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Document 31996R0802

    Regolamento (CE) n. 802/96 della Commissione, del 30 aprile 1996, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti del codice della nomenclatura combinata 3102 10 10 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio

    GU L 108 del 1.5.1996, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/802/oj

    31996R0802

    Regolamento (CE) n. 802/96 della Commissione, del 30 aprile 1996, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti del codice della nomenclatura combinata 3102 10 10 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1996 pag. 0051 - 0052


    REGOLAMENTO (CE) N. 802/96 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1996 che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti del codice della nomenclatura combinata 3102 10 10 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3032/95 (2) in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando che in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

    considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette Repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali Repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

    considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 4 maggio 1996, la riscossione dei dazi doganali sospesa nel 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 3355/94 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (2) GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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