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Document 31996R0081

Regolamento (CE) n. 81/96 del Consiglio, del 19 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2455/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti e chiude il procedimento relativo alla Thailandia

GU L 15 del 20.1.1996, p. 20–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/81/oj

31996R0081

Regolamento (CE) n. 81/96 del Consiglio, del 19 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2455/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti e chiude il procedimento relativo alla Thailandia

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 20/01/1996 pag. 0020 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 81/96 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2455/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti e chiude il procedimento relativo alla Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1798/90 (3), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, ad eccezione delle importazioni di alcuni produttori di tali paesi dei quali la Commissione ha accettato impegni con il regolamento (CEE) n. 547/90 (4) e con le decisioni 92/493/CEE (5) e 93/479/CEE (6).

II. INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7), la Commissione, sentito il comitato consultivo e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base »), ha avviato il riesame delle misure antidumping in vigore, in seguito ad una domanda presentata dall'industria comunitaria.

Nella domanda si sosteneva, tra l'altro, che nel corso del 1993 i valori normali determinati originariamente erano generalmente aumentati, mentre i prezzi all'esportazione del glutammato monosodico originario di quasi tutti i paesi interessati erano sensibilmente diminuiti, con il conseguente aumento del margine di dumping rispetto alle risultanze originali. È stato inoltre affermato che il glutammato monosodico originario dei paesi interessati era stato importato nella Comunità a prezzi inferiori a quelli fissati dagli impegni in vigore e che pertanto questi ultimi non erano misure adeguate nel presente procedimento. La domanda sosteneva infine che, nelle circostanze suesposte, l'industria comunitaria ha nuovamente subito perdite finanziarie e di conseguenza un pregiudizio ancora più grave. Gli elementi di prova relativi alla modifica delle circostanze contenuti nella domanda sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta di riesame.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato l'industria comunitaria denunziante, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

(4) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dall'industria comunitaria denunziante, da un produttore indonesiano e dalla sua società di vendita collegata, da due produttori coreani e due produttori di Taiwan, nonché da un produttore thailandese e da due importatori nella Comunità.

(5) Un esportatore coreano e uno indonesiano, nonché un importante consumatore di glutammato monosodico e la Fédération des associations de l'industrie des bouillons et potages de la CEE hanno chiesto, e ottenuto, di essere sentiti.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni preliminari, ed ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

a) produttore comunitario denunziante

Orsan SA - Francia;

b) produttori/esportatori

Indonesia:

- PT Indomiwon Citra Inti,

- PT Jico Argung (società di vendita collegata della PT Indomiwon Citra Inti);

Repubblica di Corea:

- Cheil Foods & Chemicals Inc.,

- Miwon Co. Ltd,

- Miwon Trading & Shipping Co. Ltd (società di vendita collegata della Miwon Co. Ltd);

Taiwan:

- Ve Wong Corporation,

- Tung Hai Fermentation Ind.;

Thailandia:

- Thai Fermentation Industry Corporation;

c) importatori

GMS-Chemie-Handelsgesellschaft mbH (Germania).

(7) Poiché la Thai Fermentation Industry Corporation ha presentato una risposta incompleta al questionario della Commissione e ha rifiutato di collaborare alla verifica delle informazioni presentate, le risultanze sono state elaborate in funzione dei dati disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° maggio 1993 e il 30 aprile 1994 (in appresso « periodo dell'inchiesta »).

III. CONTINUAZIONE DELLE MISURE IN VIGORE

(9) Poiché l'inchiesta di riesame era ancora in corso oltre il termine normalmente previsto per la scadenza delle misure, la Commissione, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base, ha pubblicato un avviso (8) per comunicare che le misure relative importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia rimanevano in vigore dopo la fine del relativo periodo di cinque anni, in attesa del risultato del riesame.

IV. MISURE PROVVISORIE

(10) Durante l'inchiesta di riesame la Commissione ha accertato che vi era motivo di ritenere che gli impegni di cui al punto 1 fossero stati violati e, di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 1754/95 del 18 luglio 1995 (9), ha ritirato l'accettazione degli impegni precedentemente offerti dalle società Cheil Foods & Chemicals Inc., Miwon Co. Ltd, Ve Wong Corporation, Tung Hai Fermentation Ind. Corp., PT Indomiwon Citra Inti e Thai Fermentation Industry Corporation e ha imposto un dazio antidumping provvisorio.

(11) Con il regolamento (CE) n. 2678/95 (10) il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi.

V. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(12) Dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori, le società Cheil Foods & Chemicals Inc., Miwon Co. Ltd, PT Indomiwon Citra Inti e Tung Hai Fermentation Ind. Corp. hanno comunicato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

(13) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state tra l'atro svolte nuove inchieste presso le sedi dei seguenti importatori:

- DCT Chemie BV (Paesi Bassi),

- Henry Lamotte GmbH (Germania),

- Quimidroga SA (Spagna),

- Scanchem Ltd (Regno Unito),

- Superfos Chemicals A/S (Danimarca),

- Tang Frères (Francia),

- VOS BV (Paesi Bassi).

(14) Le parti sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

(15) A causa della complessità del caso e della necessità di chiedere e di verificare informazioni supplementari emersa sola in una fase avanzata del procedimento, l'inchiesta ha superato il termine di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento di base. Come specificato sopra, visite di verifica sono state condotte presso sette importatori.

VI. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in esame

(16) Il prodotto oggetto della denuncia e per il quale è stata avviata l'inchiesta di riesame è il glutammato monosodico prodotto in forma di cristalli di varie dimensioni e classificato nel codice NC ex 2922 42 10. Il prodotto è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in minestre, brodi, piatti di pesce e di carne e cibi pronti. Il prodotto è identico a quello del regolamento in corso di riesame.

(17) Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni di 0,5 grammi per il consumo ai sacchi di 1 000 chilogrammi. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati attraverso i dettaglianti, mentre gli imballaggi più grandi, a partire da 25 chilogrammi, sono destinati agli utilizzatori industriali. Le caratteristiche del prodotto rimangono tuttavia invariate indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio.

2. Prodotto simile

(18) È stato stabilito che le conclusioni del regolamento oggetto del riesame sono tuttora valide e che il glutammato monosodico prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria è simile a quello prodotto nei quattro paesi interessati ed esportato nella Comunità.

VII. DUMPING

1. Osservazione preliminare

(19) Occorre precisare che la Thai Fermentation Industry Corporation, l'unico produttore thailandese che abbia comunicato informazioni, anche se incomplete, in risposta al questionario della Commissione, ha rifiutato di collaborare alla verifica di tali informazioni. Questa società, inoltre, non figurava tra i fornitori degli importatori che hanno collaborato. In tali circostanze non è stato possibile elaborare conclusioni specifiche per questa società e le risultanze relative alla Thailandia sono state basate sui dati disponibili, come risulta nel punto 33.

2. Valore normale

a) Osservazioni generali

(20) Per tutti i paesi esportatori interessati i valori normali sono stati stabiliti per i corrispondenti tipi di prodotti esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, in base ad imballaggi di 25 chilogrammi.

b) Indonesia

(21) Il valore normale relativo al produttore indonesiano che ha collaborato è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, poiché durante il periodo dell'inchiesta quasi tutte le vendite sul mercato interno sono state realizzate in perdita.

(22) Il valore normale costruito è stato stabilito in base ai costi di produzione sostenuti dalla società durante il periodo dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Ai costi suddetti è stato aggiunto un importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita della società. In mancanza di informazioni sui profitti realizzati da altri produttori indonesiani del prodotto simile oppure in settori commerciali simili, è stato considerato che il profitto medio realizzato nel periodo dell'inchiesta da tutti gli altri esportatori che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul rispettivo mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali costituiva la base più adatta per stabilire il profitto, poiché la struttura di tali mercati era in gran parte simile a quella del mercato indonesiano.

c) Repubblica di Corea

(23) Il valore normale relativo ai due produttori coreani che hanno risposto al questionario della Commissione è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base, in funzione al prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite del prodotto simile sul mercato interno, che erano realizzate in quantitativi sufficienti ai fini di un equo confronto.

d) Taiwan

(24) Il valore normale relativo ai due produttori taiwanesi che hanno risposto al questionario della Commissione è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base, in funzione al prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite del prodotto simile sul mercato interno, che erano realizzate in quantitativi sufficienti ai fini di un equo confronto.

3. Prezzo all'esportazione

(25) I prezzi all'esportazione indicati nelle risposte al questionario della Commissione da tutti i produttori indonesiani, coreani e taiwanesi che hanno collaborato corrispondevano ai livelli dei prezzi fissati negli impegni. La verifica dei prezzi all'esportazione ha tuttavia confermato l'affermazione della domanda di riesame, secondo la quale gli impegni erano stati violati e i prezzi all'esportazione indicati non erano attendibili.

(26) Questa conclusione è stata raggiunta in considerazione di alcuni fatti. La Commissione ha chiesto informazioni sui prezzi di rivendita del prodotto in questione, nonché sui costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita a tutti gli importatori che hanno acquistato glutammato monosodico fornito dagli esportatori che hanno collaborato al presente procedimento di riesame.

Alcuni importatori hanno comunicato le informazioni richieste sui prezzi di rivendita e sui costi, che sono state verificate presso le sedi degli importatori che hanno accettato di collaborare alla fase successiva dell'inchiesta. È stato accertato che nel periodo oggetto dell'inchiesta questi ultimi importatori, che avevano acquistato il prodotto in questione presso gli esportatori coreani, indonesiani e taiwanesi che hanno collaborato, avevano tutti venduto in perdita sul mercato comunitario e che in alcuni casi il prezzo di rivendita era persino inferiore al prezzo d'acquisto. Per questa costante tendenza della determinazione dei prezzi che abbraccia l'intero periodo d'inchiesta non è stata proposta alcuna giustificazione convincente, se non l'esistenza di alcune forme di compensazione. Durante le visite di verifica presso alcuni importatori sono stati trovati elementi di prova inequivocabili del fatto che gli impegni offerti dalle società Miwon Co. Ltd (Corea) e PT Indomiwon Citra Inti (Indonesia) ed accettati dalla Commissione erano stati violati, ovvero che i prezzi all'importazione non corrispondevano a quelli fissati negli impegni. Per la società indonesiana la violazione era provata dall'emissione di note di accredito relative alle vendite del prodotto in questione e per la società coreana dall'esistenza di lettere indicanti prezzi nettamente inferiori a quelli fissati negli impegni. I fatti suesposti sono sufficienti per dimostrare che i prezzi all'esportazione effettivi per le transazioni in questione erano sensibilmente inferiori a quelli indicati come corrispondenti al livello degli impegni.

In tali circostanze, che confermano l'esistenza di forme di compensazione e l'inattendibilità dei prezzi all'esportazione dichiarati, è stato concluso che i prezzi all'esportazione indicati dagli esportatori che hanno collaborato devono essere ricostruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento di base, in funzione dei prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti, tenendo conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un congruo margine di profitto per gli importatori interessati.

(27) I prezzi all'esportazione relativi agli esportatori coreani, indonesiani e taiwanesi che hanno collaborato sono stati costruiti deducendo dalla media ponderata dei prezzi di rivendita dei singoli importatori che hanno collaborato al primo acquirente indipendente un importo corrispondente ai costi sostenuti dagli importatori tra l'importazione e la rivendita, maggiorati di un margine di profitto del 5 %. Questo margine di profitto, considerato equo in quanto conforme al profitto ritenuto adeguato nelle precedenti inchieste, non è stato contestato. Per stabilire il prezzo franco fabbrica nel paese di origine sono stati inoltre dedotti il dazio doganale e altri costi, quali il nolo marittimo e l'assicurazione.

(28) Per le transazioni svolte dai produttori che hanno collaborato per le quali non sono state ottenute informazioni relative alla rivendita da parte degli importatori, si è concluso che, alla luce dei fatti emersi dall'esame dei prezzi di rivendita di glutammato monosodico esportato da quei produttori, esame effettuato presso i sette importatori di cui al punto 13, i prezzi all'esportazione indicati dagli esportatori hanno dovuto essere disattesi per le stesse ragioni di cui sopra. Pertanto, il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, è stato stabilito in base ai dati disponibili; in questi casi è stato considerato che i prezzi all'esportazione effettivi corrispondessero a quelli ricostruiti con il metodo di cui ai punti 25-27.

4. Confronto

(29) La media ponderata del valore normale relativo ai sacchi di 25 chilogrammi, per ciascun esportatore che ha collaborato, è stata confrontata con i prezzi all'esportazione stabiliti con il metodo esposto nei punti 25-28 allo stesso stadio commerciale e a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze relative alle spese di vendita che assertivamente incidevano sulla comparabilità dei prezzi, quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti. Sono stati applicati adeguamenti, tra l'altro, riguardo alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, nonché per costi accessori, imballaggio, credito e remunerazioni dei venditori.

5. Margini di dumping

(30) Dal confronto è emersa l'esistenza di margini di dumping, pari all'importo di cui il valore normale determinato superava il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(31) La media ponderata del margine di dumping per ciascun produttore, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

Indonesia:

>SPAZIO PER TABELLA>

Repubblica di Corea:

>SPAZIO PER TABELLA>

Taiwan:

>SPAZIO PER TABELLA>

(32) Nei confronti dei produttori indonesiani, coreani e taiwanesi che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. A questo proposito, vista la percentuale delle importazioni complessive nella Comunità realizzata dai produttori dei tre paesi interessati che hanno collaborato, è stato considerato che le risultanze relative a tali società costituivano i dati più idonei per la determinazione dei margini di dumping.

È stato pertanto concluso che, per evitare di premiare l'omessa collaborazione e di agevolare l'elusione di eventuali misure antidumping, era opportuno considerare che i produttori in questione avessero fatto ricorso a pratiche di dumping a livelli non inferiori al margine di dumping più elevato stabilito nei confronti di un produttore del relativo paese esportatore che aveva collaborato.

È stato quindi considerato opportuno attribuire ai produttori che non hanno collaborato il margine di dumping più elevato stabilito per un produttore che aveva collaborato nel rispettivo paese, pari a 64,7 %/ per l'Indonesia, 32,7 % per la Corea e 52,4 % per Taiwan.

(33) Riguardo alla Thailandia, per i motivi esposti nel punto 19, è stato considerato appropriato, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori, di calcolare il margine di dumping per tutte le importazioni originarie della Thailandia in base al margine di dumping più elevato stabilito per un produttore degli altri paesi che aveva collaborato, pari al 64,7 %.

VIII. PREGIUDIZIO

Osservazione preliminare

(34) In conformità dell'articolo 14 del regolamento di base, l'inchiesta aveva l'obiettivo di determinare la portata delle modifiche delle circostanze che erano state stabilite nel regolamento oggetto del riesame al comportamento degli esportatori sul mercato comunitario oppure alla situazione dell'industria comunitaria. Poiché il normale periodo di validità delle misure oggetto del riesame sarebbe dovuto scadere, è stata esaminata la probabilità della reiterazione del pregiudizio in mancanza di misure.

L'inchiesta relativa agli aspetti del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1991 e il 1993 e il periodo dell'inchiesta.

A. INDUSTRIA COMUNITARIA

(35) Il produttore comunitario denunziante è l'unico produttore di glutammato monosodico nella Comunità e, di conseguenza, rappresenta la produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione. La società denunziante costituisce quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

B. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(36) Poiché l'industria comunitaria del prodotto in questione è costituita da un solo produttore e in considerazione del carattere riservato delle informazioni relative agli indicatori del pregiudizio, le cifre concernenti andamento della produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, consumo comunitario, volume delle vendite, quote di mercato, andamento dei prezzi e redditività sono espresse in forma di indici, in base ad un indice 100 per le cifre relative al 1991.

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(37) La produzione di glutammato monosodico da parte dell'industria comunitaria nel 1992 è scesa a 97,58 e nel 1993 è lievemente aumentata sino a 98,58. Nel periodo dell'inchiesta la produzione comunitaria era di 101,08.

La capacità di produzione dell'industria comunitaria per il prodotto in questione è rimasta generalmente stabile. La capacità è diminuita a 99,8 nel 1992, aumentando successivamente a 101,76 nel 1993 e a 103,72 nel periodo dell'inchiesta. Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta il coefficiente di utilizzazione degli impianti ha avuto variazioni comprese tra 100 e 96,88.

Consumo comunitario

(38) Nel periodo in esame il consumo comunitario è rimasto stabile. In base ad un indice 100 nel 1991, il consumo è sceso a 96,83 nel 1992, è aumentato sino a 101,08 nel 1993 ed è nuovamente diminuito a 100,25 nel periodo dell'inchiesta.

Vendite e quota di mercato

(39) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria in tonnellate è sceso da 100 nel 1991 a 93,21 nel 1992; nel 1993 il quantitativo delle vendite era pari a 107,36 e nel periodo dell'inchiesta a 106,12.

La quota di mercato del produttore comunitario denunziante, sempre in forma indicizzata, dopo essere scesa da 100 nel 1991 a 92,43 nel 1992, è aumentata a 102,73 nel 1993 ed è nuovamente scesa a 102,28 nel periodo dell'inchiesta. Occorre tuttavia precisare che la sua quota di mercato è stata per tutto il periodo in esame molto considerevole.

Andamento dei prezzi

(40) I prezzi dell'industria comunitaria, che erano lievemente aumentati a 101,66 nel 1992, nell'anno successivo hanno subito una netta diminuzione sino a 95,13. La situazione è lievemente migliorata nel periodo dell'inchiesta, quando i prezzi sono tornati al livello di 95,91.

Redditività

(41) In primo luogo occorre rilevare che, nonostante le misure antidumping in vigore, la redditività delle vendite dell'industria comunitaria per il prodotto in questione nel periodo esaminato non ha mai raggiunto un livello soddisfacente, benché l'industria comunitaria abbia ridotto i costi di produzione. L'effettivo livello di redditività dell'industria comunitaria, oltre ad essere inferiore a quello considerato appropriato dal regolamento oggetto del riesame, come messo in rilievo dalla richiesta di riesame degli impegni di prezzo presentata dall'industria comunitaria nel 1992 è rimasto eccessivamente basso per un periodo di tempo prolungato, minacciando la sopravvivenza dell'industria. Il livello già basso del 1991 ha subito un ulteriore calo nel 1992. Nel 1993 si è manifestata la stessa tendenza alla diminuzione e l'industria comunitaria non realizzava praticamente alcun profitto. Nel periodo dell'inchiesta la redditività è lievemente migliorata, senza tuttavia raggiungere il livello del 1991. A questo proposito occorre ricordare che, come risulta da quanto precede, il calo della redditività sarebbe stato ancora più significativo se il produttore comunitario non avesse ridotto i suoi costi di produzione.

Conclusione

(42) Dall'esame degli indicatori suddetti risulta che, nonostante alcuni effetti positivi delle misure antidumping attualmente in vigore, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria rimane precaria. Mentre il regolamento sottoposto al riesame aveva stabilito l'esistenza di un grave pregiudizio per il periodo compreso tra gennaio 1989 e il settembre 1992, dall'esame dei fatti stabiliti nel presente procedimento risulta la persistenza del grave pregiudizio nel periodo successivo. Il pregiudizio si manifesta in particolare con l'ulteriore calo nei prezzi e il livello ancora estremamente basso della redditività.

C. COMPORTAMENTO DEGLI ESPORTATORI INTERESSATI

Volume delle importazioni

(43) Il volume delle importazioni dai quattro paesi interessati, dopo essere passato da 11 228 tonnellate nel 1991 a 12 871 tonnellate nel 1992, è successivamente sceso a 7 921 tonnellate nel 1993 e a 7 478 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Fatta eccezione per la Thailandia, le importazioni del prodotto in questione ripartite per i quattro paesi interessati seguono generalmente un andamento analogo a quello delle importazioni complessive di glutammato monosodico dall'Indonesia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia. Le corrispondenti quote di mercato erano le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

La quota di mercato complessiva delle importazioni in questione è passata dal 21,18 % nel 1991 al 25,07 % nel 1992 ed è successivamente scesa al 14,78 % nel 1993 e al 14,07 % nel periodo dell'inchiesta.

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(44) È stato esaminato se nel periodo dell'inchiesta i produttori/esportatori avessero applicato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. È stato pertanto fatto un confronto, in base alla media ponderata, tra il prezzo all'esportazione costruito (CIF frontiera comunitaria, dazio corrisposto) che è stato stabilito con il metodo esposto nei punti 25-28 e il prezzo di vendita dell'industria comunitaria a livello franco fabbrica per il glutammato monosodico venduto nella Comunità.

È stato stabilito che il livello di sottoquotazione rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria era compreso tra il 20 % e il 22 % per le importazioni di Taiwan e tra il 9 % e l'11 % per le importazioni dalla Repubblica di Corea, mentre per le importazioni dall'Indonesia il margine di sottoquotazione corrispondeva al 26 %. Nei confronti dell'esportatore thailandese non è stato possibile calcolare il margine di sottoquotazione poiché, come risulta dal punto 19, nessuna società thailandese ha collaborato all'inchiesta. Alla luce della conclusione relativa all'esistenza di forme di compensazione (cfr. punto 26), anche i dati Eurostat relativi alle importazioni dalla Thailandia non possono essere considerati attendibili.

Conclusione

(45) Anche se la penetrazione delle importazioni dai paesi interessati è sensibilmente diminuita, la quota di mercato è rimasta rilevante e i prezzi sono stati inequivocabilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(46) È stato concluso che non era opportuno analizzare le importazioni dalla Thailandia, la cui quota di mercato nel periodo dell'inchiesta era scesa allo 0,1 %, cumulativamente con le importazioni dagli altri paesi interessati al fine della determinazione dei loro effetti sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché un volume di importazioni talmente basso non poteva avere un'incidenza rilevante.

Come era stato stabilito nell'inchiesta originale e nei riesami svolti prima del presente procedimento, è stato deciso che gli effetti delle importazioni dalla Corea, da Taiwan e dall'Indonesia dovevano essere analizzati cumulativamente, poiché i prodotti in questione originari di ciascun paese erano simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili ed erano commercializzati secondo la stessa politica dei prezzi. I prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i prodotti simili fabbricati dall'industria comunitaria.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

(47) Per determinare l'esistenza di eventuali modifiche riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio che era stato stabilito dal regolamento e dalla decisione della Commissione oggetto del riesame, sono stati esaminati i fatti successivi a tali risultanze. Mentre alcuni indicatori della situazione dell'industria comunitaria sono migliorati, le condizioni sono rimaste insoddisfacenti per quanto riguarda il livello dei prezzi, che sono ancora diminuiti dopo l'imposizione delle misure e l'indice di redditività. Queste circostanze possono essere chiaramente collegate alla politica dei prezzi seguita dagli esportatori, i quali, come risulta dai punti 25-28, ricorrendo alla sottoquotazione dei prezzi in un mercato sensibile, hanno esercitato una costante pressione sui prezzi dell'industria comunitaria.

(48) In considerazione di tali elementi e del fatto che il volume delle importazioni dai tre paesi interessati è rimasto sostanziale, non si può ragionevolmente dubitare che le importazioni in questione siano state una causa determinante delle costanti difficoltà finanziarie dell'industria comunitaria.

In conclusione l'industria comunitaria, nonostante alcuni miglioramenti, subisce complessivamente un grave pregiudizio a causa del comportamento degli esportatori indonesiani, coreani e taiwanesi, in particolare per la sottoquotazione dei prezzi, che ha avuto conseguenze particolarmente dannose in un periodo in cui l'industria comunitaria stava superando gli effetti di precedenti pratiche di dumping.

3. Effetti di altri fattori

(49) È stata esaminata anche l'incidenza esercitata sull'industria comunitaria da altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping.

Importazioni dal Brasile

(50) È stato affermato che il produttore comunitario ha importato rilevanti quantitativi del prodotto in questione dal Brasile a prezzi con i quali gli esportatori dei quattro paesi suddetti non potevano competere. È stato accertato che il produttore comunitario ha importato durante il periodo dell'inchiesta glutammato monosodico dal Brasile per far fronte ad un improvviso aumento della domanda e per neutralizzare gli effetti di un conflitto industriale. Le importazioni del produttore comunitario hanno comunque rappresentato una parte minima della sua produzione. Con queste importazioni il produttore comunitario intendeva quindi difendere la sua posizione concorrenziale e salvaguardare la quota di mercato. Inoltre, contrariamente a quanto è stato affermato, i prodotti sono stati importati e rivenduti a prezzi rispettivamente comparabili ai costi di produzione e di vendita del produttore comunitario.

(51) Alcune parti interessate hanno affermato che le difficoltà dell'industria comunitaria erano causate dalle importazioni di glutammato monosodico dal Brasile.

È stato riscontrato che le importazioni dal Brasile sono aumentate sensibilmente nel periodo in esame (da 1 076 tonnellate nel 1991 a 4 376 tonnellate nel periodo dell'inchiesta) e che i prezzi corrispondenti, in base ai dati Eurostat, sono leggermente aumentati. L'eventualità che le importazioni dal Brasile abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria lascia comunque impregiudicato il fatto che le importazioni oggetto di dumping in questione, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave.

Importazioni dagli Stati Uniti

(52) Una parte ha affermato che le difficoltà dell'industria comunitaria erano causate dalle importazioni di glutammato monosodico dagli Stati Uniti.

È stato tuttavia stabilito che nel periodo in esame le importazioni dagli Stati Uniti d'America sono rimaste a livelli irrilevanti (23 tonnellate nel 1991 e 27 tonnellate nel 1993, con quote di mercato dello 0,04 % nel 1991 e dello 0,05 % nel 1993) e che i corrispondenti prezzi di vendita erano nettamente superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping. Il denunziante ha inoltre affermato che le importazioni del prodotto in questione originario degli Stati Uniti sono aumentate nei mesi di luglio e agosto 1994. Questo aumento era tuttavia successivo al periodo dell'inchiesta e quindi, secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, non è stato preso in considerazione ai fini dell'accertamento del pregiudizio. La determinazione finale dei fatti nelle inchieste si riferisce infatti sempre al periodo dell'inchiesta. Non è possibile prendere in considerazione i fatti successivi alla fine del periodo, poiché, in caso contrario, l'inchiesta sarebbe praticamente permanente e gli operatori interessati potrebbero manipolare i risultati modificando a breve termine la politica di determinazione dei prezzi. Infine né il regolamento di base né l'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 autorizzano un metodo alternativo.

Le importazioni dagli Stati Uniti non possono quindi aver avuto alcuna conseguenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame, che si è concluso nell'aprile 1994.

Importazioni da altri paesi

(53) Sono stati inoltre esaminati, in base ai dati Eurostat, gli effetti esercitati dalle importazioni da altri paesi oltre il Brasile, gli Stati Uniti e i quattro paesi soggetti all'inchiesta sulla situazione dell'industria comunitaria. Queste importazioni, provenienti principalmente da Svizzera, Austria, Cina, Giappone e Hong Kong, erano generalmente vendute, ad eccezione dei prodotti originari di Hong Kong, a prezzi nettamente superiori a quelli dei prodotti importati dai quattro paesi interessati. I quantitativi importati da Hong Kong non erano comunque rilevanti. A questo proposito è interessante rilevare che Svizzera, Austria e Hong Kong non dispongono di impianti di produzione di glutammato monosodico.

In tali circostanze si può escludere che le importazioni da altri paesi abbiano avuto effetti significativi sulla situazione dell'industria comunitaria.

Cattiva gestione dell'industria comunitaria

(54) Un importatore e la Fédération des associations de l'industrie des bouillons et potages de la CEE hanno affermato che l'industria comunitaria utilizzava una tecnologia superata per la produzione del prodotto in questione. È stato inoltre affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto, almeno in parte, alle carenze dell'industria comunitaria in termini di gestione e di know-how.

Queste affermazioni non erano tuttavia sostenute da elementi di prova e quindi sono state respinte. Queste affermazioni erano inoltre in contraddizione con le conclusioni della Commissione sulla produttività e sull'efficienza dell'industria comunitaria, come risulta dai buoni risultati ottenuti con i programmi di razionalizzazione.

4. Conclusione

(55) In tali circostanze è stato concluso che, anche ammettendo che i fattori succitati abbiano avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, dalla Corea e da Taiwan, considerate isolatamente, hanno continuato a causare un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

E. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(56) Alla luce dell'analisi suesposta e per esaminare l'effetto della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

(57) - Per quanto riguarda la Thailandia, come risulta nel punto 46, l'incidenza delle importazioni corrispondenti è irrilevante e non vi è motivo di prevedere una ripresa delle importazioni oggetto di dumping. Le misure devono pertanto essere abrogate.

- Il glutammato monosodico è un prodotto di base, il cui prezzo è un elemento essenziale ai fini della scelta degli acquirenti, i quali sono sempre utilizzatori industriali. Le vendite a basso prezzo hanno quindi un inevitabile effetto di sostituzione in quanto alcuni acquirenti scelgono di approvvigionarsi ai prezzi più bassi tra quelli offerti.

- Sono stati stabiliti margini di sottoquotazione sino al 26 %. Questi prezzi pregiudizievoli continuerebbe probabilmente anche in futuro e impedirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dal pregiudizio subito; la situazione dell'industria comunitaria subirebbe quindi un ulteriore deterioramento se le misure attualmente in vigore dovessero scadere.

- È inoltre necessario continuare a difendere l'industria comunitaria contro le pratiche di dumping che hanno causato il pregiudizio, in considerazione del comportamento degli esportatori, in seguito al quale la Commissione ha deciso di ritirare gli impegni. I prezzi all'esportazione dichiarati dagli esportatori sono stati considerati inattendibili a causa dei bassi prezzi di rivendita sul mercato comunitario, la cui sola giustificazione è l'esistenza di forme di compensazione. La probabilità della reiterazione di pratiche di dumping causa di pregiudizio è inoltre confermata dalle informazioni ricevute dalla Commissione riguardo alle esportazioni di glutammato monosodico originario dei paesi interessati che sono state effettuate in tre nuovi Stati membri prima dell'adesione. Il fatto che queste esportazioni siano state realizzate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli applicati nella Comunità dimostra la tendenza dei paesi interessati a fare ricorso a pratiche di dumping.

(58) In tali circostanze è stato concluso che il pregiudizio già subito dall'industria comunitaria e causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, da Taiwan e dall'Indonesia sarebbe ulteriormente aggravato se le misure dovessero scadere.

IX. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(59) Con il regolamento (CEE) n. 2455/93, il Consiglio ha concluso che nell'interesse della Comunità era opportuno istituire misure sulle importazioni di glutammato monosodico originario dei quattro paesi in questione. È stato stabilito che la conclusione sull'interesse della Comunità esposta nel regolamento sottoposto al riesame è sempre valida, poiché nel periodo successivo l'andamento dei fatti in base ai quali era stata elaborata questa conclusione ha ulteriormente rafforzato le argomentazioni a favore dell'opportunità di lasciare in vigore le misure.

(60) Si deve rilevare che la produzione di glutammato monosodico è soggetta a rigorose norme in materia di tutela ambientale il cui adeguamento costante può richiedere rilevanti investimenti. La capacità dell'industria comunitaria di intraprendere tutti gli investimenti necessari sarebbe pregiudicata se non si rimediasse alla sua difficile situazione finanziaria causata dalle pratiche di dumping e se non fosse ripristinata una situazione di concorrenza effettiva, lasciando in vigore le misure antidumping debitamente modificate alla luce delle risultanze più recenti.

(61) Una parte interessata ha osservato che la decisione di lasciare in vigore le misure antidumping al livello attuale rafforzerebbe la posizione dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità a detrimento degli utilizzatori di glutammato monosodico. A questo proposito occorre osservare che, nonostante la significativa quota di mercato dell'industria comunitaria, il mercato è sufficientemente competitivo, come risulta dalla presenza di importazioni da altri sette paesi durante il periodo dell'inchiesta, pari in volume a quelle dai paesi interessati. Per quanto riguarda l'incidenza della misure antidumping sulla situazione degli utilizzatori comunitari di glutammato monosodico è stato riconosciuto che un eventuale aumento del prezzo dei fattori produttivi avrebbe conseguenze non irrilevanti. Tuttavia l'industria utilizzatrice, pur rifiutando di indicare la percentuale dei costi complessivi attribuibili al glutammato monosodico, ha ammesso che il prezzo di questo fattore, come è stato confermato dall'inchiesta, ha effetti secondari sui costi dei prodotti per i quali è utilizzato.

(62) Alla luce di quanto precede, si considera che nell'interesse della Comunità è opportuno lasciare in vigore le misure antidumping, debitamente modificate, affinché l'industria comunitaria possa continuare a risanare la sua precaria situazione finanziaria.

X. MODIFICA DELLE MISURE IN VIGORE

1. Esportatori che hanno collaborato

(63) Gli esportatori che hanno collaborato, dopo essere stati informati dei risultati dell'inchiesta, hanno offerto nuovi impegni sui prezzi minimi relativi alle esportazioni nella Comunità del prodotto in questione. Tuttavia, per i motivi esposti nei punti 25-28, è stato considerato che gli impegni non erano misure idonee ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Gli impegni precedentemente accettati sono stati infatti ritirati a causa delle violazioni e gli esportatori non hanno dato garanzie adeguate relative ai livelli dei prezzi oppure alla loro applicazione tali da giustificare l'accettazione degli impegni. La Commissione, previa consultazione, non ha quindi accettato gli impegni offerti.

(64) Per determinare il livello del dazio da imporre, è stato tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il restante pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Poiché il pregiudizio restante si manifestava principalmente con la depressione dei prezzi e con un margine eccessivamente basso di redditività, per eliminare il pregiudizio era necessario che l'industria potesse aumentare i prezzi sino a un livello remunerativo. A tal fine i prezzi all'esportazione dovevano aumentare in misura corrispondente. Per calcolare l'aumento dei prezzi necessario, è stato considerato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dovevano essere confrontati con il costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorati di un margine di profitto sufficiente affinché l'industria possa continuare ad operare efficacemente.

La media ponderata dei prezzi all'esportazione relativi al periodo dell'inchiesta, a livello franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, è stata opportunamente confrontata con il costo di produzione del produttore comunitario interessato, maggiorato di un margine di profitto. Il margine di profitto utilizzato, che non può essere pubblicato per tutelare il carattere riservato delle informazioni, era inferiore al livello dei profitti realizzati dal produttore prima dell'incidenza delle importazioni in questione ed è considerato realistico in assenza di importazioni oggetto di dumping, oltre ad essere conforme al livello che la Commissione ha considerato equo nell'inchiesta originale.

Dal confronto sono risultati margini di dumping che, espressi in media ponderata in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, erano compresi tra il 25,4 % e il 35,7 %.

(65) Per un esportatore il margine di dumping accertato era inferiore al corrispondente aumento dei prezzi all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio calcolato con il metodo suesposto. Nei confronti di questa società deve quindi essere imposto un dazio equivalente al margine di dumping stabilito. Per gli altri esportatori che hanno collaborato, poiché i margini di dumping accertati erano superiori al rispettivo aumento dei prezzi all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio, calcolato con il metodo suesposto, devono essere imposti dazi corrispondenti ai margini di pregiudizio stabiliti.

(66) Poiché l'effetto di un dazio antidumping ad valorem potrebbe essere assorbito e in considerazione dell'accertata violazione degli impegni, è opportuno imporre un dazio in forma di dazio specifico, ovvero di un importo fisso espresso in ECU per chilogrammo.

2. Altri produttori dei paesi esportatori interessati

(67) Gli esportatori che hanno collaborato effettuavano una percentuale molto alta delle esportazioni complessive del prodotto in questione nella Comunità. Nei confronti dei produttori dei paesi interessati che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, è stato considerato opportuno stabilire un dazio equivalente all'importo del dazio più elevato determinato per un esportatore del rispettivo paese.

3. Conclusione

(68) Il regolamento sottoposto al riesame deve pertanto essere modificato in conformità delle risultanze suesposte.

XI. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(69) In considerazione dei margini di dumping stabiliti, della violazione degli impegni e della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, è considerato necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente, ad eccezione dei dazi relativi alle importazioni dalla Thailandia, per i motivi esposti nel punto 57,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2455/93 del Consiglio è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

1. Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico, di cui al codice NC 2922 42 10, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. »

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1754/95 sono definitivamente riscossi per intero. Le garanzie costituite a titolo di dazio provvisorio per le importazioni dalla Thailandia sono liberate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCCHETTI

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/93 (GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 1).

(4) GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.

(5) GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 40.

(6) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 35.

(7) GU n. C 187 del 9. 7. 1994, pag. 13.

(8) GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(9) GU n. L 170 del 20. 7. 1995, pag. 4.

(10) GU n. L 275 del 18. 11. 1995, pag. 22.

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