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Document 31996S0303

    Decisione n. 303/96/CECA della Commissione, del 19 febbraio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio e accetta un impegno offerto su tali importazioni

    GU L 42 del 20.2.1996, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/303(1)/oj

    31996S0303

    Decisione n. 303/96/CECA della Commissione, del 19 febbraio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio e accetta un impegno offerto su tali importazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 20/02/1996 pag. 0007 - 0011


    DECISIONE N. 303/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio e accetta un impegno offerto su tali importazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare gli articoli 10 e 12,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con la decisione n. 2450/95/CECA (2) (in appresso denominata «decisione provvisoria»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, di cui ai codici NC 7225 10 91 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 10 31 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm). Detti codici NC sono stati modificati rispettivamente in 7225 11 00 e 7226 11 10 dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione (3).

    B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio i tre esportatori russi che hanno collaborato e i rappresentanti delle autorità russe hanno ottenuto, su loro richiesta, di essere intesi dalla Commissione. Gli esportatori sopracitati hanno inoltre presentato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni provvisorie.

    (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Alle medesime parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni in seguito alle informazioni ricevute. Le osservazioni formulate oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state modificate di conseguenza.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (4) Ai fini delle conclusioni provvisorie la Commissione ha stabilito (punti da 8 a 10 della decisione provvisoria) che i prodotti in questione erano lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, utilizzati per apparecchi elettromagnetici. Data la complessità del processo di produzione, una parte del prodotto finito presenta carenze qualitative ed è pertanto venduta a un prezzo più basso, come materiale di qualità inferiore. Si è tuttavia concluso che il materiale di qualità superiore e quello di qualità inferiore costituivano un solo prodotto simile ai sensi della decisione 2424/88/CECA ai fini della decisione provvisoria, in quanto avevano le stesse caratteristiche fisiche ed erano utilizzati per le stesse applicazioni.

    (5) Non essendo stati presentati ulteriori argomenti riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le conclusioni provvisorie in materia sono confermate.

    D. DUMPING

    (6) Poiché la Russia è un paese non retto da un'economia di mercato, a titolo provvisorio la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite interne effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ad acquirenti indipendenti rilevate in un paese analogo, ossia il Brasile (punti 11, 12, e 13 della decisione provvisoria).

    (7) Inoltre, in fase preliminare, il prezzo all'esportazione è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta (da gennaio 1993 ad aprile 1994), in quanto tutte le operazioni di esportazione erano oggetto di dumping (punto 14 della decisione provvisoria).

    (8) Dal confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale medio ponderato nel paese analogo è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine che, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 73,46 % (punti 15 e 16 della decisione provvisoria).

    (9) Non essendo state presentate osservazioni sul metodo seguito dalla Commissione per la determinazione provvisoria del dumping, le conclusioni esposte nei punti da 11 a 16 della decisione provvisoria sono confermate.

    E. INDUSTRIA COMUNITARIA

    (10) La Commissione ha stabilito (punto 17 della decisione provvisoria) che l'industria comunitaria era costituita dai tre produttori che avevano collaborato, i quali rappresentavano il 70 % della produzione comunitaria. Nessuna osservazione è stata presentata riguardo a tale conclusione, che viene quindi confermata.

    F. PREGIUDIZIO

    a) Consumo comunitario, volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

    (11) Non sono pervenute osservazioni riguardo alle conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario, al volume e alla quota di mercato delle importazioni in dumping esposte nei punti 18, 19 e 20 della decisione provvisoria. Tali conclusioni sono pertanto confermate.

    b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

    (12) Gli esportatori russi hanno sostenuto che nelle conclusioni provvisorie (punti 21 e 55 della decisione provvisoria) la Commissione, ai fini della determinazione del livello di sottoquotazione e di differenza di prezzo alla vendita, non aveva precisato in che modo aveva adeguato il prezzo degli esportatori russi per ottenere un prezzo ad un acquirente indipendente comparabile a livello di modalità e condizioni al prezzo praticato dai produttori comunitari. Essi hanno sostenuto che la comparabilità dei prezzi doveva essere valutata in base alla «percezione del cliente» anziché secondo criteri puramente teorici. In particolare, hanno chiesto adeguamenti per le modalità di pagamento e le condizioni di fornitura. Non hanno tuttavia addotto alcun elemento di prova a sostegno di quanto affermato.

    (13) Si fa presente che per determinare il livello di sottoquotazione o di differenza di prezzo alla vendita i prezzi all'esportazione russi sono stati maggiorati di un importo corrispondente al margine del distributore. Tale margine è stato stimato in base alle informazioni disponibili derivanti da altri casi relativi a prodotti siderurgici, in quanto nessun importatore ha collaborato all'inchiesta. Il margine comprende i costi di credito e movimentazione e un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari.

    Il confronto tra i prezzi è stato pertanto effettuato allo stesso stadio commerciale e sulla base di modalità di pagamento e condizioni di consegna simili.

    (14) Per quanto riguarda l'argomento relativo alle condizioni di fornitura, si noti che qualsiasi eventuale costo supplementare derivante da tali condizioni si riflette in genere sui costi sostenuti dall'importatore operante quale distributore.

    Poiché nell'effettuare il confronto la Commissione ha considerato il margine di un importatore/distributore comunitario di materiale russo, non occorre in assenza di prove contrarie nessun ulteriore adeguamento per i costi risultanti dalle condizioni di fornitura.

    (15) Pertanto, l'obiezione deve essere respinta e il livello di sottoquotazione e di differenza di prezzo alla vendita determinato a titolo preliminare deve essere confermato.

    c) Situazione dell'industria comunitaria

    (16) Come esposto nei punti da 22 a 28 della decisione provvisoria, a titolo preliminare è stato concluso che tra il 1990 e la fine del periodo dell'inchiesta (fine aprile 1994) l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, consistito in particolare in un calo delle consegne con una conseguente diminuzione della quota di mercato e nella depressione dei prezzi, fattori che insieme hanno determinato un calo dei profitti e, in media, perdite finanziarie.

    (17) Non essendo state presentate osservazioni al riguardo, le suddette conclusioni sono confermate.

    G. NESSO DI CAUSALITÀ

    (18) La Commissione ha accertato (punti da 29 a 37 della decisione provvisoria) che, anche se altri fattori possono aver inciso negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, considerate separatamente, hanno arrecato un pregiudizio notevole a tale industria. In assenza di nuovi argomenti, queste conclusioni sono confermate.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (19) A titolo provvisorio la Commissione ha concluso (punti da 38 a 49 della decisione provvisoria) che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure di difesa per impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione causassero un ulteriore pregiudizio. In assenza di osservazioni al riguardo, tale conclusione è confermata.

    I. DAZIO

    (20) Sono state istituite misure provvisorie in forma di dazio antidumping ad valorem stabilito al livello necessario per eliminare il pregiudizio, in quanto tale livello, quale calcolato durante l'inchiesta, era inferiore al margine di dumping accertato (punti da 50 a 57 della decisione provvisoria).

    (21) Gli esportatori russi hanno osservato che nel calcolo del prezzo indicativo per i prodotti di qualità superiore la Commissione avrebbe dovuto ridurre il costo di produzione in ragione delle entrate extra derivanti dalla vendita dei prodotti di qualità inferiore.

    (22) Si deve considerare che i prodotti di qualità superiore e quelli di qualità inferiore derivano dallo stesso processo di produzione, con fattori identici in termini di materie prime, lavoro, energia e altri costi. Pertanto non esistono costi di produzione specifici diversi per i prodotti di qualità superiore e inferiore. Accreditare le minori entrate derivanti dalla vendita dei prodotti di qualità inferiore sul costo di produzione totale, come suggerito dagli esportatori russi, in realtà aumenterebbe artificialmente il costo dei restanti prodotti di qualità superiore. Infatti, qualora si seguisse tale metodo, i costi connessi alla produzione dei prodotti di qualità inferiore dovrebbero logicamente essere attribuiti ai costi relativi ai prodotti di qualità superiore.

    (23) Pertanto la Commissione ha determinato il prezzo indicativo per i prodotti di qualità superiore sulla base del costo di produzione medio (per i prodotti di qualità superiore e inferiore considerati insieme) quale utilizzato dai produttori comunitari nelle loro procedure contabili, maggiorato di un adeguato margine di profitto del 5 % sul giro d'affari.

    (24) Per quando riguarda la determinazione del prezzo indicativo per i prodotti di qualità inferiore, è stato sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i normali sconti concessi dai produttori comunitari sul mercato della Comunità per questi prodotti e non, come è stato fatto per la determinazione provvisoria, quelli rilevati sul mercato brasiliano.

    (25) La Commissione osserva che gli sconti applicati dai produttori comunitari non possono essere considerati un riferimento appropiato per determinare correttamente la differenza di prezzo tra i prodotti di qualità superiore e inferiore, in quanto i prezzi dei produttori comunitari erano soggetti all'effetto depressivo dei prodotti oggetto di dumping provenienti dalla Russia, forniti in quantità crescenti, a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori comunitari.

    (26) Tuttavia, la Commissione ammette che gli sconti applicati dagli esportatori russi per i loro prodotti di qualità inferiore sul mercato comunitario rispecchiano adeguamente la riduzione di prezzo richiesta per tali prodotti dagli utilizzatori della Comunità per tener conto delle loro specifiche carenze qualitative e che detti sconti sono più appropriati di quelli rilevati sul mercato brasiliano utilizzati dalla Commissione ai fini delle conclusioni provvisorie.

    (27) Sulla base di quanto precede e in assenza di altri indicatori adeguati, al fine di ottenere un prezzo indicativo per i prodotti di qualità inferiore il prezzo indicativo calcolato per i prodotti di qualità superiore è stato ridotto di un importo che rappresenta la differenza di prezzo media riscontrata tra i prodotti russi di qualità superiore e inferiore all'importazione nella Comunità.

    (28) Su tale base, il livello medio della differenza di prezzo alla vendita, espresso in percentuale del prezzo medio all'esportazione alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 40,1 %.

    (29) Poiché in sede di determinazione definitiva il margine di dumping risulta superiore al livello necessario per eliminare il pregiudizio, l'aliquota del dazio da istituire a titolo definitivo dovrebbe corrispondere al margine necessario per eliminare il pregiudizio, ossia essere pari al 40,1 %.

    J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (30) In considerazione del margine di dumping accertato e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota del dazio definitivo.

    K. IMPEGNO

    a) Offerta di impegno

    (31) Le autorità russe, d'accordo con gli esportatori russi, hanno offerto un impegno.

    (32) In sostanza, le autorità russe hanno proposto di adottare per la durata dell'impegno un sistema di licenze di esportazione inteso a garantire che tutte le importazioni nella Comunità soggette all'impegno siano originarie della Russia, siano prodotte dai produttori russi interessati e siano esportate e fatturate direttamente dai tre esportatori interessati agli acquirenti comunitari. Esse hanno inoltre proposto di assicurare che il totale delle esportazioni russe effettuate dai tre esportatori in questione non superi un massimale quantitativo annuo complessivo. Qualora eventuali esportazioni del prodotto in questione dal territorio della Russia verso la Comunità previste dagli esportatori partecipanti all'impegno non fossero conformi ai criteri indicati, esse non riceverebbero la licenza di esportazione.

    (33) Inoltre, i tre esportatori in questione hanno proposto di assumere l'impegno congiuntamente, in modo da garantire che le loro esportazioni del prodotto in questione siano effettuate entro i limiti del massimale sopracitato. Essi seguirebbero i livelli di prezzo vigenti sul mercato comunitario e fisserebbero, tenendo conto delle eventuali differenze qualitative e di altro genere, condizioni di vendita corrispondenti a normali condizioni di concorrenza.

    b) Merito

    (34) Un impegno a livello sia di quantità che di prezzi consentirebbe un efficace controllo per i prodotti in questione. La limitazione quantitativa offerta rappresenta una sostanziale riduzione dei quantitativi esportati nel periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che i termini dell'impegno siano tali da comportare l'eliminazione del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

    (35) Si fa presente inoltre che il prodotto in questione è un prodotto CECA. Secondo l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sugli scambi commerciali di taluni prodotti siderurgici approvato con decisione 96/8/CECA della Commissione (4), la Russia ha accettato di introdurre e mantenere limiti quantitativi sulle esportazioni verso la Comunità di taluni prodotti siderurgici. Benché il prodotto in esame sia stato escluso dall'accordo in questione a causa dell'inchiesta antidumping in corso, l'esperienza mostra che misure consistenti in restrizioni quantitative possono costituire una soluzione soddisfacente per il tipo di prodotto in questione.

    c) Conclusione

    (36) Tenendo conto delle particolari caratteristiche che presentano le importazioni in questione quando sono vendute sul mercato comunitario, la Commissione è giunta alla conclusione che l'impegno offerto eliminerebbe il pregiudizio arrecato dal dumping e costituirebbe nella fattispecie un rimedio appropriato. Pertanto essa ritiene che l'impegno offerto, atto peraltro ad essere efficacemente controllato, sia accettabile.

    Un dazio residuo in ragione dell'aliquota di cui al punto 29 dovrebbe tuttavia essere istituito sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Russia al fine di sostenere l'impegno evitandone l'elusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 11 10 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).

    2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è pari al 40,1 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric: 8877).

    3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 1, il dazio non si applica alle importazioni dei prodotti in questione esportati e fatturati direttamente agli acquirenti dell'Unione europea dalle società sotto elencate, il cui impegno è accettato:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi della decisione n. 2450/95/CECA sono riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota del dazio definitivo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

    (2) GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 2.

    (3) GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pagg. 571 e 572.

    (4) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 24.

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