Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0121

97/121/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1997 che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

GU L 45 del 15.2.1997, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/121(1)/oj

31997D0121

97/121/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1997 che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0045 - 0047


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1997 che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (97/121/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 1783/96 del Consiglio (3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1996 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1996, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 233 del 14. 9. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 164 del 3. 7. 1996, pag. 12.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Top