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Document 31996R1846

Regolamento (CE) n. 1846/96 della Commissione del 25 settembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

GU L 245 del 26.9.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/1997; abrog. impl. da 397R1365

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1846/oj

31996R1846

Regolamento (CE) n. 1846/96 della Commissione del 25 settembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/09/1996 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1846/96 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CEE) n. 716/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/96 (4), ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare permettendo l'erogazione di una compensazione per i capi macellati nel quadro del regime previsto da tale regolamento; che la Comunità partecipa al finanziamento delle spese sostenute per animale acquistato e distrutto; che, per motivi materiali, può trascorrere un periodo notevolmente lungo tra il momento della trasformazione dei capi negli impianti di fusione e il momento della loro distruzione; che è quindi opportuno erogare al Regno Unito un anticipo dell'80 % dopo la trasformazione degli animali acquistati negli impianti di fusione,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96, il testo del terzo comma è completato dal seguente:

«Tuttavia, dopo la trasformazione degli animali acquistati effettuata negli impianti di fusione, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, è versato un acconto pari all'80 % dell'importo del cofinanziamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(4) GU n. L 189 del 30. 8. 1996, pag. 93.

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