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Document 31996R2465

Regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

GU L 337 del 27.12.1996, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2003; abrogato da 32003R1210

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2465/oj

31996R2465

Regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1996 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2465/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (1) relativa all'attuazione delle risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990), 687 (1991) e 986 (1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a norma del capitolo VIII dello statuto delle Nazioni Unite, ha deciso nelle risoluzione 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) che ogni Stato debba adottare le misure necessarie in merito all'interruzione delle proprie relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq come previsto dalle risoluzioni;

considerando inoltre che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a norma del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, ha deciso nella risoluzione 986 (1995) di consentire, come misura temporanea a titolo umanitaro e a precise condizioni, l'importazione di petrolio e prodotti petroliferi originari dell'Iraq al fine di costituire i fondi necessari tra l'altro al pagamento di talune merci importate in Iraq, e di talune attività commerciali collegate;

considerando che occorre determinare in maniera uniforme, mediante una normativa comunitaria direttamente applicabile, le condizioni per effettuare le transazioni e i pagamenti legati alle operazioni autorizzate a norma del presente regolamento;

considerando che, per ragioni di trasparenza e alla luce degli sviluppi successivi all'introduzione dell'embargo, la normativa comunitaria che attua taluni aspetti delle succitate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe essere incorporata in uno strumento comunitario esauriente, che includa tra l'altro i prodotti disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), e che pertanto i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2340/90 (2) e (CEE) n. 3155/90 (3) che vietano gli scambi da parte della Comunità nei confronti dell'Iraq e del Kuwait dovrebbero essere abrogati; che, a tal fine, gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio con la decisione 96/740/CECA (4) hanno revocato la decisione 90/414/CECA (5) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che continuano ad essere applicabili nei settori non contemplati dalle disposizioni del presente regolamento le misure adottate per l'attuazione delle risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono vietati:

1) l'introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi merce o prodotto originari o provenienti dall'Iraq;

2) l'esportazione nell'Iraq di qualsiasi merce o prodotto originari, provenienti o in transito attraverso la Comunità;

3) la fornitura di servizi a carattere non finanziario, atti a promuovere l'economia dell'Iraq, e in particolare:

i) per qualsiasi attività economica condotta nel o a partire dall'Iraq, o

ii) a qualsiasi persona fisica che si trovi in Iraq, a qualsiasi persona giuridica costituita o incorporata in base alla legislazione irachena o a qualsiasi organizzazione che eserciti un'attività economica (in Iraq o all'estero) controllata da persone residenti in Iraq o da organizzazioni costituite o incorporate in base alla legislazione irachena;

4) l'autorizzazione a qualsiasi aeronave di decollare, atterrare, o sorvalare il territorio della Comunità se essa trasporta qualsiasi merce destinata all'Iraq o da esso proveniente, o se abbia decollato dal territorio dell'Iraq o sia destinata ad atterrarvi;

5) qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire le attività contemplate dal presente articolo.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano:

1) all'introduzione nel territorio della Comunità di:

a) merci o prodotti che sono originari o che provengono dall'Iraq e sono stati esportati prima del 7 agosto 1990;

b) petrolio e prodotti petroliferi originari dell'Iraq, la cui esportazione da parte dell'Iraq sia stata approvata a norma della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza e alle condizioni di pagamento stabilite dal comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza;

2) le operazioni finanziarie ed altre operazioni fondamentali direttamente collegate all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1, lettera b), del presente articolo;

3) all'esportazione da o al transito attraverso la Comunità verso l'Iraq di:

a) prodotti per usi strettamente medici; previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro;

b) prodotti alimentari, previa notifica a detto comitato;

c) materiali e forniture di beni di prima necessità, la cui esportazione in Iraq sia stata approvata da detto comitato;

d) parti e attrezzature necessarie al funzionamento sicuro dell'oleodotto iracheno di Kirkuk- Yumurtalik, la cui esportazione in Iraq sia stata approvata a norma della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza e alle condizioni di pagamento fissate dal comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza;

e) qualsiasi altro prodotto la cui esportazione sia stata approvata da detto comitato;

4) le attività direttamente necessarie per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo comprese le relative operazioni finanziarie;

5) alla fornitura di servizi o di telecomunicazione, di servizi medici necessari al funzionamento di ospedali già esistenti, o di servizi a carattere non finanziario derivanti da contratti o modifiche a contratti conclusi prima del 7 agosto 1990 se la loro esecuzione ha avuto inizio anteriormente a tale data;

6) ai voli approvati da detto comitato o destinati ad attività delle Nazioni Unite in Iraq;

7) i servizi necessariamente collegati alle attività di cui ai precedenti punti 1, lettera a), 3, lettere a), b), c) ed e), 5 e 6.

Articolo 3

Il petrolio o i prodotti petroliferi esportati dall'Iraq in base alla risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza e ancora di proprietà irachena, o qualsiasi pagamento relativo a tali esportazioni, non saranno soggetti a procedimenti legali o ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione.

Articolo 4

Qualsiasi pagamento diretto o indiretto effettuato tramite il conto stabilito dal suddetto comitato a norma della risoluzione 986 (1995) dovrà essere destinato solo agli scopi indicati nel paragrafo 8 della stessa risoluzione come pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e non dovrà essere utilizzato per nessun altro fine.

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 4 si applicano fatti salvi i diritti conferiti o gli obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale o da qualsiasi contratto concluso o da qualsiasi licenza concessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni relative alle procedure applicabili per notificare o ottenere la necessaria approvazione di detto comitato per le operazioni o attività di cui all'articolo 2, e in particolare a quelle necessarie ad ottenere un pagamento dal conto iracheno secondo le condizioni stabilite dal comitato suddetto nonché le altre informazioni relative all'attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'attuazione del presente regolamento;

2. Essi si informano reciprocamente sulle misure adottate circa l'embargo nei confronti dell'Iraq e si scambiano le altre informazioni pertinenti a loro disposizione connesse al presente regolamento, quali l'elenco delle società petrolifere autorizzate a trattare direttamente con il comitato istituito in virtù della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, le violazioni ed altri problemi di messa in applicazione, nonché sentenze di tribunali nazionali.

3. Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 sono abrogati.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità europea, incluso il suo spazio aereo e a qualsiasi aeronave o nave che batta bandiera di uno Stato membro, nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi organismo incorporato o costituito in base alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 10 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37).

(3) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37).

(4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 91/265/CECA (GU n. L 127 del 23. 5. 1991, pag. 27).

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