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Document 31996R0871

    Regolamento (CE) n. 871/96 della Commissione, del 14 maggio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2445/90 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d' oltremare (PTOM)

    GU L 118 del 15.5.1996, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/871/oj

    31996R0871

    Regolamento (CE) n. 871/96 della Commissione, del 14 maggio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2445/90 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d' oltremare (PTOM)

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 15/05/1996 pag. 0003 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 871/96 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2445/90 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2023/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso previsti dal regolamento (CEE) n. 2245/90 ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), ha adattato in via transitoria il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione (4); che nel testo di tale regolamento si sono inseriti errori riguardanti tutte le versioni linguistiche o alcune di esse; che è pertanto necessario correggere tali errori; che in particolare l'allegato del regolamento (CE) n. 2023/95 non è stato aggiunto al regolamento (CEE) n. 2245/90; che la versione corretta dell'allegato deve essere aggiunta mediante il presente regolamento;

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3093/95 ha ridotto a zero le aliquote dei dazi per le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 10 11 e 2309 10 31;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è così modificato:

    1) l'articolo 1 è così modificato:

    a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

    «2. Fatto salvo il paragrafo 1, i dazi doganali ridotti riportati nell'allegato del presente regolamento e applicabili all'importazione dei prodotti in appresso definiti, originari degli Stati ACP, vengono diminuiti:

    - di 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 e ex 0714 90 19, ad eccezione delle radici di arrow-root;

    - di 4,38 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 e ex 1106 20, ad eccezione delle farine e semolini di arrow-root;

    - del 50 % per i prodotti di cui ai codici NC 1108 14 00 e ex 1108 19 90, ad eccezione delle radici di arrow-root.

    3. In deroga al paragrafo 1, non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti originari degli Stati ACP:

    - patate dolci di cui al codice NC 0714 20 10;

    - prodotti di cui al codice NC 0714 10 91;

    - radici di arrow-root di cui al codice NC ex 0714 90;

    - farine e semolini di arrow-root di cui al codice NC ex 1106 20;

    - fecole di arrow-root di cui al codice NC ex 1108 19 90.»;

    b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    «4. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1996 non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti:

    - preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 10 11 e 2309 10 31.»;

    2) è aggiunto l'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 giugno 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (2) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 198 del 23. 8. 1995, pag. 15.

    (4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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