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Document 31996R1575
Council Regulation (EC) No 1575/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops and repealing Regulation (EEC) No 1541/93
Regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93
Regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93
GU L 206 del 16.8.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31992R1765 | modifica | articolo 12 | 01/07/1997 | |
Modifies | 31992R1765 | cancellazione | articolo 5.1.E | 01/07/1997 | |
Modifies | 31992R1765 | modifica | articolo 7.1 | 01/07/1997 | |
Modifies | 31992R1765 | modifica | articolo 7.7 | 01/07/1997 | |
Repeal | 31993R1541 | 01/07/1997 |
Regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1575/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abroga il regolamento (CEE) n. 1541/93 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (4) è subordinato ad un ritiro obbligatorio dei seminativi da parte dei produttori interessati; che, per evitare che il ritiro obbligatorio venga effettuato soltanto su terre marginali di un'azienda, è stato disposto che venga attuato secondo una rotazione; che è stato inoltre previsto che il ritiro possa essere effettuato in una forma diversa dalla rotazione tramite un aumento della percentuale rispetto al ritiro soggetto a rotazione; considerando che i produttori, come l'esperienza dimostra, manifestano una netta preferenza per una forma di ritiro diverso da quello basato sulla rotazione, in quanto agevola la gestione del loro piano di coltivazione; che, d'altro canto, una percentuale unica di ritiro risponde meglio alla finalità della messa a riposo quale strumento di gestione dei mercati per i seminativi; che è quindi opportuno non esigere più il ritiro obbligatorio sotto forma di rotazione e fissare una percentuale unica di ritiro; che l'abolizione dell'obbligo di rotazione non deve però indebolire la riforma della politica agricola comune nel settore dei seminativi sotto il profilo del controllo della produzione; che occorre tener conto di questa necessità in sede di fissazione della percentuale unica di ritiro obbligatorio; considerando che la fissazione della percentuale unica di ritiro implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (5); considerando inoltre che, con la fissazione di una percentuale unica di ritiro, la percentuale di ritiro obbligatorio è la stessa in tutta la Comunità; che è quindi opportuno unificare la percentuale supplementare di ritiro da effettuare in caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro tra imprenditori agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono soppresse le parole «attuato secondo una rotazione». 2) All'articolo 7: a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «L'obbligo di messa a riposo è fissato al 17,5 %.»; b) al paragrafo 7, secondo trattino, primo comma, le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente: «La percentuale di messa a riposo prevista dal paragrafo 1 è aumentata di 3 punti.»; c) al paragrafo 7 è soppresso l'ultimo comma. 3) All'articolo 12, ottavo trattino, sono soppressi i termini «altre forme di ritiro diverse da quello a rotazione». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1541/93 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente H. COVENEY (1) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 1. (2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996. (3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57. (4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5). (5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.