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Document 31996R1419

Regolamento (CE) n. 1419/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il calamaro Loligo patagonica

GU L 182 del 23.7.1996, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2009; abrogato da 32009R0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1419/oj

31996R1419

Regolamento (CE) n. 1419/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il calamaro Loligo patagonica

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1419/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il calamaro Loligo patagonica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CE) n. 1690/94 della Commissione (3) stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 2896/94 della Commissione (4) stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio, nella fattispecie il 6 %;

considerando che il prezzo medio del calamaro Loligo patagonica è rimasto per un periodo significativo ad un livello inferiore all'85 % del prezzo d'orientamento;

considerando che sussistono pertanto le condizioni per fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concesso per i quantitativi di Loligo patagonica commercializzati nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1995, fino ad un quantitativo massimo di 3 399 t.

2. L'importo dell'aiuto, concesso per un periodo massimo di ammasso di tre mesi, è di 55 ECU/t peso netto per il primo mese e di 27 ECU/t peso netto per il secondo e il terzo mese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

(3) GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 4.

(4) GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 12.

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