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Document 31996R0998

Regolamento (CE) n. 998/96 della Commissione del 4 giugno 1996 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

GU L 134 del 5.6.1996, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/998/oj

31996R0998

Regolamento (CE) n. 998/96 della Commissione del 4 giugno 1996 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 05/06/1996 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 998/96 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1996 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l'articolo 9, modificato dal regolamento (CE) n. 3032/95 (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 3355/94 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t;

considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;

considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CE) n. 3355/94, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4);

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene sette codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche dei codici NC 0809 20 11, 0809 20 21, 0809 20 31, 0809 20 41, 0809 20 51, 0809 20 61 e 0809 20 71 originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono assoggettate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro interessato a chi ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'importazione avrà luogo durante il periodo di validità del certificato.

Articolo 2

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano ai titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di cui all'articolo 1, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sopraccitato, non si applicano le disposizioni relative ai margini superiori di tolleranza.

2. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicati, alla casella 16, i codici NC 0809 20 11, 0809 20 21, 0809 20 31, 0809 20 41, 0809 20 51, 0809 20 61 e 0809 20 71.

3. L'importo della cauzione è fissato a 0,72 ECU/100 kg netti.

4. I titoli di importazione sono validi per 20 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata integralmente o parzialmente qualora l'operazione non venga eseguita, o venga effettuata soltanto in parte, entro tale termine.

Articolo 3

1. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicate alla casella 8, quale paese di origine del prodotto, la o le Repubbliche d'origine di cui trattasi. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari di tali Repubbliche.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non sia stata adottata alcuna misura durante tale lasso di tempo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) I quantitativi di ciliegie acide fresche previsti nei titoli di importazione richiesti.

La comunicazione viene effettuata con la seguente frequenza:

- ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,

- ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

- ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

2) I quantitativi previsti nei titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati a tergo dei titoli stessi e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

Tale comunicazione avviene settimanalmente, ogni mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.

3) Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1, o se non vi sono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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