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Document 31996R2243

    Regolamento (CE) n. 2243/96 della Commissione del 25 novembre 1996 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    GU L 302 del 26.11.1996, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2243/oj

    31996R2243

    Regolamento (CE) n. 2243/96 della Commissione del 25 novembre 1996 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    Gazzetta ufficiale n. L 302 del 26/11/1996 pag. 0002 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2243/96 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1996 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/96 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1996;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 1° novembre 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1996.

    La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 1° novembre 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

    (4) GU n. L 258 dell'11. 10. 1996, pag. 1.

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