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Document 31996R0258

    Regolamento (CE) n. 258/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

    GU L 34 del 13.2.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/258/oj

    31996R0258

    Regolamento (CE) n. 258/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 13/02/1996 pag. 0012 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 258/96 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1996 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1); modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (4), ha istituito le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, ha fissato l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire i bilanci di previsione per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in foraggi essiccati provenienti dal resto della Comunità per il 1996; che è necessario che la presente misura entri in vigore immediatamente;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi dei bilanci previsionali di approvvigionamento in foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto comunitario per l'anno civile 1996 sono riportati negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    La validità dei « certificati d'aiuto » di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93 scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

    (3) GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

    (4) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

    ALLEGATO I

    Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B

    >SPAZIO PER TABELLA>

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