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Document 31996R0894

    Regolamento (CE) n. 894/96 del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

    GU L 125 del 23.5.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/894/oj

    31996R0894

    Regolamento (CE) n. 894/96 del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23/05/1996 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 894/96 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il Parlamento europeo si è pronunciato, a più riprese, in favore del mantenimento del divieto totale dei fattori di crescita nell'allevamento e del rafforzamento della sorveglianza, dei controlli e delle sanzioni inerenti a tale divieto;

    considerando che la somministrazione di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, in particolare di sostanze ad azione ormonica, comporta un grave rischio per la salute umana; che dall'esperienza acquisita risulta che l'uso di tali sostanze o prodotti, potendo ledere la reputazione presso i consumatori dei prodotti ottenuti a partire da animali bovini, può anche condurre a turbare l'equilibrio del mercato delle carni bovine; che, in considerazione dei loro effetti sulla resa di carne, l'uso illecito di tali sostanze o prodotti potrebbe inoltre apportare ai produttori vantaggi economici che potrebbero causare distorsioni sul mercato; che da un esame approfondito della situazione attuale risulta che le misure finora adottate contro l'utilizzo di dette sostanze o prodotti non sono sufficienti per garantire l'osservanza delle disposizioni in materia; che occorre quindi prevedere sanzioni più severe;

    considerando che ciascun produttore deve assumersi l'intera responsabilità del fatto che agli animali detenuti nella sua azienda non vengano somministrate illecitamente le sostanze o i prodotti summenzionati; che, onde accentuare maggiormente l'importanza di tale responsabilità è necessario prevedere che, qualora sia riscontrata la presenza di sostanze vietate o di sostanze o prodotti autorizzati, ma usati illecitamente, in un bovino di un produttore, quest'ultimo venga escluso per un anno dalla concessione di qualsiasi premio e/o indennità compensativa accordata ai suoi animali di specie bovina, con un prolungamento fino a 5 anni del periodo di esclusione in caso di recidiva; che, al fine di non compromettere l'efficacia di queste sanzioni occorre applicarle anche qualora sostanze o prodotti non autorizzati, o sostanze o prodotti autorizzati, detenuti illecitamente siano rinvenuti presso l'azienda o qualora il produttore ostacoli l'esecuzione dei controlli veterinari;

    considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 805/68 (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 4 j del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 4 j

    1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE e 96/22/CE (*) o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tali direttive ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, in applicazione delle pertinenti disposizioni delle direttive in materia di controllo 85/358/CEE, 86/469/CEE e 96/23/CE (**), in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione di tali direttive relative al divieto di utilizzazione, ma detenuti illecitamente, sono rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione nonché dalle indennità compensative di cui al titolo VI del regolamento (CEE) n. 2328/91 per gli animali della specie bovina.

    In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

    2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate in applicazione delle direttive in materia di "controlli" di cui al paragrafo 1, si applicano le sanzioni ivi previste.

    3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 27 le modalità di applicazione del presente articolo.

    (*) Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze â-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU n. L 125 del 23 5. 1996, pag. 3).

    (**) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. LUCHETTI

    (1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 25, e GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 17.

    (2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 101.

    (3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 30.

    (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39).

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