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Document 31996R0121

    Regolamento (CE) n. 121/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che fissa, per la campagna 1995/1996, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

    GU L 20 del 26.1.1996, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/121/oj

    31996R0121

    Regolamento (CE) n. 121/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che fissa, per la campagna 1995/1996, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1996 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 121/96 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 che fissa, per la campagna 1995/1996, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

    considerando che, per la campagna 1995/1996, occorre fissare la considerevole percentuale del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto dei contratti conclusi con i produttori;

    considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1994/1995 la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1995/1996, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. LUCCHETTI

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69).

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