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Document 31996R1287
Commission Regulation (EC) No 1287/96 of 3 July 1996 derogating, as regards implementation of the 1996 plan, from the timetable laid down in Article 3 of Regulation (EEC) No 3149/92 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
Regolamento (CE) n. 1287/96 della Commissione del 3 luglio 1996 recante deroga, per l'esecuzione del piano 1996, al calendario fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Regolamento (CE) n. 1287/96 della Commissione del 3 luglio 1996 recante deroga, per l'esecuzione del piano 1996, al calendario fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità
GU L 165 del 4.7.1996, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1997
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31992R3149 | deroga | articolo 3.1 | 31/01/1997 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32010R0807 |
Regolamento (CE) n. 1287/96 della Commissione del 3 luglio 1996 recante deroga, per l'esecuzione del piano 1996, al calendario fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 04/07/1996 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1287/96 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1996 recante deroga, per l'esecuzione del piano 1996, al calendario fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (4), prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, che il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e che le operazioni di svincolo dei prodotti di intervento dall'ammasso devono essere concluse entro il 31 agosto successivo alla data di avvio dell'esecuzione del piano; considerando che il piano che assegna agli Stati membri stanziamenti imputabili all'esercizio 1996 per la distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti della Comunità è stato modificato in corso di esecuzione nel mese di aprile 1996 (5); che appare pertanto giustificato derogare al calendario previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 in modo da permettere agli Stati membri di adattare il proprio programma di distribuzione ai beneficiari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini dell'esecuzione del piano 1996, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92, - i prodotti possono essere ritirati dalle scorte di intervento fino al 30 novembre 1996; - la distribuzione dei prodotti può essere effettuata fino al 31 gennaio 1997. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3. (3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50. (4) GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2. (5) GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 42.