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Document 31996R0500

Regolamento (CE) n. 500/96 della Commissione, del 22 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1203/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

GU L 75 del 23.3.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/500/oj

31996R0500

Regolamento (CE) n. 500/96 della Commissione, del 22 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1203/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 23/03/1996 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 500/96 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1203/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2857/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione per le importazioni preferenziali di carni bovine di alta qualità per l'anno contingentale 1995/1996; che l'allegato III del regolamento (CE) n. 3093/95 prevede quantitativi supplementari per l'importazione di carni bovine di alta qualità dall'Australia e dalla nuova Zelanda;

considerando che il regolamento (CE) n. 2857/95 ha previsto un contingente autonomo di 200 tonnellate di carni bovine di alta qualità da importare nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995; che, a causa del ritardo nell'adozione e nella pubblicazione di tale regolamento, non è stato possibile adottare in tempo le relative modalità di applicazione prima della fina dell'anno; che, stando così le cose, è opportuno ammettere che lo stesso quantitativo possa essere importato nel primo semestre del 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1203/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, la cifra «54 300» è sostituita da «55 650».

2) All'articolo 2:

a) alla lettera b), la cifra «5 000» è sostituita da «6 000»;

b) alla lettera e), la cifra «10 000» è sostituita da «10 200»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

"Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura 'high-quality beef`".»

3) All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 2, lettere a), b), c), d) e f) è subordinata, per l'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente all'articolo 4, lettere c) e d) e al paragrafo 2 del presente articolo.»

4) Alla fine dell'allegato II è aggiunto il seguente trattino:

«- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD

per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(2) GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(4) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.

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