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Document 31996R0386

    Regolamento (CE) n. 386/96 della Commissione, del 1ºmarzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

    GU L 53 del 2.3.1996, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/386/oj

    31996R0386

    Regolamento (CE) n. 386/96 della Commissione, del 1ºmarzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

    Gazzetta ufficiale n. L 053 del 02/03/1996 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 386/96 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

    considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha ampliato il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 all'intero territorio della Finlandia, in particolare nell'allegato I, titolo V, sottotitolo C, punto 2, lettera a);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/95 (3), ha stabilito le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle loro unioni; che occorre completare tali modalità a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a favore della Finlandia;

    considerando che occorre fissare i livelli minimi di produzione convenzionale e biologica e il numero dei soci delle associazioni di produttori in modo da garantire una concentrazione sufficiente dell'offerta; che per accertarsi che le unioni posseggano un'idonea importanza economica è opportuno stabilire il numero minimo dei soci che le compongono, nonché un'estensione territoriale adeguata;

    considerando che la temporanea riduzione della produzione di un'associazione o di un'unione, dovuta a calamità naturali, non deve comportare il ritiro automatico del riconoscimento di tale associazione o di tale unione per il fatto di non raggiungere più i livelli minimi di produzione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 220/91 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4. La riduzione del volume di produzione di un'associazione o di un'unione per un anno determinato, dovuta a calamità naturali, non porta automaticamente alla conclusione che non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento fissati al paragrafo 1.

    Si potrà effettuare un calcolo forfettario del volume di produzione, basato sulla produzione media di tre anni normali precedenti, che dovrà essere previamente trasmesso alla Commissione perché tenga conto delle calamità naturali verificatesi nel corso di un determinato anno che hanno inciso in modo rilevante sul volume di produzione dell'associazione, al fine di mantenere il riconoscimento delle associazioni di produttori nelle zone definite dallo Stato membro come zone colpite dalla calamità naturale in questione.

    Per quanto riguarda il valore dei prodotti provenienti dai soci, utilizzato per calcolare l'importo dell'aiuto all'avvio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CEE) n. 1360/78, può essere presa in considerazione solo la produzione effettivamente immessa sul mercato.»

    2) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

    «i) per quanto riguarda la Finlandia, le unioni debbono essere composte di almeno cinque associazioni riconosciute di produttori e operare in almeno due province; in tal senso l'Aland è considerata una provincia. Per quanto riguarda la produzione biologica, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto IX bis dell'allegato in materia di superficie di produzione, fatturato, quota del volume nazionale di produzione biologica e numero di associazioni riconosciute di produttori.»

    3) Nell'allegato, prima delle note in calce, a continuazione della tabella VIII, sono inserite la tabella IX, per la produzione convenzionale, e IX bis, per la produzione biologica, riprodotte nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 15.

    (3) GU n. L 170 del 20. 7. 1995, pag. 7.

    ALLEGATO

    «IX. Associazioni di produttori in Finlandia (Produzione convenzionale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IX bis. Associazioni di produttori in Finlandia (Produzione biologica)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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