Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1575

    Regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93

    GU L 206 del 16.8.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1575/oj

    31996R1575

    Regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 1575/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (4) è subordinato ad un ritiro obbligatorio dei seminativi da parte dei produttori interessati; che, per evitare che il ritiro obbligatorio venga effettuato soltanto su terre marginali di un'azienda, è stato disposto che venga attuato secondo una rotazione; che è stato inoltre previsto che il ritiro possa essere effettuato in una forma diversa dalla rotazione tramite un aumento della percentuale rispetto al ritiro soggetto a rotazione;

    considerando che i produttori, come l'esperienza dimostra, manifestano una netta preferenza per una forma di ritiro diverso da quello basato sulla rotazione, in quanto agevola la gestione del loro piano di coltivazione; che, d'altro canto, una percentuale unica di ritiro risponde meglio alla finalità della messa a riposo quale strumento di gestione dei mercati per i seminativi; che è quindi opportuno non esigere più il ritiro obbligatorio sotto forma di rotazione e fissare una percentuale unica di ritiro; che l'abolizione dell'obbligo di rotazione non deve però indebolire la riforma della politica agricola comune nel settore dei seminativi sotto il profilo del controllo della produzione; che occorre tener conto di questa necessità in sede di fissazione della percentuale unica di ritiro obbligatorio;

    considerando che la fissazione della percentuale unica di ritiro implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (5);

    considerando inoltre che, con la fissazione di una percentuale unica di ritiro, la percentuale di ritiro obbligatorio è la stessa in tutta la Comunità; che è quindi opportuno unificare la percentuale supplementare di ritiro da effettuare in caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro tra imprenditori agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono soppresse le parole «attuato secondo una rotazione».

    2) All'articolo 7:

    a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

    «L'obbligo di messa a riposo è fissato al 17,5 %.»;

    b) al paragrafo 7, secondo trattino, primo comma, le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:

    «La percentuale di messa a riposo prevista dal paragrafo 1 è aumentata di 3 punti.»;

    c) al paragrafo 7 è soppresso l'ultimo comma.

    3) All'articolo 12, ottavo trattino, sono soppressi i termini «altre forme di ritiro diverse da quello a rotazione».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1541/93 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. COVENEY

    (1) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

    (3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

    (4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5).

    (5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

    Top