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Document 31996R0822

    Regolamento (CE) n. 822/96 della Commissione, del 3 maggio 1996, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il secondo trimestre del 1996 in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 111 del 4.5.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/822/oj

    31996R0822

    Regolamento (CE) n. 822/96 della Commissione, del 3 maggio 1996, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il secondo trimestre del 1996 in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 04/05/1996 pag. 0007 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 822/96 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1996 relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il secondo trimestre del 1996 in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare gli articoli 16, paragrafo 3, 20 e 30,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

    considerando che le tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn di agosto e settembre 1995 hanno causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa, nonché nei paesi ACP di Saint-Vincent, Santa Lucia e della Dominica; che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione della Guadalupa e della Dominica si faranno sentire fino al luglio 1996 e si ripercuotono sensibilmente sulle importazioni e l'approvvigionamento del mercato comunitario nel corso del secondo trimestre del 1996; che tutto questo rischia di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità;

    considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di necessità e in particolare al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio previsionale può essere riveduto con il conseguente adeguamento del contingente tariffario;

    considerando che tale adattamento del contingente tariffario è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario nel corso del secondo trimestre del 1996 e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario;

    considerando che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1° luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alle tempeste suddette, un dispositivo che garantiva l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali;

    considerando, d'altro canto, che nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato un accordo che contempla l'istituzione di un dispositivo per la riassegnazione di forniture, che permette di far fronte a simili circostanze eccezionali e di salvaguardare gli interessi degli operatori dei paesi fornitori che hanno subito danni; che tale accordo è applicabile a partire dal 1° gennaio 1995;

    considerando che è opportuno far beneficiare di misure analoghe le regioni produttrici della Comunità e gli Stati ACP vittima delle suddette circostanze eccezionali; che tali misure devono comportare, a favore degli operatori danneggiati a causa dell'impossibilità di rifornire il mercato comunitario con banane originarie delle regioni di produzione sinistrate, la concessione del diritto di importare al loro posto banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP; che è opportuno disporre inoltre che si terrà conto, a suo tempo, dei quantitativi commercializzati sul mercato comunitario in applicazione della presente misura ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento degli operatori interessati per i contingenti tariffari dei prossimi anni; che occorre riservare il beneficio di tali misure agli operatori che hanno effettivamente subito un danno reale, senza possibilità di compensazione, in funzione dell'entità dei danni subiti;

    considerando che solo le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori suddetti sono in grado di determinare, da un lato, i beneficiari della misura, data la loro esperienza e la conoscenza delle caratteristiche del commercio in tale settore e, dall'altro, di valutare i danni in funzione dei documenti giustificativi forniti dagli operatori;

    considerando che, tenendo conto dell'obiettivo perseguito, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Una quantità addizionale di 21 090 t/peso netto è aggiunta al contingente tariffario fissato per il 1996.

    2. Questa quantità addizionale di 21 090 t/peso netto è assegnata agli operatori stabiliti in applicazione dell'articolo 2 con la seguente ripartizione:

    a) 12 340 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Guadalupa,

    b) 8 750 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Dominica.

    Articolo 2

    1. I quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono assegnati agli operatori i quali:

    - raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane che hanno subito le conseguenze delle tempeste Iris, Luis e Marilyn,

    - nel corso del secondo trimestre del 1996 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all'articolo 1, paragrafo 2, a causa dei danni provocati dalle tempeste tropicali.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori interessati determinano gli operatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e assegnano ad ognuno di loro un quantitativo, in virtù del presente regolamento, in funzione:

    - delle quantità assegnate alle regioni o agli Stati produttori indicate all'articolo 1, paragrafo 2,

    - nonché dei danni subiti a causa delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn.

    3. Le competenti autorità valutano i danni subiti in base ai documenti giustificativi e alle informazioni presso gli operatori interessati.

    Articolo 3

    1. Entro il 13 maggio 1996 gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità di banane oggetto di una proposta di assegnazione in virtù del presente regolamento.

    2. Se la quantità complessiva oggetto di proposte di assegnazione «Tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn» supera la quantità addizionale del contingente tariffario fissato all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di riduzione da applicare a ciascuna assegnazione.

    3. I titoli di importazione «Tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn» sono rilasciati entro il 21 maggio 1996 e sono validi fino al 7 luglio 1996.

    Nella casella 20 essi recano la dicitura «titolo tempeste Iris, Luis e Marilyn».

    Articolo 4

    Le quantità di banane immesse in libera pratica avvalendosi dei titoli di importazione «Tempeste Iris, Luis e Marilyn» rilasciate in applicazione del presente regolamento sono prese in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di ciascun operatore interessato, per il 1996, per l'applicazione degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

    (4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.

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