle restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati per quanto riguarda:

a) le reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni;

b) le infrastrutture messe a disposizione da terzi;

c) la condivisione delle reti e di altre infrastrutture e dei siti.

Il Portogallo comunica alla Commissione entro il 1° luglio 1997 anziché entro il 1° luglio 1996, tutte le misure adottate per eliminare tali restrizioni.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

(3) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

(4) GU n. C 189 del 29. 6. 1996, pag. 9 e GU n. C 260 del 7. 9. 1996, pag. 3.

(5) GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15.

(6) I gestori GSM godono di uno sconto di 16,4 PTE al minuto (indipendentemente da dove ha origine la chiamata).

(7) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

(8) DR I (Diário da República) Série A n. 39/95 del 15 febbraio 1995, modificato dal DR I Série A n. 50/95 del 28 febbraio 1995.

(9) Cfr. definizione di servizio universale di cui all'articolo 1, lettera o) della concessione del servizio di telecomunicazioni pubbliche a Portugal Telecom.

(10) Prospetto di Portugal Telecom, maggio 1996, pag. 76.

(11) Ipotesi basata sulla media delle «quote tariffarie contabili» applicate da British Telecom per la gestione del traffico internazionale (cioè 35 PTE al minuto). Se il gestore mobile trasferisse il 75 % del risparmio all'utente finale il prezzo per l'utente finale sarebbe di 115 PTE al minuto (lettera del 30. 7. 1996, pag. 9).

(12) Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo - prima parte - principi e calendario [COM(94) 440 def. del 25. 10. 1994].

(13) Lettera del 30. 7. 1996, pag. 5.

(14) Studio «Tarifica» eseguito per conto della Commissione (DG XIII).

(15) Un confronto diretto fra le tariffe telefoniche di Portugal Telecom con quelle medie comunitarie (non si tratta di una media ponderata) non sarebbe appropriato visto che le strutture tariffarie dei 15 gestori di telecomunicazioni della Comunità continuano a divergere ampiamente e visto che attualmente è in atto in tutti gli Stati un processo di riequilibrio tariffario. Un confronto con British Telecom figura anche nella decisione della Commissione sull'Irlanda del 27 novembre 1996.

(16) La famiglia media si compone in Portogallo di 2,9 persone. Tale ampiezza è superata nella Comunità solo da Irlanda e Spagna (la media comunitaria è di 2,6 persone). Questo fattore riduce la possibilità di una maggiore penetrazione fra l'utenza privata.

(17) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

(18) Osservazioni aggiuntive del 3 gennaio 1997.

Góra